sabato 10 settembre 2011

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che infligge un’ammenda di 30 milioni di euro alla Deltafina e di 24 milioni alla Alliance One International nell’ambito di un’intesa sul mercato italiano del tabacco greggio

Sentenze nelle cause T-12/06 e T-25/06
Deltafina SpA / Commissione,
Alliance One International /Commissione
Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che infligge un’ammenda di 30 milioni di euro alla Deltafina e di 24 milioni alla Alliance One International nell’ambito di un’intesa sul mercato italiano del tabacco greggio
Il caso della Deltafina è il primo in cui la Commissione non ha concesso l’immunità definitiva dalle ammende alla prima impresa che ha rivelato l’esistenza di un’intesa
La Deltafina è una società italiana attiva nella trasformazione del tabacco greggio e nella vendita del tabacco trasformato, controllata al 100% dalla società americana Universal Corp.
Nel 2005 1 la Commissione ha inflitto a diverse imprese 2 ammende per un totale di EUR 56 milioni per la loro partecipazione, tra il 1995 e il 2002, a un’intesa orizzontale attuata sul mercato italiano del tabacco greggio, che aveva per oggetto, in particolare, la collusione sui prezzi da pagare ai produttori di tabacco e agli intermediari, nonché la ripartizione dei fornitori 3. La decisione della Commissione concerne inoltre altre due infrazioni commesse dall’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI) e dall’Unione italiana tabacco (Unitab) nella fissazione dei prezzi da negoziare per conto dei rispettivi membri.
La Deltafina era stata la prima impresa ad aver rivelato alla Commissione l'esistenza dell'intesa nell’ambito del programma di clemenza previsto dalla comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 4. La Commissione le aveva pertanto concesso, all’inizio del procedimento amministrativo, l'immunità condizionata.
Nella decisione di cui trattasi, la Commissione ha tuttavia ritenuto che la Deltafina avesse violato l'obbligo di collaborazione ad essa incombente in qualità di richiedente l'immunità, per aver rivelato ai suoi concorrenti, nel corso di una riunione dell’APTI, volontariamente e senza informarla, di aver presentato una richiesta di immunità alla Commissione, prima che quest’ultima avesse avuto modo di svolgere gli accertamenti relativi all’intesa in oggetto. In tale contesto, al termine del procedimento amministrativo la Commissione ha concluso che alla Deltafina non poteva essere concessa l'immunità dalle ammende e che doveva quindi esserle inflitta un’ammenda per la sua partecipazione all'intesa in oggetto. La Commissione ha tuttavia valutato la collaborazione fornita dalla Deltafina all'indagine a titolo di circostanza attenuante e le ha concesso una riduzione dell'ammenda del 50%. La Commissione ha quindi condannato la Deltafina, in solido con la sua società controllante Universal Corp, al pagamento di un’ammenda di EUR 30 milioni. Si tratta della prima decisione in cui la Commissione, dopo aver concesso nella fase iniziale del procedimento amministrativo l'immunità condizionata, non concede, poi, al termine del procedimento amministrativo, l'immunità definitiva dalle ammende a un’impresa che per prima ha rivelato l'esistenza dell'intesa nell’ambito del programma di clemenza.
Nel suo ricorso presentato dinanzi al Tribunale, la Deltafina ha contestato la legittimità della decisione della Commissione.
Il Tribunale ricorda anzitutto che il programma di clemenza creato dalla Commissione è diretto ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con essa alle indagini riguardanti intese segrete aventi ripercussioni negative sull’Unione. Tale programma si fonda sulla considerazione che il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e vietate prevale sull’interesse di infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che collaborano con la Commissione consentendole di perseguire e vietare intese di questo tipo.
Il Tribunale osserva inoltre che, nell’ambito del programma di clemenza, quale previsto dalla citata comunicazione sulla cooperazione, la prima impresa che rivela l’esistenza di un’intesa e che collabora all’indagine della Commissione può, a talune condizioni, beneficiare dell’immunità totale dalle ammende che le sarebbero state altrimenti inflitte per la sua partecipazione a tale intesa. Tuttavia, per poter beneficiare di tale immunità, che costituisce un’eccezione al principio della responsabilità personale per la violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, detta impresa deve, in particolare, apportare alla Commissione, per tutta la durata del procedimento amministrativo, una collaborazione che, come espressamente previsto dalla citata comunicazione, deve essere «piena (...), permanente e tempestiva».
A tal proposito il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, dalla stessa nozione di collaborazione, quale evidenziata nel testo di tale comunicazione, risulta che solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un autentico spirito di collaborazione può essere accordata una riduzione delle ammende e, a fortiori, l'immunità totale dalle ammende, nell’ambito del programma di clemenza. Il Tribunale osserva quindi che un’impresa che intenda beneficiare dell’immunità totale dalle ammende sulla base della sua collaborazione all’indagine non si può esimere dall’informare la Commissione riguardo a fatti rilevanti di cui ha conoscenza e che sono idonei a pregiudicare, fosse anche solo potenzialmente, lo svolgimento del procedimento amministrativo e l’efficacia dell’attività istruttoria della Commissione.
Nel caso di specie, il Tribunale constata che il comportamento della Deltafina, la quale ha rivelato di aver presentato una richiesta di immunità dalle ammende senza informarne la Commissione, non dimostrava uno spirito di collaborazione effettiva. Pertanto, il Tribunale dichiara che la Commissione, nella sua decisione, non è incorsa in errore non concedendo alla Deltafina l'immunità definitiva a motivo del fatto che quest’ultima aveva violato il suo obbligo di collaborazione.
Il Tribunale osserva peraltro che, prima dell’adozione della decisione definitiva, la Commissione non poteva fornire alcuna rassicurazione alla Deltafina quanto al fatto che essa avrebbe beneficiato dell’immunità definitiva. Di conseguenza, benché l’immunità condizionata le fosse stata inizialmente concessa, la Deltafina, non avendo successivamente adempiuto l’obbligo di collaborazione ad essa incombente, poteva non essere più ammessa a beneficiare dell'immunità definitiva dalle ammende ai sensi della comunicazione. Il Tribunale considera che, alla luce di tali circostanze, la Deltafina non poteva trarre dal fatto di aver precedentemente ottenuto l'immunità condizionata un legittimo affidamento nella concessione dell’immunità definitiva.
Infine, il Tribunale esamina in particolare la proporzionalità dell’ammenda. A tal proposito esso dichiara che la Commissione poteva legittimamente qualificare l’intesa orizzontale di cui trattasi come molto grave e che l'ammenda che essa ha irrogato alla Deltafina non era sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione e alle altre circostanze del caso di specie.
Peraltro, nell’ambito della medesima intesa, il Tribunale, nella sua sentenza di pari data relativa alla causa T-25/06, Alliance One International, Inc./Commissione, ha confermato altresì la decisione della Commissione che infligge un’ammenda globale di EUR 24 milioni (EUR 10 milioni in solido con la Mindo e EUR 14 milioni in solido con la Transcatab) alla Alliance One International. Il Tribunale si è essenzialmente fondato sulla giurisprudenza consolidata della Corte riguardante la responsabilità delle società capogruppo che detengono la totalità del capitale della controllata che ha partecipato all’intesa 5. La Alliance One è una società con sede negli Stati Uniti, nata dalla fusione tra la Dimon Inc. e la Standard Commercial Corp. (SCC), ex società capogruppo, rispettivamente, della Dimon Italia (in seguito ridenominata Mindo) e della Transcatab.
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1 Decisione 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def. (GU L 353, pag. 45 del 13 febbraio 2006).
2 Oltre alla Deltafina, altre cinque società hanno presentato ricorso avverso la decisione: la Universal Corp. (società capogruppo della Deltafina), la Mindo, la Transcatab, la Alliance One International (successore giuridico delle ex società capogruppo di queste ultime) e la società indipendente Romana Tabacchi. Il ricorso presentato dalla Universal Corp. è stato cancellato dal ruolo con ordinanza 1° settembre 2010 (causa T-34/06). I ricorsi presentati dalla Romana Tabacchi, dalla Mindo e dalla Transcatab sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale (cause T-11/06, T-19/06 e T-39/06).
3 Nell’ottobre 2004 la Commissione aveva inflitto ammende anche per un’intesa sul mercato del tabacco greggio in Spagna. Con la sentenza T-29/05, Deltafina/Commissione, il Tribunale ha ridotto l’ammenda inflitta alla Deltafina da 11.88 a 6.12 milioni di euro (v. comunicato stampa n. 79/10).
4 Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).