giovedì 15 settembre 2011

Il diritto dell’Unione non osta a che un provvedimento obbligatorio di allontanamento venga adottato in tutti i casi di violenza domestica, anche quando la vittima intenda ristabilire la coabitazione con il proprio aggressore

Sentenza nelle cause riunite C-483/09 e C-1/10
Gueye e Salmerón Sánchez
Il diritto dell’Unione non osta a che un provvedimento obbligatorio di allontanamento venga adottato in tutti i casi di violenza domestica, anche quando la vittima intenda ristabilire la coabitazione con il proprio aggressore
Tale misura di protezione penale contro gli atti di violenza domestica mira a tutelare non solo gli interessi della vittima, ma anche quelli più generali della collettività
In caso di maltrattamenti perpetrati nell’ambito della sfera familiare, i giudici spagnoli sono tenuti ad applicare sanzioni penali e, in tutti i casi, a disporre obbligatoriamente una pena che vieti all’autore degli atti di violenza di avvicinarsi alla propria vittima. Tale misura di allontanamento, per la quale è prevista una durata minima, è intesa a proteggere la vittima. Il mancato rispetto di tale misura di allontanamento costituisce di per sé un reato.
I sigg. Gueye e Salmerón Sánchez sono stati condannati per maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne. Essi sono stati condannati, inter alia, alla pena che vieta loro di avvicinarsi alla propria vittima o di riavviare contatti con la medesima per il periodo, rispettivamente, di 17 e 16 mesi. Poco tempo dopo la condanna, i sigg. Gueye e Salmerón Sánchez hanno ripreso la vita in comune con le rispettive compagne e ciò su iniziativa di quest’ultime. Essi sono stati arrestati e condannati per mancato rispetto del provvedimento di allontanamento che era stato loro inflitto. Avverso la condanna hanno entrambi proposto appello dinanzi alla Audiencia Provincial di Tarragona (Tribunale provinciale di Tarragona, Spagna). I due condannati fanno valere, sostenuti dalle rispettive compagne, che la ripresa della vita in comune liberamente accettata dalle medesime non sia costitutiva del reato di mancato rispetto della pena di allontanamento.
In tale contesto, l’Audiencia Provincial di Tarragona chiede, sostanzialmente, se la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 1 osti ad una normativa nazionale la quale, in caso di maltrattamenti perpetrati nell’ambito della sfera familiare, imponga al giudice penale di disporre obbligatoriamente, nei confronti dell’autore delle violenze, il provvedimento dell’allontanamento, anche quando la vittima contesti l’applicazione di tale sanzione e intenda riavviare la propria relazione con il reo.
Nella sentenza odierna, la Corte precisa che la decisione quadro non contiene nessuna disposizione relativa al tipo ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono adottare nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali. Infatti, la decisione quadro è volta a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, riconoscendole, a tal fine, taluni diritti procedurali (in particolare, il diritto ad essere sentita e di fornire elementi di prova). In tal senso, alla luce di tale obiettivo, la Corte conclude che la decisione quadro non implica che una misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non possa essere pronunciata contro il parere della vittima.
La Corte esamina, inoltre, l’ampiezza del diritto ad essere sentiti riconosciuto alla vittima dalla decisione quadro e gli effetti che scaturiscono da tale diritto sulle pene da infliggere all’autore dei reati. A tal riguardo, la Corte precisa che, se è pur vero che il diritto ad essere sentiti deve consentire alla vittima – oltre alla possibilità di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti – di poter esprimere il proprio punto di vista, tale diritto procedurale non le attribuisce peraltro il diritto di scegliere il tipo di pena cui si espone l’autore dei fatti in base alle norme dell’ordinamento penale nazionale né l’entità della stessa. Infatti, la protezione penale contro gli atti di violenza domestica che uno Stato membro garantisce, esercitando il proprio potere repressivo, è volta a tutelare non solo gli interessi della vittima come questa li percepisce, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività. La Corte conclude pertanto che il diritto della vittima ad essere sentita riconosciutole dalla decisione quadro non osta a che il legislatore nazionale preveda – in particolare quando debbano essere presi in considerazione altri interessi oltre a quelli propri della vittima – pene obbligatorie per le quali è prevista una durata minima.
Conseguentemente, la Corte conclude che la decisione quadro non osta a che una sanzione obbligatoria di allontanamento di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestano l’applicazione della sanzione stessa.
La Corte precisa, infine, che la decisione quadro consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.
______________________
1 Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1).