domenica 31 luglio 2011

Secondo l’avvocato generale Trstenjak, il diritto dell’Unione non osta ad una limitazione dell'esercizio del diritto alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro, a condizione che essa sia compatibile con la finalità ricreativa

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-214/10
KHS AG / Winfried Schulte
Secondo l’avvocato generale Trstenjak, il diritto dell’Unione non osta ad una limitazione dell'esercizio del diritto alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro, a condizione che essa sia compatibile con la finalità ricreativa
La fissazione di un termine spetta agli Stati membri, ed è sufficiente un termine di 18 mesi, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro
La direttiva concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro1 riconosce a ogni lavoratore un diritto alle ferie annuali. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale diritto alle ferie annuali è inviolabile anche in casi di malattie protratte nel tempo2.
Il sig. Schulte è stato impiegato come meccanico presso la ditta KHS, ovvero presso il suo predecessore, dall’aprile 1964. In base al contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro, il suo diritto alle ferie annuali retribuite consisteva in 30 giorni lavorativi l’anno. Il 23 gennaio 2002 è stato colpito da un infarto. Dopo essersi sottoposto ad un trattamento di riabilitazione, è stato dimesso con diagnosi di inabilità al lavoro. A partire dal 1° ottobre 2003, ha percepito una pensione, di volta in volta a tempo determinato, in conseguenza della perdita totale della capacità lavorativa, nonché una pensione di invalidità, essendo gravemente invalido dal 2002. Infine, la KHS ed il sig. Schulte hanno concordato il 25 agosto 2008 la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza 31 agosto 2008. Il 18 marzo 2009 il sig. Schulte ha chiesto dinanzi all’Arbeitsgericht Dortmund la liquidazione delle ferie relative agli anni dal 2006 al 2008, pari a 35 giorni l’anno, per un importo totale di EUR 9 162,30. L’Arbeitsgericht gli ha riconosciuto con sentenza 20 agosto 2009 la liquidazione delle ferie legali minime di 20 giorni lavorativi, nonché di 5 giorni lavorativi in quanto disabile grave per gli anni dal 2006 al 2008, per un importo totale di EUR 6 544,50 ed ha respinto il ricorso per il resto.
Avverso tale decisione la KHS ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, il Landesarbeitsgericht Hamm. Questo ha ritenuto che il diritto alle ferie del sig. Schulte per l’anno 2006 basato sul contratto collettivo si è estinto il 3 marzo 2008. Poiché il sig. Schulte per motivi di salute, non solo presentava, oltre il periodo di riporto e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, una totale incapacità lavorativa, ma era anche inabile al lavoro, egli non avrebbe potuto far valere il suo diritto alle ferie annuali retribuite entro la fine del suo rapporto di lavoro, come previsto dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza Schultz-Hoff. Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede alla Corte, da un lato, se il diritto dell'Unione3, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza, preveda un accumulo dei diritti del lavoratore alla liquidazione in denaro delle ferie su diversi anni anche qualora quest'ultimo, a causa di un’inabilità al lavoro, non sia in condizione di usufruire dei congedi annuali retribuiti e, dall'altro, se gli Stati membri possano prevedere una limitazione temporale di 18 mesi per l'esercizio di tali diritti.
Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Verica Trstenjak chiarisce anzitutto che dalla giurisprudenza della Corte risulta l'inviolabilità delle ferie annuali persino in casi di malattia protratta. A suo avviso ciò vale anche per quanto riguarda il diritto alla liquidazione in denaro delle ferie annuali non godute4, che non può essere negato sulla base del mancato godimento dovuto ad un protratto Stato patologico. Tale diritto, in cui si converte il diritto alle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ha infatti la finalità di porre finanziariamente il lavoratore in una situazione che gli consenta di recuperare le sue ferie annuali a condizioni analoghe a quelle in cui si troverebbe se fosse ancora in attività e percepisse un’indennità sostitutiva delle ferie.
Tuttavia, secondo l’avvocato generale Trstenjak, un accumulo temporalmente illimitato di diritti alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva non è richiesto dal diritto dell’Unione per realizzare le finalità ricreative sostanzialmente previste dalla direttiva. In tale contesto, l'avvocato generale sottolinea che la finalità delle ferie annuali, di rimettersi dagli sforzi e dallo stress dell'anno lavorativo e di attingere dal riposo e dal tempo libero durante le ferie nuove forze per il resto dell'anno lavorativo, non è realizzata qualora tali ferie vengano godute a distanza di anni. Un accumulo di diritti alle ferie su diversi anni, per raddoppiare o triplicare il periodo di ferie, non conduce neanche ad un aumento dell'effetto ricreativo. A ciò si aggiunga che gli svantaggi derivanti per il datore di lavoro sia da una lunga assenza del lavoratore, sia dall’onere finanziario costituito dall’accumulo di diritti alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva sono potenzialmente idonei a indurlo, in certe circostanze, a liberarsi al più presto dei lavoratori inabili al lavoro per lunghi periodi, in modo da prevenire tali inconvenienti. Per quanto riguarda i diritti all’indennità sostitutiva, l’avvocato generale sottolinea che un accumulo illimitato potrebbe suscitare nel lavoratore l’erronea aspettativa che gli competa, invece del surrogato di un importo a titolo di ferie retribuite, un risarcimento in occasione della cessazione del suo rapporto di lavoro.
Quanto alla limitazione temporale della possibilità di far valere diritti già maturati alle ferie, ovvero alla loro liquidazione in denaro, anzitutto l’avvocato generale Trstenjak dissente da una totale perdita di tali diritti. Proprio in casi di stato patologico protratto del lavoratore, quest’ultimo potrebbe non impedire la perdita automatica e integrale dei diritti alle ferie derivante dal trascorrere del tempo. Con riferimento al termine di 18 mesi menzionato dal giudice del rinvio, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie o all'indennità sostitutiva, l'avvocato generale rileva che un termine siffatto soddisfa la finalità di tutela della direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in quanto il lavoratore in tal modo avrebbe sino a due anni e mezzo di tempo per godere delle sue ferie minime per un determinato anno. Al contempo, il datore di lavoro avrebbe la certezza che non si produrrebbero accumuli senza fine di diritti alle ferie, né sorgerebbero difficoltà nell’organizzazione del lavoro o oneri finanziari connessi ai diritti all’indennità sostitutiva accumulati per lunghi periodi di tempo.
L’avvocato generale Trstenjak giunge quindi alla conclusione che il periodo di riporto limitato a 18 mesi, al termine della quale si estinguono i diritti alle ferie del lavoratore, sembra sufficientemente esteso nel tempo e pertanto, in ultima analisi, idoneo a consentire al lavoratore l’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali. L’avvocato generale rileva tuttavia che 18 mesi costituiscono un periodo indicativo cui gli Stati membri devono ispirarsi il più possibile nella trasposizione nel diritto interno. In assenza di una normativa dell’Unione, gli Stati membri hanno in definitiva la facoltà di introdurre anche norme diverse nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva. Al contrario, l’avvocato generale non considera sufficiente un periodo di riporto di soli sei mesi5.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9). Concretamente il diritto deriva dall’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE.
2 Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., su cui v. CS 04/09.
3 In particolare l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88.
4 Art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88.
5 Un periodo di riporto di sei mesi era previsto nella fattispecie esaminata nella sentenza Schultz-Hoff e a.