mercoledì 21 settembre 2011

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI - POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

(C-483/09 E C-1/10) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI - POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
REATI COMMESSI NELL'AMBITO FAMILIARE - MISURA DI ALLONTANAMENTO DELL'AUTORE DEL REATO - COMPATIBILITA' CON LA DECISIONE QUADRO
La Corte di Giustizia ha stabilito i seguenti principi: a) gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa e intendano riavviare la propria relazione con il reo; b) l’art. 10, n. 1, della su citata decisione quadro deve essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi. Le domande di pronuncia pregiudiziale erano state formulate dall’Audiencia Provincial di Tarragona, nell’ambito di procedimenti penali per reati di maltrattamento perpetrati nell’ambito della sfera familiare: i giudici spagnoli, infatti, sono tenuti a disporre obbligatoriamente una pena che vieti all’autore degli atti di violenza di avvicinarsi alla propria vittima. Tale misura di allontanamento, per la quale è prevista una durata minima, è intesa a proteggere la vittima, ed il mancato rispetto della stessa costituisce di per sé un reato. Nell’affermare il primo dei su indicati principi, la Corte di Giustizia ha osservato che la decisione quadro non contiene nessuna disposizione relativa al tipo ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono adottare nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali, essendo finalizzata a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, con il riconoscimento di talune garanzie processuali, come la possibilità di essere sentita e di fornire elementi di prova. Alla luce di tale obiettivo, la Corte ha concluso nel senso che la decisione quadro di per sé non implica che una misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non possa essere pronunciata contro il parere della vittima, e che il riconoscimento del diritto all’audizione non attribuisce alla vittima il diritto di scegliere il tipo di pena cui si espone l’autore dei fatti, né l’entità della stessa, in quanto volta a tutelare non solo gli interessi personali della vittima, bensì anche gli interessi più generali della collettività.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 settembre 2011

Nei procedimenti riuniti C‑483/09 e C‑1/10,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, a norma dell’art. 35 UE, dall’Audiencia Provincial de Tarragona (Spagna), l’una con decisione 15 settembre 2009, modificata con decisione dell’8 ottobre seguente, e l’altra con decisione 18 dicembre 2009, pervenute alla Corte, rispettivamente, in data 30 novembre 2009 e 4 gennaio 2010, nell’ambito dei procedimenti penali a carico di

Magatte Gueye (C‑483/09),

con l’intervento di:

X,

e

Valentín Salmerón Sánchez (C‑1/10),

con l’intervento di:

Y,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze e J. Möller nonché dalla sig.ra S. Unzeitig, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. P. Gentili e L. Ventrella, avvocati dello Stato;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Ree, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di agente;

– per il governo svedese, dalle sig.re C. Meyer–Seitz e S. Johannesson, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, dalle sig.re H. Walker e J. Stratford, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dal sig. R. Troosters e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 2, 8 e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2 Tali domande sono state presentate nel contesto di procedimenti penali promossi a carico, rispettivamente, dei sigg. Gueye e Salmerón Sánchez, perseguiti per violazione del divieto, disposto a titolo di pena accessoria, di riavvicinamento alle rispettive vittime, di sesso femminile, oggetto di maltrattamenti subiti nell’ambito familiare, per i quali sono state loro peraltro inflitte pene principali.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3 La decisione quadro è stata emanata sulla base, segnatamente, dell’art. 31, n. 1, UE, il quale prevede, alla lettera c), che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è volta, inter alia, a garantire, nella misura necessaria al miglioramento di tale cooperazione, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri.

4 Dal terzo considerando della decisione quadro emerge che il Consiglio europeo di Tampere (Finlandia), ha previsto, in occasione della sua riunione del 15 e 16 ottobre 1999, di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento del danno.

5 I ‘considerando’ quarto, ottavo e nono della decisione quadro così recitano:

«(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l’obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.

(…)

(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento».

6 A termini dell’art. 1 della decisione quadro, ai fini della decisione medesima, si intende per:

«a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, (...) causat[o] direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

(...)

c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;

(...)

e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente».

7 Il successivo art. 2, rubricato «Rispetto e riconoscimento», dispone, al n. 1, quanto segue:

«Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale».

8 Il successivo art. 3, rubricato «Audizione e produzione di prove», prevede, al primo comma che «[c]iascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova».

9 L’art. 8 della decisione quadro rubricato «Diritto alla protezione», così dispone:

«1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari (...), in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.

2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell’ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell’immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.

3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.

4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

10 Infine, a termini dell’art. 10, n. 1, della decisione quadro, «Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura».

La normativa nazionale

11 Il codice penale (Código Penal), del testo di cui alla legge organica 25 novembre 2003, 15/2003, recante modifica della legge organica 10/1995 (Ley Orgánica 15/2003 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995) (BOE 26 novembre 2003, n. 283, pag. 41842; in prosieguo: il «codice penale»), contiene l’art. 48 il quale stabilisce, al n. 2 del medesimo, gli effetti della pena accessoria di allontanamento che vieta al condannato il riavvicinamento, segnatamente, alla propria vittima.

12 L’art. 57 del codice penale precisa nei termini seguenti in quali casi e con quali modalità il divieto o i divieti previsti dal detto art. 48 possono (n. 1) o, rispettivamente, devono (n. 2) essere imposti:

«1. Per i reati di omicidio, aborto, lesioni, torture, reati contro la libertà, l’integrità morale, la libertà sessuale, l’intimità, il diritto alla propria immagine personale ed all’inviolabilità del domicilio (...), il giudice, tenuto conto della gravità dei fatti o della pericolosità del reo, può disporre nella propria emananda decisione uno o più divieti previsti all’art. 48 (...)

(…)

2. Con riguardo ai reati contemplati al primo comma del n. 1, commessi nei confronti del coniuge, dell’ex–coniuge ovvero nei confronti di altra persona che sia o sia stata legata al condannato, ancorché in assenza di coabitazione, da analoga relazione affettiva (...) deve essere applicata, in ogni caso, la pena prevista all’art. 48, n. 2, [vale a dire il divieto di riavvicinamento alla vittima] per una durata non superiore a dieci anni, nei casi di reati gravi, ovvero a cinque anni, nei casi di delitti di minore gravità (...)».

13 Dalla decisione di rinvio emerge che detta pena di allontanamento obbligatorio viene applicata in misura quantomeno superiore ad un anno rispetto alla durata della pena detentiva inflitta ovvero, qualora la pena inflitta sia di natura differente, in misura pari ad un periodo compreso tra 6 mesi e cinque anni.

14 La durata minima prevista di sei mesi può essere ridotta, in presenza di talune situazioni, ad un mese, ai sensi dell’art. 40, n. 3, del codice penale, nel combinato disposto con il precedente art. 33, n. 6.

15 L’art. 468, n. 2, del codice penale, nel testo modificato dalla legge organica 28 dicembre 2004, 1/2004, recante misure di protezione integrale contro la violenza esercitata nei confronti della donna (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) (BOE 29 dicembre 2004, n. 313, pag. 42166; in prosieguo: la «legge organica 1/2004»), prevede una pena detentiva da 6 mesi ad un anno per tutti coloro che non rispettino una delle pene previste all’art. 48 del codice penale, inflitta per un reato la cui vittima sia una delle persone indicate all’art. 173, n. 2, del codice penale. Quest’ultima disposizione menziona, segnatamente, il coniuge o la persona legata da vincolo affettivo analogo, ancorché in assenza di coabitazione.

16 La legge organica 6/1985 sul potere giudiziario (Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial), nel testo modificato dalla legge organica 1/2004 (in prosieguo: la «legge organica 6/1985»), prevede, all’art. 82, n. 1, che le Audiencias Provinciales sono competenti in materia penale, segnatamente per conoscere «dei rimedi previsti dalla legge contro le decisioni emanate in materia penale dai Juzgados de Violencia sobre la Mujer (giudici competenti in materia di violenza nei confronti della donna) provinciali».

17 L’art. 87 ter, n. 5, della legge organica 6/1985, introdotto dalla legge organica 1/2004, vieta la mediazione in tutti i casi di reati commessi nell’ambito familiare.

18 A termini dell’art. 792, n. 3, del codice di procedura penale (Ley de enjuiciamento criminal), nessun rimedio giurisdizionale ordinario è esperibile contro le decisioni quali l’emananda decisione in appello del giudice del rinvio nelle controversie dinanzi ad esso proposte.

Le cause principali e le questioni pregiudiziali

19 Con due sentenze pronunciate nel 2008 dal Juzgado de lo Penal nº 23 de Barcelona (Sezione penale n. 23 del Tribunale di primo grado di Barcellona) e nel 2006 dal Juzgado de Instrucción n. 7 de Violencia Sobre la Mujer de El Vendrell (Giudice penale di primo grado n. 7 di El Vendrell, sezione specializzata per i reati di violenza nei confronti della donna), i sigg. Gueye e Salmerón Sánchez venivano condannati per maltrattamenti compiuti nell’ambito familiare, inter alia, alla pena accessoria di divieto di riavvicinamento ad una distanza inferiore, rispettivamente, a 1 000 metri e 500 metri dalle rispettive vittime, ovvero di riprendere contatti con le medesime, per un periodo di 17 mesi nel primo caso e di 16 mesi nel secondo.

20 Benché a conoscenza di detti divieti, irrogati a norma dell’art. 57, n. 2, del codice penale, i due condannati riprendevano, decorso un periodo di tempo relativamente breve successivo alla pronuncia di tali pene accessorie, la vita comune con le rispettive vittime su richiesta delle medesime. Continuavano a coabitare con esse sino al loro arresto avvenuto il 3 febbraio 2009, per quanto riguarda il sig. Gueye, e il 5 dicembre 2007, per quanto attiene al sig. Salmerón Sánchez.

21 Con sentenze pronunciate, rispettivamente, l’11 febbraio 2009 ed il 27 marzo 2008, lo Juzgado de lo Penal n. 1 de Tarragona (Sezione penale n. 1 del Tribunale di primo grado di Tarragona) condannava i sigg. Gueye e Salmerón Sánchez per violazione della pena accessoria di allontanamento obbligatorio dalla vittima a norma dell’art. 468, n. 2, del codice penale.

22 Nell’ambito degli appelli interposti contro tali sentenze, il giudice del rinvio sentiva, in qualità di testimoni, le persone con cui il sig. Gueye et il sig. Salmerón Sánchez erano sentimentalmente legati al momento del loro arresto e lo erano stati, parimenti, per vari anni anteriormente alla pronuncia delle sanzioni loro inflitte.

23 Nell’ambito di tali testimonianze le interessate dichiaravano di aver esse stesse deciso, in modo pienamente cosciente e volontario, di riprendere la coabitazione con i condannati, sebbene questi fossero stati penalmente sanzionati per averle aggredite in precedenza.

24 Secondo quanto dalle stesse riferito, la loro coabitazione, rispettivamente, con il sig. Gueye e il sig. Salmerón Sánchez si sarebbe svolta normalmente per vari mesi sino alla data dell’arresto dei medesimi.

25 Con gli appelli proposti dinanzi al giudice del rinvio avverso le sentenze pronunciate dal Juzgado de lo Penal n. 1 de Tarragona, i condannati chiedono di sentir dichiarare che la ripresa della vita comune con il libero consenso dei rispettivi partner non è costituivo del reato di mancato rispetto della pena accessoria di allontanamento obbligatorio.

26 Il giudice del rinvio rileva che l’eventuale conferma delle pene inflitte in primo grado è subordinata alla questione se l’obbligatorietà dell’adozione delle misure di allontanamento in caso di reati di violenza familiare, anche quando le vittime si oppongano a tali misure, sia compatibile con la decisione quadro.

27 A parere di detto giudice, non sembra contestabile che, in talune situazioni, siffatte misure di allontanamento possano essere imposte anche contro la volontà delle vittime. Il giudice medesimo rileva, tuttavia, che l’adeguatezza della protezione da garantire, concretamente, alle vittime di reati commessi nell’ambito familiare non possa tradursi, segnatamente in casi di reati minori, nell’imposizione, senza eccezioni, della misura di allontanamento, adottata senza previa valutazione, caso per caso, delle circostanze della specie.

28 Ciò premesso, l’Audiencia Provincial de Tarragona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nei due procedimenti C‑483/09 e C‑1/10:

«1) Se il diritto della vittima di essere compresa menzionato all’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali competenti a perseguire e sanzionare i comportamenti violenti di consentire che la vittima esprima le propri[e] valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti diretti sulla sua vita che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene all’aggressore con cui essa intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo.

2) Se l’art. 2 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del suo parere quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l’esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare.

3) Se l’art. 2 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono non prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all’imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento, l’aggressore sia un familiare, e non venga constatata una situazione oggettiva di rischio di reiterazione del reato, sia accertato un livello di competenza personale, sociale, culturale ed emotiva tale da escludere la sottomissione all’aggressore, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.

4) Se l’art. 8 della decisione quadro (...), laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco.

5) Se l’art. 10 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco».

29 Con ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 2010, i procedimenti C‑483/09 e C‑1/10 sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulla competenza della Corte

30 Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che il Regno di Spagna ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. a), UE, su domanda di qualsiasi giudice di detto Stato membro le cui decisioni non siano impugnabili con rimedi giurisdizionali di diritto interno.

31 A termini dell’art. 792, n. 3, del codice di procedura penale, le emanande decisioni del giudice del rinvio nei procedimenti principali non sono impugnabili con rimedi giurisdizionali di diritto interno.

32 Conformemente all’art. 10, n. 1, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi del titolo VI del Trattato UE, nel testo applicabile anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, restano immutate con riguardo agli atti quali la decisione quadro, emanata anteriormente a tale entrata in vigore, comprese quelle che siano state accettate in forza dell’art. 35, n. 2, UE.

33 Ciò premesso, la Corte è competente, a norma dell’art. 35, n. 1, UE a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande proposte dal giudice del rinvio relative all’interpretazione della decisione quadro.

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

34 I governi spagnolo e italiano deducono, in via principale, l’irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.

35 Premesso che, nei procedimenti principali, non si discute dell’irrogazione della pena dell’allontanamento a norma dell’art. 57, n. 2, del codice penale, il governo spagnolo sostiene, in primo luogo, che non occorre chiedersi se la decisione quadro si opponga alla applicazione obbligatoria di tale misura. Considerato che detti procedimenti riguardano l’irrogazione della pena prevista dall’art. 468, n. 2, del codice penale, attinente alla violazione della misura di allontanamento già disposta in precedenza, le questioni pregiudiziali sottoposte sarebbero di natura puramente ipotetica.

36 In secondo luogo, anche ammesso che tali questioni si riferiscano all’art. 468, n. 2, del codice penale, il governo spagnolo precisa che la problematica sollevata nei procedimenti principali deriva non dalla disposizione medesima in sé e per sé, bensì dalla sua interpretazione effettuata dalla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Sezione penale della Corte di cassazione) espressa nella «decisione non vincolante» del 25 novembre 2008, da cui risulta che «il consenso della donna non esclude la punibilità a norma dell’art. 468 del codice penale». In realtà, quindi, le questioni pregiudiziali riguarderebbero l’interpretazione del diritto nazionale, in merito al quale non spetta alla Corte pronunciarsi nell’ambito del rinvio pregiudiziale.

37 Il governo italiano rileva, inoltre, che qualsivoglia interpretazione della decisione quadro da cui scaturisse un conflitto tra la medesima ed il diritto nazionale non può essere risolta da un’interpretazione di quest’ultimo conforme agli obiettivi della decisione quadro. Un’interpretazione conforme potrebbe, tutt’al più, avvenire contra legem, cosa che il diritto dell’Unione tuttavia non consente. Conseguentemente, le questioni pregiudiziali risulterebbero prive di interesse e rivestirebbero carattere ipotetico.

38 A tal riguardo, si deve rilevare che, al pari dell’art. 267 TFUE, l’art. 35, n. 3, lett. a), UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale «reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza», di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 267 TFUE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285, punto 29).

39 Nell’ambito della cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 59, nonché 12 maggio 2011, causa C‑391/09, Runevič–Vardyn e Wardyn, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).

40 Tuttavia, la Corte, alla luce del compito attribuitole dall’art. 267 TFUE, non può pronunciarsi sulle questioni sottopostele da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate nelle questioni medesime non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale ovvero qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza 9 ottobre 2008, causa C‑404/07, Katz, Racc. pag. I‑7607, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

41 Nella specie, le questioni sottoposte dal giudice del rinvio mirano ad accertare se la sanzione dell’allontanamento obbligatorio inflitta a titolo di pena accessoria sia di per sé compatibile con la decisione quadro. Il giudice medesimo ritiene infatti necessario, nell’ambito dei procedimenti penali relativi al mancato rispetto di pene di allontanamento inflitte anteriormente, verificare se le pene stesse, di natura obbligatoria e sulle quali deve fondare la sua condanna, non violino di per sé la decisione quadro. Alla luce di tali considerazioni, le questioni sottoposte non risultano ipotetiche.

42 Si deve peraltro precisare che, nel rispondere alle questioni sottopostele, la Corte si basa sull’interpretazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi fornitale dal giudice del rinvio, senza poter rimetterla in discussione né verificarne l’esattezza.

43 Infine, nelle proprie osservazioni scritte, il governo spagnolo ha fatto presente che l’interpretazione dell’art. 468, n. 2, del codice penale operata dalla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nella propria decisione 25 novembre 2008 non preclude, in linea di principio, che i giudici nazionali possano discostarsi motivatamente da tale interpretazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse ai quesiti sottoposti nel senso che la decisione quadro si oppone ad una misura nazionale come quella oggetto della causa principale, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, non risulta manifestamente che, nei procedimenti principali, un’interpretazione del diritto nazionale conforme con la decisione quadro sarebbe necessariamente impossibile.

44 Ciò premesso, non risulta manifestamente che l’interpretazione della decisione quadro richiesta dal giudice del rinvio sia priva di alcun collegamento con la realtà o con l’oggetto dei procedimenti principali ovvero che il problema sollevato sia di natura ipotetica.

45 Le domande di pronuncia pregiudiziale sono pertanto ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime quattro questioni

46 Prima di esaminare le prime quattro questioni, si deve rilevare che l’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro, oggetto della prima questione, è privo, di per sé, di alcun valore giuridico vincolante (v. sentenza 25 febbraio 2010, causa C‑562/08, Müller Fleisch, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

47 Peraltro, si deve rilevare che, formalmente, il giudice del rinvio ha limitato le proprie questioni seconda, terza e quarta all’interpretazione degli artt. 2 e 8 della decisione quadro. Tale circostanza non osta tuttavia a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione, includendovi eventualmente quelli che facciano riferimento ad altre disposizioni della decisione quadro medesima, che possano risultare utili ai fini della decisione dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, a prescindere dal fatto che questi vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare dette questioni (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 2011, causa C‑434/09, McCarthy, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24).

48 A tal riguardo, si deve rilevare che gli Stati membri, se è pur vero che sono tenuti, a norma dell’art. 2 della decisione quadro, a riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti delle vittime, devono tuttavia garantire loro, ai sensi del successivo art. 3, primo comma, letto alla luce dell’ottavo ‘considerando’ della decisione medesima, la possibilità di essere sentite nell’ambito del procedimento penale.

49 Si deve pertanto ritenere che, con le prime quattro questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, sostanzialmente, se gli artt. 2, 3 o 8 della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a che l’ordinamento penale di uno Stato membro preveda l’irrogazione della sanzione di allontanamento obbligatorio, con una durata minima, a titolo di pena accessoria, nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le rispettive vittime contestino l’applicazione di tale sanzione.

50 A tal riguardo, si deve precisare che la decisione quadro non contiene nessuna disposizione relativa alle forme ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali.

51 A ciò va aggiunto il fatto che la decisione quadro non contiene nessuna indicazione secondo cui il legislatore dell’Unione, nei limiti di competenza attribuitigli dal Trattato UE, abbia inteso procedere ad una armonizzazione o, quantomeno, ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto attiene alle forme e all’entità delle sanzioni penali.

52 La decisione quadro, come emerge dal terzo e dal quarto ‘considerando’ della medesima, è unicamente volta all’elaborazione, nell’ambito del procedimento penale quale definito all’art. 1, lett. c), della stessa, di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità e ad offrire alle medesime un elevato livello di protezione, segnatamente per quanto riguarda il loro accesso alla giustizia.

53 Il nono considerando della decisione quadro precisa peraltro che le disposizioni della decisione medesima non impongono agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.

54 La decisione quadro è caratterizzata, per quanto attiene alla sua struttura ed al suo contenuto, dal fatto che essa enuncia all’art. 2, in termini generali, gli obiettivi principali che intende conseguire ai fini della protezione delle vittime e precisa, negli articoli successivi, una serie di diritti, di natura principalmente procedurale, di cui le vittime devono poter beneficiare nell’ambito del procedimento penale.

55 Le disposizioni della decisione quadro devono essere interpretate in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra i quali dev’essere rilevato, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, quale affermato all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in particolare, le sentenze, cit. supra, Pupino, punto 59, e Katz, punto 48).

56 Gli obblighi indicati all’art. 2, n. 1, della decisione quadro mirano a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, il che non implica che una misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non possa essere pronunciata pur contro il parere della vittima.

57 Per quanto attiene all’art. 3 della decisione quadro, pur imponendo agli Stati membri di garantire alle vittime la possibilità di essere sentite nell’ambito del procedimento nonché di fornire elementi probatori, detta disposizione lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento di tale finalità (v., in tal senso, sentenza Katz, cit. supra, punto 46).

58 Tuttavia, a pena di svuotare di gran parte del suo effetto utile l’art. 3, primo comma, della decisione quadro e disattendere gli obblighi enunciati dall’art. 2, n. 1, della medesima, dette disposizioni devono implicare in ogni caso che la vittima possa rendere una deposizione nel procedimento penale e che tale deposizione possa essere considerata quale elemento di prova (sentenza Katz, cit. supra, punto 47).

59 In tal senso, al fine di garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, il suo diritto ad essere sentita deve consentirle, oltre alla possibilità di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti, di poter esprimere il proprio punto di vista.

60 Tale diritto procedurale ad essere sentiti ai sensi dell’art. 3, primo comma, della decisione quadro non attribuisce alle vittime alcun diritto quanto alla scelta delle forme delle pene da infliggere agli autori dei fatti in base alle norme del diritto penale né quanto all’entità delle pene medesime.

61 A tal riguardo, si deve rammentare che la tutela penale contro gli atti di violenza domestica che uno Stato membro garantisce esercitando il proprio potere repressivo è volta a proteggere non solo gli interessi della vittima come questa li percepisce, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività.

62 Ne consegue che l’art. 3 della decisione quadro non osta a che il legislatore nazionale preveda pene obbligatorie di durata minima, in particolare quando debbano essere presi in considerazione altri interessi oltre a quelli propri della vittima.

63 Per quanto attiene, infine, all’art. 8 della decisione quadro, dal n. 1 di tale disposizione emerge che essa è volta a garantire un «livello adeguato di protezione alle vittime», in particolare con riguardo alla sicurezza e alla tutela della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista «una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata».

64 A tal fine, le misure di protezione di ordine preventivo e pratico, come quelle indicate ai nn. 2‑4 del menzionato art. 8, sono volte a garantire che la vittima possa prendere parte al processo penale in modo adeguato senza che tale partecipazione risulti compromessa da rischi per la sua sicurezza e la sua vita privata.

65 L’art. 8 della decisione quadro, al pari dei precedenti artt. 2 e 3, non implica alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere disposizioni di diritto nazionale penale che consentano alla vittima di influire sulle pene che il giudice nazionale può infliggere all’autore del reato.

66 La protezione di cui si parla al detto art. 8 è volta, segnatamente, a proteggere in modo «adeguato» la vittima o altra persona del suo ambiente nei confronti dell’autore del reato nel corso del procedimento penale.

67 Per contro, l’art. 8 della decisione quadro non può essere inteso nel senso che gli Stati membri siano parimenti tenuti a proteggere le vittime contro gli effetti indiretti che le pene inflitte dal giudice nazionale ai rei possano produrre in un momento successivo.

68 L’art. 8 della decisione quadro non può essere pertanto interpretato nel senso che limiti gli Stati membri nella scelta delle sanzioni penali applicate nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.

69 Infine, si deve rilevare che l’obbligo di disporre una misura di allontanamento, conformemente al diritto sostanziale oggetto della causa principale, non ricade nella sfera di applicazione della decisione quadro e conseguentemente, non può, in ogni caso, essere di per sé valutato alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

70 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le prime quattro questioni pregiudiziali devono essere risolte affermando che gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.

Sulla quinta questione

71 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, in entrambi i procedimenti, se l’art. 10 della decisione quadro debba essere inteso nel senso che consenta agli Stati membri, alla luce della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali attinenti ai reati medesimi.

72 A tale riguardo, si deve rilevare che, oltre al fatto che l’art. 34, n. 2, UE fa salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi necessari per conseguire il risultato voluto dalle decisioni quadro, l’art. 10, n. 1, della decisione quadro si limita ad imporre agli Stati membri di provvedere a promuovere la mediazione per i reati che essi ritengano «idonei», cosicché la scelta dei reati per i quali è possibile la mediazione rientra nella valutazione degli Stati membri stessi (v. sentenza 21 ottobre 2010, Eredics e Sápi, causa C‑205/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).

73 L’art. 10, n. 1, della decisione quadro consente pertanto agli Stati membri di escludere il ricorso alla mediazione per tutti i reati commessi nell’ambito familiare, come previsto all’art. 87 ter, n. 5, della legge organica 6/1985.

74 Dal tenore stesso del detto art. 10, n. 1, e dall’ampio margine discrezionale che la decisione quadro lascia alle autorità nazionali quanto alle modalità concrete di attuazione dei suoi obiettivi risulta che, decidendo di escludere l’applicazione della procedura di mediazione per un particolare genere di reati, scelta che riguarda sostanzialmente motivi di politica penale, il legislatore nazionale non è andato oltre il margine discrezionale di cui dispone (v., per analogia, sentenza Eredics e Sápi, cit. supra, punto 38).

75 Va aggiunto che la discrezionalità degli Stati membri può essere limitata dall’obbligo di applicare criteri oggettivi ai fini della determinazione dei tipi di reati per i quali la mediazione sia ritenuta inadeguata. Nessun elemento consente tuttavia di ritenere che l’esclusione della mediazione prevista dalla legge organica 6/1985 si fondi su criteri privi di oggettività.

76 Alla luce delle suesposte considerazioni, la quinta questione dev’essere risolta affermando che l’art. 10, n. 1, della decisione quadro dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.

Sulle spese

77 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.

2) L’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.