domenica 31 luglio 2011

Secondo l’opinione dell’avvocato generale Sharpston, i passeggeri possono pretendere il rimborso di spese ragionevoli quando una compagnia aerea omette di fornire assistenza e sostegno nel caso di cancellazione del volo

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-83/10
Sousa Rodriguez e a. / Air France
Secondo l’opinione dell’avvocato generale Sharpston, i passeggeri possono pretendere il rimborso di spese ragionevoli quando una compagnia aerea omette di fornire assistenza e sostegno nel caso di cancellazione del volo
Tale rimborso non può essere detratto dalla compensazione pecuniaria che deve essere pagata in caso di cancellazione del volo
A norma del regolamento sulla compensazione dei passeggeri1, i passeggeri di un volo che sia stato cancellato possono ottenere o il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo. La compagnia aerea deve provvedere anche ad un’assistenza adeguata (cioè sistemazione in albergo, pasti e chiamate telefoniche) durante l’attesa di un volo successivo. Se il volo è cancellato con preavviso ridotto o senza preavviso e non vi sono circostanze straordinarie, i passeggeri hanno diritto anche ad una compensazione pecuniaria il cui importo varia a seconda della distanza del volo programmato. Il regolamento indica anche che resta impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare e che qualsiasi compensazione concessa sensi del regolamento può essere detratta da detto risarcimento.
La famiglia Pato Rodríguez, la famiglia López Sousa ed il sig. Rodrigo Manuel Puga Lueiro avevano una prenotazione sul volo Air France da Parigi a Vigo del 25 settembre 2008. Il volo è partito come previsto, ma, a causa di un problema tecnico, l'aereo è rientrato all’aeroporto Charles de Gaulle poco tempo dopo il decollo. Tutti sono stati ricollocati su voli alternativi il giorno seguente; tuttavia, la compagnia aerea ha offerto un servizio di assistenza durante tale lasso di tempo unicamente al sig. Puga Lueiro. La famiglia Pato Rodríguez è stata ricollocata su un volo con destinazione Oporto ed ha dovuto prendere un taxi da lì sino alla città di Vigo, suo luogo di residenza.
Tutti i passeggeri hanno proposto ricorso per chiedere una compensazione pecuniaria di EUR 250 pro capite per la cancellazione del volo. Inoltre la famiglia Pato Rodríguez mira ad ottenere la somma di EUR 170 a titolo di rimborso per le spese del trasferimento in taxi ed EUR 650 pro capite per danni morali. La famiglia López Sousa chiede anch’essa EUR 650 pro capite per danni morali oltre alle spese per i pasti consumati in aeroporto e per un giorno aggiuntivo di custodia del cane. Il signor Puga Lueiro reclama la somma di EUR 300 per danni morali.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se tali eventi possano considerarsi una «cancellazione» e se il «risarcimento supplementare» che un passeggero può chiedere riguardi i tipi di compensazione pecuniaria coperti dal regolamento (come le spese di assistenza) o se esso possa essere esteso ad altri danni, come i danni morali.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Eleanor Sharpston ritiene che un volo è «cancellato» ai sensi del regolamento qualora, pur essendo partito come previsto, non giunga alla destinazione programmata, bensì rientri all’aeroporto di origine. Si presume che un volo trasporti passeggeri e relativi bagagli dal luogo A al luogo B. Qualora esso parta da A come programmato, ma poi ritorni ad A senza proseguire oltre, non si può affermare che il volo sia stato effettuato. Non è stato realizzato nulla dell’essenza dell’operazione poiché il vettore non ha trasportato niente e nessuno in nessun luogo.
Sulla questione del risarcimento, l’avvocato generale considera che il riferimento al «risarcimento supplementare» non può essere limitato alla compensazione pecuniaria del tipo previsto dal regolamento: il regolamento non fissa alcuna limitazione rispetto al tipo di danno per il quale il passeggero può intentare un’azione. Siffatta questione deve essere considerata alla luce della legislazione nazionale e può quindi includere i danni morali.
L’avvocato generale Sharpston considera ancora che un passeggero può richiedere un risarcimento per le spese sostenute a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dell’obbligo di fornire assistenza e sostegno. Sebbene tale risarcimento non sia espressamente previsto nel regolamento, è chiaro che l’obbligo di offrire assistenza e sostegno sarebbe vano se ad esso non potesse essere data esecuzione forzata. Inoltre l’obbligo specifico di offrire assistenza e sostegno non dipende affatto da una richiesta dei passeggeri nel momento e non occorre una richiesta siffatta per richiedere il risarcimento.
Infine, secondo l’opinione dell’avvocato generale, il rimborso delle spese in parola non può essere ritenuto quale «risarcimento supplementare» da cui possa detrarsi un’altra compensazione concessa ai sensi del regolamento. L’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo e l’obbligo di offrire assistenza e sostegno sono concorrenti e cumulativi: il vettore aereo non può sottrarsi all’uno compensandolo con l’altro.
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1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 046, p.1).