martedì 20 settembre 2011

Lo stemma sovietico non può essere registrato come marchio comunitario

Sentenza nella causa T-232/10
Couture Tech Ltd / UAMI
Lo stemma sovietico non può essere registrato come marchio comunitario
La sua registrazione come marchio comunitario deve essere negata anche se esso è contrario all’ordine pubblico e al buon costume soltanto in uno Stato membro.
Il regolamento sul marchio comunitario 1 prevede che la registrazione di un marchio debba essere esclusa per taluni motivi espressamente previsti nel testo. Ciò si verifica, in particolare, qualora il marchio sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, anche se tali impedimenti alla registrazione esistono solamente in una parte dell’Unione.
Nel 2006 la Couture Tech Ltd, una società legata alle attività internazionali di uno stilista russo, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo riprodotto qui di seguito:
L’UAMI ha respinto tale domanda perché il marchio richiesto consisteva nell’esatta raffigurazione dello stemma dell’ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS). Richiamando a fondamento la normativa e la prassi amministrativa in taluni Stati membri - ossia l’Ungheria, la Lettonia e la Repubblica ceca - l’UAMI ha considerato che i simboli in questione sarebbero stati percepiti come contrari all’ordine pubblico e al buon costume da una parte rilevante del pubblico interessato che vive in quella parte dell’Unione europea un tempo assoggettata al regime sovietico.
La Couture Tech Ltd ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento di tale decisione.
Nella sentenza di oggi, il Tribunale considera, innanzitutto, che la registrazione di un marchio deve essere negata quando esso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume in una parte dell’Unione e tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.
In seguito, il Tribunale rileva che le nozioni di «ordine pubblico» e di «buon costume» devono essere interpretate non soltanto facendo riferimento alle circostanze comuni a tutti gli Stati membri ma prendendo in considerazione le circostanze specifiche degli Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato in tale territorio. Il Tribunale precisa che, essendo il regime comunitario dei marchi un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri non sono prese in considerazione, nella fattispecie, per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, dei simboli legati all’ex URSS.
Infine, il Tribunale considera che l’UAMI non ha commesso errori di valutazione nell’affermare, in base a un esame degli elementi relativi alla situazione in particolare in Ungheria, che il marchio richiesto era contrario all’ordine pubblico e al buon costume nella percezione del pubblico di riferimento. Infatti, ai sensi della normativa ungherese, la falce, il martello e la stella rossa a cinque punte sono considerati «simboli di dispotismo» e il loro utilizzo è contrario all’ordine pubblico.
Il Tribunale decide, quindi, che nei limiti in cui la registrazione di un marchio deve essere negata se esso è contrario all’ordine pubblico e al buon costume anche solamente in una parte dell’Unione - ivi compreso in un solo Stato membro - non è necessario valutare gli altri elementi relativi alla percezione del pubblico di riferimento situato in Lettonia e in Repubblica ceca.
Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Couture Tech Ltd.
_______________________
1 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).