giovedì 15 settembre 2011

La retribuzione versata ai piloti di linea durante le ferie annuali deve includere il supplemento per il tempo trascorso in volo perché è intrinsecamente connesso allo svolgimento delle loro mansioni

Sentenza nella causa C-155/10
Williams e a. / British Airways plc
La retribuzione versata ai piloti di linea durante le ferie annuali deve includere il supplemento per il tempo trascorso in volo perché è intrinsecamente connesso allo svolgimento delle loro mansioni
Il supplemento destinato a coprire i costi collegati al tempo passato all’esterno della base aerea, invece, non rientra nella retribuzione ordinaria e quindi non deve essere preso in considerazione
Secondo la direttiva sull’orario di lavoro 1, ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
Diversi piloti di linea dipendenti della British Airways, tra cui la sig.ra Williams, hanno contestato il calcolo dell’importo versato loro per le ferie annuali. La retribuzione di questi piloti è composta di tre elementi: 1) un importo annuo fisso; 2) un supplemento per il tempo passato in volo programmato, di 10 sterline all’ora; 3) un supplemento per il tempo trascorso all’esterno della base, di 2,73 sterline all’ora. Nel calcolo della retribuzione per le ferie annuali si tiene conto soltanto del primo elemento (salario di base). I piloti affermano che l’importo ricevuto a titolo delle ferie annuali deve essere basato sull’interezza della loro retribuzione, compresi i due supplementi.
La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema, Regno Unito), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia di precisare quali indicazioni fornisca il diritto dell'Unione in merito alla retribuzione che spetta ad un pilota di linea nel corso delle sue ferie annuali.
Nell’odierna sentenza la Corte ricorda innanzi tutto che, per la durata delle ferie annuali, il lavoratore deve percepire la sua retribuzione ordinaria. L’obbligo di retribuire tali ferie è finalizzato a collocare il lavoratore, in occasione di tale periodo di riposo, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro. Di conseguenza, la retribuzione corrisposta per le ferie annuali, in linea di principio, deve essere calcolata in modo da corrispondere alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore.
Orbene, quando una retribuzione, come quella dei piloti, è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l’importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessaria un’analisi specifica.
La Corte dichiara così che qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore – come, per i piloti di linea, il tempo trascorso in volo – deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All’opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo da versare durante le ferie annuali.
Ciò precisato, la Corte rileva poi che, oltre a detti elementi della retribuzione complessiva, durante le ferie annuali retribuite devono essere mantenuti anche tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (ad esempio i supplementi collegati alla qualità di superiore gerarchico, all’anzianità e alle qualifiche professionali, etc.).
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di un pilota di linea siano, da una parte, intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altra, collegati al suo status personale e professionale.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).