domenica 31 luglio 2011

L’avvocato generale Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia avverso la sentenza del Tribunale che cancella la PMOI dall'elenco europeo dei terroristi

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-27/09 P
Francia / People's Mojahedin Organization of Iran
L’avvocato generale Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia avverso la sentenza del Tribunale che cancella la PMOI dall'elenco europeo dei terroristi
Nel far ciò essa suggerisce una serie di miglioramenti che possono essere apportati alle procedure così da garantire un corretto equilibrio tra la necessità di lottare contro il terrorismo e il rispetto dei diritti fondamentali
Nel dicembre 2008 il Tribunale di primo grado (ora denominato Tribunale) ha annullato una decisione con cui il Consiglio includeva la People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche di cui si dovevano sottoporre a congelamento i beni e le risorse economiche 1. Si trattava della terza volta che il Tribunale annullava una decisione siffatta.
Le precedenti decisioni annullate dal Tribunale 2 erano basate sull'esistenza di una decisione di proscrizione della PMOI nel Regno Unito, dal momento che l'esistenza di una siffatta decisione, adottata da un'autorità competente a livello nazionale, rappresenta una condizione preliminare per l'inclusione di un'organizzazione nell'elenco europeo. Tuttavia, la PMOI è stata cancellata dall'elenco delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito il 24 giugno 2008, a seguito di una sentenza di un giudice nazionale del novembre 2007 che descriveva l'inserimento nell'elenco come «ingiusto» e «irragionevole».
Nell'adottare una nuova decisione 3 che aggiornava l'elenco europeo, il 15 luglio 2008, il Consiglio ha tuttavia mantenuto la PMOI nell'elenco. L’inclusione della PMOI era basata su informazioni fornite dal governo francese in merito a: i) l'avvio di un'indagine giudiziaria ad opera della procura antiterrorismo del Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale regionale di Parigi) nel 2001 e ii) due imputazioni supplementari contro presunti membri della PMOI, nel 2007. Le relative informazioni sono state comunicate dal Consiglio alla PMOI il giorno dell'adozione della decisione.
Nell'annullare tale decisione il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio avesse violato i diritti della difesa della PMOI, non avendole comunicato tali nuove informazioni prima dell'adozione della decisione.
Benché tale motivo fosse di per sé stesso sufficiente ad annullare la decisione, per ragioni di completezza il Tribunale ha esaminato altresì gli altri argomenti dedotti dalla PMOI. In particolare esso ha ritenuto che l'avvio di un'indagine giudiziaria e le due indagini suppletive non costituissero una decisione da parte di un'autorità competente nei confronti della PMOI stessa, ed ha rilevato che non erano state esplicitate le ragioni per le quali gli atti attribuiti ai presunti membri della PMOI avrebbero dovuto essere imputati all'organizzazione stessa. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che, omettendo di comunicare al Tribunale stesso talune informazioni relative alla procedura, che le autorità francesi avevano rifiutato di declassificare, il Consiglio aveva inoltre violato il diritto fondamentale della PMOI ad un controllo giurisdizionale effettivo.
La Francia ha proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale Eleanor Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia.
Per quanto riguarda l'omessa comunicazione alla PMOI, da parte del Consiglio, prima dell'adozione della sua decisione, delle nuove informazioni che avevano condotto al mantenimento dell'organizzazione nell'elenco, l'avvocato generale Sharpston non concorda con il Tribunale quanto al fatto che il Consiglio avesse ampiamente il tempo, tra il ricevimento delle informazioni del governo francese in data 9 giugno e l'adozione della sua decisione il 15 luglio, per comunicare tali informazioni alla PMOI, tenendo conto delle procedure interne del Consiglio.
Tuttavia, a suo parere, ciò non avrebbe dovuto impedire al Consiglio di fornire le informazioni stesse alla PMOI prima di adottare una decisione di mantenerla nell'elenco, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte. Che sorgano o meno ragioni di urgenza, il Consiglio semplicemente non ha il diritto di calpestare i diritti della difesa di una parte.
Per contemperare gli interessi del Consiglio, della PMOI e degli altri soggetti i cui nomi compaiono nell'elenco, che hanno il diritto di ottenere una revisione dell'elenco stesso ogni sei mesi, secondo la sig.ra Sharpston il Consiglio avrebbe dovuto adottare una decisione nei confronti degli altri soggetti nell'elenco nel rispetto dei termini previsti, ma avrebbe dovuto posticipare l'adozione di una decisione relativa alla PMOI per il tempo necessario a procedere alla notifica alla PMOI e ad esaminare la replica dell'organizzazione stessa. L'errore compiuto dal Consiglio è consistito nell'aver ritenuto di dover adottare un'unica decisione riguardante, contemporaneamente, tutti i soggetti e tutte le organizzazioni di cui all'elenco. Non era così.
Di conseguenza, l'avvocato generale Sharpston concorda con la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione del Consiglio è stata adottata in violazione dei diritti della difesa della PMOI. Trattandosi dell'unico motivo per il quale il Tribunale ha annullato la decisione , l'avvocato generale propone alla Corte di respingere l'impugnazione.
Pur cosciente del fatto che gli ulteriori argomenti non possono avere alcuna incidenza sull'esito del procedimento, l'avvocato generale Sharpston ritiene tuttavia importante affrontarli. Omettendone l'esame, a suo avviso, la Francia sarebbe lasciata in balia della stessa incertezza che l'ha condotta inizialmente a proporre impugnazione, incertezza che ben potrebbe essere condivisa altri Stati membri.
Quanto alla questione se l'avvio di un'indagine giudiziaria nel 2001 e le due imputazioni supplementari del 2007 nei confronti dei soggetti sospettati di essere membri della PMOI costituissero una decisione di un'autorità competente, la sig.ra Sharpston ritiene anzitutto che, considerato il fatto che è poco probabile che i terroristi aiutino le autorità organizzandosi in maniera facilmente identificabile, il requisito secondo cui una decisione nazionale deve essere adottata «nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati» deve essere interpretato estensivamente. In tal senso essa non ritiene necessario che la decisione nazionale indichi precisamente le stesse persone o organizzazioni di cui alla decisione dell’Unione europea. E' sufficiente che esistano prove o indizi seri e credibili quanto al fatto che le persone ivi nominate siano essenzialmente le stesse.
Per quanto riguarda la natura della decisione nazionale, l'avvocato generale considera che la semplice decisione di avvio delle indagini non sia di per sé sufficiente. Per altro verso, richiedere che la decisione nazionale sia adottata da un giudice sarebbe eccessivamente restrittivo. A suo avviso è necessaria l'esistenza di prove o indizi seri e credibili, che siano fortemente indicativi del compimento di un atto terroristico e che rappresentino ben più di semplici sospetti o di ipotesi. Alla luce di tali considerazioni, l'avvocato generale Sharpston ritiene che l'avvio di un'indagine giudiziaria nel 2001, che ha condotto ad un successivo procedimento nel 2003 (vale a dire, nel diritto francese, la «mise en examen») risponda a tale criterio, mentre le imputazioni supplementari del 2007, che non sono sfociate in una mise en examen, non risponderebbero al criterio stesso. Dal momento che il Consiglio ha preso in considerazione entrambi i procedimenti nel loro insieme, ciò porta a concludere che le decisioni francesi non potevano costituire il fondamento della decisione del Consiglio.
L'avvocato generale concorda inoltre con il Tribunale sul fatto che non è stata fornita alcuna prova che le indagini avviate nel 2007 nei confronti di presunti membri della PMOI potessero essere considerate come promosse nei confronti della PMOI stessa.
Infine, per quanto riguarda l'omessa comunicazione di informazioni riservate al Tribunale, l'avvocato generale Sharpston non mette in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui il rifiuto del Consiglio di comunicargli le informazioni in questione ha impedito al medesimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione. Tuttavia, data l'assenza di specifiche disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale quanto al trattamento di informazioni che devono essere comunicate al Tribunale, ma non all'altra parte del procedimento, l'avvocato generale non considera tuttavia irragionevole la posizione della Francia. Attenendosi strettamente al regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo non era in grado di offrire al Consiglio alcuna garanzia quanto al fatto che le informazioni riservate non fossero prima o poi comunicate alla PMOI. Di conseguenza, l'avvocato generale Sharpston suggerisce alcune modifiche al regolamento di procedura e suggerisce l'elaborazione di principi tali da consentire l'impiego di siffatte informazioni riservate, quando ciò sia necessario alla lotta al terrorismo, pur garantendo, nel contempo, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
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1 Sentenza del Tribunale 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II -3487; v. comunicato stampa 84/08).
2 Sentenze 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (Racc. pag. II -4665; v. comunicato stampa 97/06) e 23 ottobre 2008, causa T 256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II-3019; v. comunicato stampa 79/08).
3 Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).