sabato 10 settembre 2011

Il miele e gli integratori alimentari contenenti polline derivato da un OGM costituiscono alimenti prodotti a partire da OGM che non possono essere immessi in commercio senza previa autorizzazione

Sentenza nella causa C-442/09 Karl Heinz Bablok e a. / Freistaat Bayern Il miele e gli integratori alimentari contenenti polline derivato da un OGM costituiscono alimenti prodotti a partire da OGM che non possono essere immessi in commercio senza previa autorizzazione Tale polline non costituisce più in sé un OGM qualora abbia perso la sua capacità riproduttiva e risulti privo di qualsivoglia capacità di trasferire materiale genetico La direttiva sugli organismi geneticamente modificati (OGM)1 dispone che questi ultimi possono essere deliberatamente emessi nell’ambiente o immessi in commercio solo previa autorizzazione. Peraltro, il regolamento relativo agli alimenti geneticamente modificati2 dispone che l’immissione in commercio degli OGM destinati all’alimentazione umana, degli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, nonché degli alimenti che siano prodotti a partire da OGM o che contengano ingredienti prodotti a partire da OGM è soggetta ad una previa autorizzazione. Nel 1998 l’impresa Monsanto ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del mais geneticamente modificato della linea MON 810. Quest’ultimo contiene il gene di un batterio che produce tossine atte a distruggere le larve di una farfalla parassita la cui presenza, in caso di infestazione, pregiudica lo sviluppo della pianta. Tra il sig. Bablok, apicoltore amatoriale, e il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania), proprietario di diversi terreni sui quali, negli ultimi anni, il mais MON 810 è stato coltivato a fini di ricerca è in atto una controversia. In prossimità di tali terreni il sig. Bablok produce miele per la vendita e per il proprio consumo. Fino al 2005 produceva anche polline destinato alla vendita come prodotto alimentare, sotto forma di integratori. Nel 2005, nel polline di mais estratto dal sig. Bablok dagli alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern è stata riscontrata la presenza di DNA di mais MON 810 e di proteine transgeniche. Inoltre, è stata rilevata in alcuni campioni di miele del sig. Bablok la presenza di esigui quantitativi di DNA di mais MON 810. Ritenendo che la presenza di residui del mais geneticamente modificato rendesse i suoi prodotti apistici inadatti alla commercializzazione e al consumo, il sig. Bablok ha avviato contro il Freistaat Bayern, dinanzi ai giudici tedeschi, vari procedimenti giudiziari, nei quali sono intervenuti altri quattro apicoltori amatoriali. Il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa della Baviera, Germania) ha rilevato che, nel momento in cui il polline controverso è incorporato nel miele o in integratori alimentari a base di polline, esso ha perso la sua capacità di fecondazione. Desiderando precisazioni sulle conseguenze di tale perdita, detto giudice ha chiesto sostanzialmente alla Corte di giustizia se la mera presenza, nei prodotti apistici di cui trattasi, di polline di mais geneticamente modificato che abbia perso la sua capacità riproduttiva abbia come conseguenza che l’immissione in commercio dei citati prodotti sia soggetta ad autorizzazione. Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva anzitutto che il polline in parola può essere qualificato come OGM solo qualora costituisca un «organismo» ai sensi della direttiva e del regolamento, vale a dire se costituisce un’«entità biologica capace» o «di riprodursi» o «di trasferire materiale genetico». A tale proposito, essa constata che, poiché è pacifico che il polline di cui trattasi ha perso ogni capacità riproduttiva concreta e individuale, spetta al giudice del rinvio verificare se tale polline sia in grado, peraltro, di «trasferire materiale genetico», prendendo debitamente in considerazione i dati scientifici disponibili e ogni forma di trasferimento di materiale genetico scientificamente dimostrata. La Corte conclude che non rientra più nella nozione di OGM una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia priva di ogni capacità di trasferire il materiale genetico da essa contenuto. La Corte dichiara inoltre che, nondimeno, prodotti come il miele e gli integratori alimentari contenenti siffatto polline costituiscono alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM ai sensi del regolamento. A tale proposito essa constata che il polline controverso è «prodotto a partire da OGM» e costituisce un «ingrediente» del miele e degli integratori alimentari a base di polline. Il polline non è un corpo estraneo né un'impurità rispetto al miele, bensì un suo normale componente, di modo che dev’essere effettivamente qualificato come «ingrediente». Di conseguenza, il polline rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e dev’essere assoggettato al regime di autorizzazione da questo previsto per poter essere immesso in commercio. La Corte osserva poi che il carattere intenzionale o accidentale dell’immissione di tale polline nel miele non può sortire l’effetto di sottrarre l'alimento contenente ingredienti prodotti a partire da OGM all'applicazione di tale regime di autorizzazione. Infine, dichiara la Corte, l’obbligo di autorizzazione sussiste a prescindere dalla proporzione di materiale geneticamente modificato contenuta nel prodotto di cui trattasi. _______________________ 1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), come modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24). 2 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).