domenica 31 luglio 2011

Un marchio contenente l’indicazione geografica «Cognac» non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante in tale indicazione

Sentenza nelle cause riunite C-4/10 e C-27/10
Bureau national interprofessionnel du Cognac / Gust. Ranin Oy
Un marchio contenente l’indicazione geografica «Cognac» non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante in tale indicazione
Infatti, l’impiego commerciale di tale marchio lederebbe l’indicazione protetta
Il regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 1 consente la registrazione, come indicazione geografica, del nome di un paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica, quando la sua qualità, rinomanza o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Tale registrazione viene effettuata su richiesta dello Stato membro da cui proviene la bevanda. Alla domanda deve essere allegata una scheda tecnica contenente i requisiti cui la bevanda deve rispondere per poter essere designata dall’indicazione geografica protetta.
Il regolamento vieta inoltre di registrare marchi che possono ledere un’indicazione geografica protetta e precisa che, di norma, un siffatto marchio già registrato deve essere invalidato.
Il regolamento menziona il termine «Cognac» come costitutivo di un’indicazione geografica che designa acquaviti di vino originarie della Francia.
La Gust. Ranin Oy, una società finlandese, ha chiesto in Finlandia la registrazione per bevande alcoliche di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti le descrizioni di bevande alcoliche in cui figura la menzione «Cognac» e la relativa traduzione finlandese. Le autorità finlandesi hanno accolto la domanda di registrazione. Successivamente, il Bureau national interprofessionnel du Cognac − organizzazione francese che riunisce i produttori di cognac – ha contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione.
Il Korkein Hallinto- oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) chiede alla Corte di giustizia se il regolamento consenta di registrare marchi nazionali contenenti il termine «Cognac» per prodotti che non soddisfano i requisiti di impiego dell’indicazione geografica «Cognac», per quanto riguarda il procedimento di fabbricazione e il tenore alcolico.
Nella sentenza odierna la Corte constata anzitutto che, benché i marchi contestati siano stati registrati il 31 gennaio 2003 – cioè prima dell’entrata in vigore del regolamento – esso è applicabile nel caso di specie. La Corte chiarisce che l’applicazione retroattiva del regolamento non viola il principio della certezza del diritto né quello della tutela del legittimo affidamento. Infatti, l’obbligo in capo agli Stati membri di impedire l’impiego di un’indicazione geografica che identifica sostanze alcoliche per bevande alcoliche non originarie del luogo designato da tale indicazione esiste nel diritto dell’Unione fin dal 1° gennaio 1996.
La Corte rileva inoltre che i due marchi finlandesi, registrati il 31 gennaio 2003, non possono beneficiare della deroga, prevista dal regolamento, che autorizza l’uso di un marchio acquisito prima della data di protezione dell’indicazione geografica nel paese d’origine (o anteriormente al 1° gennaio 1996) anche se lede l’indicazione geografica di cui trattasi. La Corte rammenta che, indipendentemente dalla protezione di cui fruisce in diritto francese, il termine «Cognac» è protetto quale indicazione geografica nel diritto dell’Unione dal 15 giugno 1989.
La Corte constata altresì che l’uso di un marchio contenente il termine «Cognac» per prodotti non rientranti in tale indicazione costituisce un impiego commerciale diretto dell’indicazione protetta. Orbene, siffatto impiego è vietato dal regolamento laddove riguarda prodotti comparabili. La Corte ritiene che ciò possa avvenire trattandosi di bevande alcoliche.
Analogamente, il fatto che i due marchi finlandesi contengano una parte della denominazione «Cognac» ha come conseguenza che, quando il consumatore legge il nome dei marchi sulle bottiglie di bevande alcoliche non rientranti nell’indicazione protetta, sia evocato nella sua mente, come immagine di riferimento, il prodotto che fruisce di tale denominazione. La Corte rammenta che anche tale evocazione è vietata dal regolamento.
La Corte dichiara pertanto che le autorità finlandesi devono invalidare la registrazione dei marchi contestati.
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1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16, e – rettifica – GU 2009, L 228, pag. 47).