domenica 31 luglio 2011

La remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche non può essere calcolata esclusivamente in funzione del numero delle persone che fruiscono di un prestito

Sentenza nella causa C-271/10
Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) / Belgische Staat
La remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche non può essere calcolata esclusivamente in funzione del numero delle persone che fruiscono di un prestito
L’importo della remunerazione dovrebbe tenere conto anche del numero di oggetti ceduti in uso al pubblico, in modo che le grandi istituzioni di prestito pubblico versino una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole
Ai sensi della direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale1, gli autori dispongono di un diritto esclusivo di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito di originali e di copie di opere protette dal diritto d’autore. Tuttavia, per quanto riguarda più in particolare il prestito da parte di istituzioni pubbliche, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo, a condizione che gli autori ricevano almeno una remunerazione per tale prestito.
La VEWA è una società belga di gestione di diritti d’autore. Il 7 luglio 2004, essa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) avverso un regio decreto che recepisce la direttiva.
La VEWA afferma, in particolare, che il regio decreto, stabilendo una remunerazione forfettaria di 1 euro all’anno per ogni maggiorenne e di 0, 50 euro all’anno per ogni minorenne che siano iscritti presso le istituzioni di prestito, purché abbiano fruito di almeno un prestito nel periodo di riferimento, viola le disposizioni della direttiva che richiedono il versamento di un «equa remunerazione» per un prestito o un noleggio.
In tale contesto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia. Esso chiede sostanzialmente se la direttiva osti ad una normativa nazionale secondo cui la remunerazione dovuta agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di un prestito, iscritte presso dette istituzioni, segnatamente presso biblioteche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.
La Corte ricorda che la remunerazione deve permettere agli autori di percepire un reddito adeguato. Il suo importo non può pertanto essere puramente simbolico.
Per quanto riguarda, più in particolare, i criteri di determinazione dell’importo della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, spetta ai soli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti. A tal riguardo, agli Stati membri viene riservato un ampio potere discrezionale. Infatti, questi ultimi possono fissare l’importo della remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, in funzione dei propri obiettivi di promozione culturale. Tuttavia, posto che la remunerazione costituisce il corrispettivo del pregiudizio arrecato agli autori dall’utilizzo delle loro opere senza la loro autorizzazione, la determinazione dell’importo di tale remunerazione non può essere completamente dissociata dagli elementi costitutivi di un siffatto pregiudizio. Poiché quest’ultimo deriva dal prestito pubblico, vale a dire dalla cessione in uso di oggetti protetti da parte di istituzioni aperte al pubblico, l’importo della remunerazione dovuta dovrebbe tenere conto dell’ampiezza di tale cessione in uso.
Di conseguenza, quanto più elevato sarà il numero di oggetti protetti ceduti in uso da un’istituzione di prestito pubblico, tanto più ampia sarà la lesione dei diritti d’autore. Ne consegue che l’importo della remunerazione da versare da una siffatta istituzione dovrebbe prendere in considerazione il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico e che, pertanto, le grandi istituzioni di prestito pubblico dovrebbero versare una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole.
Inoltre, il pubblico interessato, ossia il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso un’istituzione di prestito, risulta altrettanto rilevante. Infatti, quanto più elevato sarà il numero di persone aventi accesso agli oggetti protetti, tanto più grande sarà la lesione dei diritti degli autori. Ne consegue che l’importo della remunerazione da pagare agli autori dovrebbe anche prendere in considerazione il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso tale istituzione.
Nella causa principale è pacifico che il sistema posto in essere dal regio decreto prende in considerazione il numero delle persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso istituzioni di prestito pubblico, ma non il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico. Pertanto, una siffatta presa in considerazione non tiene sufficientemente conto dell’ampiezza del pregiudizio subìto dagli autori, né del principio secondo cui questi ultimi devono ricevere una remunerazione equivalente ad un reddito adeguato.
Inoltre, il decreto prevede che, qualora una persona sia iscritta presso più istituzioni, la remunerazione è dovuta una sola volta per questa persona. A tal riguardo, la VEWA ha sostenuto che l’80% delle istituzioni nella Comunità francese del Belgio fa valere che gran parte dei loro lettori sono iscritti anche presso altre istituzioni di prestito e che, conseguentemente, tali lettori non sono presi in considerazione nel pagamento della remunerazione dell’autore interessato.
Atteso quanto precede, detto sistema può condurre, in concreto, ad una quasi esenzione dall’obbligo di versare qualsiasi remunerazione di numerose istituzioni. Orbene, una tale esenzione di fatto non è conforme alle disposizioni della direttiva, quale interpretate dalla Corte, secondo cui soltanto un numero limitato di categorie di istituzioni potenzialmente tenute a versare una remunerazione può essere esonerato da tale pagamento.
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1 Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).