giovedì 22 settembre 2011

La Germania non può impedire la ritrasmissione sul suo territorio dei programmi in lingua curda diffusi dalla Roj TV a partire dalla Danimarca

Sentenza nelle cause riunite C-244/10 e C-245/10
Mesopotamia Broadcast A/S METV e Roj TV A/S / Bundesrepublik Deutschland
La Germania non può impedire la ritrasmissione sul suo territorio dei programmi in lingua curda diffusi dalla Roj TV a partire dalla Danimarca
Tuttavia, nella misura in cui la ritrasmissione di tali programmi non sia impedita, la Germania può vietare, sul suo territorio, le attività della Roj TV e della Mesopotamia Broadcast in quanto associazioni
La direttiva «Televisione senza frontiere» 1 mira ad eliminare gli ostacoli alla libera diffusione delle trasmissioni televisive all’interno dell’Unione. La direttiva prevede che gli Stati membri hanno la competenza per vigilare sulla legalità delle attività delle emittenti televisive stabilite sul loro territorio. Essi devono garantire in particolare che le trasmissioni di tali emittenti non contengano alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
Inoltre gli Stati membri non possono ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio dei programmi diffusi da emittenti televisive stabilite in un altro Stato membro per ragioni fondate sull’incitamento all’odio, la cui valutazione è rimessa dalla direttiva a quest’ultimo Stato.
La società danese Mesopotamia Broadcast è titolare di diverse autorizzazioni di emittenza televisiva in Danimarca. Essa gestisce, tra l’altro, l’emittente televisiva Roj TV, anch’essa società di diritto danese. Quest’ultima diffonde via satellite, essenzialmente, programmi in lingua curda in tutta Europa e nel Medio Oriente. La Roj TV fa produrre trasmissioni, tra l’altro, da una società stabilita in Germania.
Nel 2008 le autorità tedesche hanno vietato alla Mesopotamia Broadcast di svolgere qualsiasi attività in Germania, tramite la Roj TV, per il motivo che le trasmissioni di quest’ultima erano contrarie al «principio della comprensione fra i popoli» quale definito dal diritto costituzionale tedesco. Il motivo del divieto poggiava sul fatto che i programmi della Roj TV incitavano a risolvere le divergenze tra i Curdi e i Turchi attraverso la violenza – anche in Germania – e sostenevano gli sforzi del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, classificato come organizzazione terroristica dall’Unione europea) per reclutare giovani Curdi nella guerriglia contro la Repubblica di Turchia.
Le due società hanno chiesto l’annullamento di tale divieto dinanzi ai giudici tedeschi facendo valere il fatto che, sulla base della direttiva, soltanto la Danimarca poteva controllare la loro attività.
Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Germania) chiede alla Corte di giustizia se le autorità tedesche abbiano potuto legalmente vietare l’attività della Mesopotamia Broadcast e della Roj TV. Il giudice tedesco intende accertare se la nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità», la cui interpretazione è rimessa nel caso di specie alle autorità danesi, comprenda anche gli attacchi al «principio della comprensione fra i popoli».
Con la sentenza oggi pronunciata, la Corte interpreta la nozione di «incitamento all’odio» sancita dalla direttiva come avente per scopo di prevenire qualsiasi ideologia irrispettosa dei valori umani, in particolare iniziative che praticano l’apologia della violenza con atti terroristici contro una comunità determinata di persone. Orbene, la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV contribuiscono, secondo il giudice del rinvio, ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi e i Curdi che vivono in Germania. Dati tali elementi, la Corte constata che il comportamento della Mesopotamia Broadcast e della Roj TV, come descritto dal giudice tedesco, è riconducibile alla nozione di «incitamento all’odio».
Tuttavia, nella fattispecie, la Corte sottolinea che solo le autorità danesi sono competenti per verificare se un comportamento siffatto costituisca effettivamente un «incitamento all’odio» ed a vigilare a che le trasmissioni della Roj TV non contengano un incitamento del genere.
La Corte ricorda poi che gli Stati membri possono adottare normative che perseguono un obiettivo di ordine pubblico senza vertere specificamente sulla diffusione e sulla distribuzione dei programmi. Tuttavia gli Stati membri non sono autorizzati a impedire la ritrasmissione sul loro territorio di programmi provenienti da un altro Stato membro.
La Corte constata al riguardo che, secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, le misure impugnate non sono dirette ad impedire le ritrasmissioni in Germania dei programmi televisivi realizzati dalla Roj TV, ma vietano le attività sul territorio tedesco della suddetta emittente televisiva e della Mesopotamia Broadcast in quanto associazioni.
In tale contesto, la ricezione e l’uso privato del programma della Roj TV non sono vietati e rimangono effettivamente possibili in Germania. Tuttavia, in Germania quale associazione vietata, la Roj TV non può più organizzare attività e sono del pari vietate le attività esercitate a vantaggio della stessa emittente. In particolare, sono pertanto vietate la produzione di trasmissioni nonché l’organizzazione di manifestazioni consistenti in proiezioni di trasmissioni della Roj TV in uno spazio pubblico, segnatamente in uno stadio, al pari delle attività di sostegno che si svolgano nel territorio tedesco.
Di conseguenza, la Corte risponde che le misure prese contro la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV non costituiscono, in via di principio, un ostacolo alla ritrasmissione dei programmi diffusi dalla Roj TV a partire dalla Danimarca. Nondimeno il giudice del rinvio deve verificare se gli effetti concreti derivanti dalla decisione di divieto non impediscano nella pratica la ritrasmissione dei programmi stessi verso la Germania.
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1 Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60).