domenica 31 luglio 2011

Nelle cause relative all'intesa sul mercato del perossido di idrogeno e del perborato di sodio, il Tribunale annulla la decisione della Commissione per quanto concerne L'Air liquide e la Edison

Sentenze nelle cause T-185/06
L'Air liquide SA/Commissione, T-186/06 Solvay SA/Commissione, T-191/06 FMC Foret SA/Commissione, T-192/06 Caffaro Srl/Commissione, T-194/06 SNIA SpA/Commissione, T-195/06 Solvay Solexis SpA/Commissione, T-196/06 Edison SpA/Commissione, T-197/06, FMC Corp./Commissione

Nelle cause relative all'intesa sul mercato del perossido di idrogeno e del perborato di sodio, il Tribunale annulla la decisione della Commissione per quanto concerne L'Air liquide e la Edison
Peraltro, l'ammenda irrogata alla Solvay, pari a un importo iniziale di EUR 167,06 milioni, è ridotta a EUR 139,50 milioni
Con decisione 3 maggio 2006 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale pari a EUR 388,13 milioni a diverse società, a causa della loro partecipazione a un'intesa sul mercato del perossido di idrogeno e del perborato di sodio (sostanze candeggianti). Tra le società sanzionate comparivano la Edison e la sua controllata all'epoca dei fatti (Ausimont SpA, ora denominata Solvay Solexis), la Solvay, la FMC e la sua controllata (FMC Foret), nonché la SNIA e la sua controllata (Caffaro). La partecipazione della società L'Air liquide all'intesa era cessata più di cinque anni prima degli atti istruttori iniziali della Commissione. Di conseguenza, a causa della prescrizione, essa non è stata destinataria di un'ammenda, ma è stata tuttavia inserita tra le destinatarie della decisione.
L'intesa, durata dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, è consistita principalmente nello scambio, tra concorrenti, di informazioni riservate riguardanti i mercati e le imprese, in una limitazione e nel controllo della produzione, nella ripartizione delle quote di mercato e dei clienti, nonché nella fissazione e sorveglianza dei prezzi.
Le società interessate hanno adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione delle loro rispettive ammende.
Il Tribunale decide di annullare la decisione per quanto concerne L'Air liquide e la Edison, poiché la Commissione non ha formulato osservazioni circostanziate sugli elementi di prova prodotti da queste società per inficiare la presunzione secondo la quale esse esercitavano un'influenza determinante sul comportamento delle loro controllate, di cui esse detenevano la totalità del capitale. Il Tribunale ricorda che il dovere della Commissione di motivare la propria decisione su questo punto deriva con chiarezza dalla natura relativa di questa presunzione, la cui confutazione imponeva alle società controllanti di produrre una prova vertente sul complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra esse stesse e le loro rispettive controllate.
Di conseguenza, la decisione della Commissione è annullata per la parte concernente queste due società, con conseguente annullamento, in particolare, dell'ammenda di EUR 58,13 milioni inflitta alla Edison. Per quanto riguarda L'Air liquide, che non è stata oggetto di sanzione pecuniaria, la decisione del Tribunale rende invalido l'accertamento di una sua partecipazione all'infrazione.
Per quanto concerne la Solvay, il Tribunale giudica che la Commissione ha commesso un errore di valutazione delle circostanze relativamente al periodo durante il quale l'impresa ha partecipato all'infrazione, che la Commissione aveva individuato come compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000. Infatti, il Tribunale è convinto che gli elementi di prova a disposizione della Commissione non costituiscono un complesso di indizi sufficienti a giustificare il suo accertamento della partecipazione della Solvay all'infrazione per il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995. Di conseguenza, il Tribunale decide di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla Solvay, al fine di tener conto della minor durata della sua partecipazione all'intesa.
Peraltro, il Tribunale respinge l'argomento della Solvay, secondo il quale si dovrebbe ritenere che la sua domanda di clemenza 2 sia stata presentata nel momento in cui essa ha preso contatto telefonicamente con la Commissione, chiedendo un incontro al fine di rendere una dichiarazione orale. Il Tribunale ricorda che, per poter richiedere una riduzione dell'importo dell'ammenda, l'impresa deve fornire elementi di prova che apportino un valore aggiunto significativo rispetto ai dati già in possesso della Commissione. Pertanto, nel decidere di comunicare oralmente talune informazioni, l'impresa deve tener conto del rischio che un altro membro dell'intesa possa far pervenire alla Commissione, per iscritto e prima di essa, elementi di prova di tal genere.
Inoltre, il Tribunale ricorda che la Solvay ha goduto di una riduzione dell'importo dell'ammenda pari al 10% grazie alla sua cooperazione con la Commissione nel corso delle indagini. Tuttavia, il Tribunale constata che la Commissione ha avuto torto nel ritenere che gli elementi forniti dalla società avessero sostanzialmente corroborato alcune informazioni già comunicate da due altre imprese, membri dell'intesa. In particolare, il Tribunale giudica che le informazioni trasmesse dalla Solvay sono state ampiamente utilizzate nella decisione della Commissione e che la società è stata la prima a produrre elementi di prova relativi a taluni comportamenti illeciti, che hanno consentito alla Commissione di accertare determinati aspetti principali dell'intesa in questione. Pertanto, il Tribunale decide di fissare al 20% la riduzione dell'importo dell'ammenda concessa alla Solvay a titolo della sua cooperazione.
Di conseguenza, l'ammenda della Solvay, inizialmente pari a EUR 167,06 milioni, è ridotta dal Tribunale a EUR 139,50 milioni.
Per quanto concerne le altre società coinvolte, il Tribunale respinge tutti i loro argomenti e decide di confermare l'importo delle ammende loro inflitte.
Società
Ammende inflitte dalla Commissione
Decisione del Tribunale
L’Air Liquide SA (Francia)

Annullamento della decisione della Commissione rispetto a L’Air liquide SA
Solvay SA (Belgio)
EUR 167,06 milioni
Riduzione dell'ammenda a EUR 139,50 milioni
Edison SpA e Solvay Solexis SpA (ex Ausimont) (Italia)
Edison SpA : EUR 58,13 milioni (di cui EUR 25,62 milioni in solido con Solvay Solexis SpA)
Annullamento della decisione della Commissione concernente Edison SpA e rigetto del ricorso di Solvay Solexis SpA
Caffaro Srl e SNIA SpA (Italia)
In solido : EUR 1,08 milioni
Rigetto dei ricorsi
FMC Foret SA
(Spagna) e FMC Corporation (Stati Uniti)
In solido : EUR 25 milioni
Rigetto dei ricorsi
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1 Decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato), GU del 13 dicembre 2006, L 353, pag. 54.
2 In applicazione della comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3).