domenica 31 luglio 2011

La Corte conferma che i contributi italiani per l’acquisto dei decoder digitali terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune

Sentenza nella causa C-403/10 P
Mediaset SpA / Commissione
La Corte conferma che i contributi italiani per l’acquisto dei decoder digitali terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune
Le emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente degli aiuti di Stato sono tenute a rimborsare le somme corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti
Il processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001, prevedeva che il passaggio al sistema digitale si concludesse e che la trasmissione in tecnica analogica cessasse definitivamente entro il dicembre del 2006. La data prevista per la cessazione delle trasmissioni analogiche è stata successivamente rinviata due volte, sino al 30 novembre 2012.
Con la legge finanziaria del 2004 1, l’Italia ha concesso un contributo pubblico di EUR 150 ad ogni utente del servizio di radiodiffusione che acquistasse o noleggiasse un apparecchio per la ricezione, in chiaro, dei segnali televisivi digitali terrestri (T-DVB/C-DVB). Il limite di spesa del contributo è stato fissato a EUR 110 milioni. La legge finanziaria del 2005 ha reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo decoder digitale a EUR 70.
Per poter fruire del contributo era necessario acquistare o noleggiare un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri. Conseguentemente, il consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non poteva ottenere il contributo.
Contro tali contributi le emittenti televisive Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl hanno inoltrato esposti alla Commissione. Con la decisione emanata nel 2007 2, la Commissione osservava, in effetti, che detti contributi costituivano aiuti di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento nonché degli operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. Pur sottolineando che il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale costituiva un obiettivo di interesse comune, la Commissione ha rilevato che il contributo non risultava proporzionato al perseguimento di detto obiettivo e produceva distorsioni della concorrenza. In tal senso, la misura non sarebbe stata «tecnologicamente neutra», considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari 3. Conseguentemente, la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti.
Mediaset ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell’annullamento della decisione della Commissione. Tuttavia, nel giugno del 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando che il contributo costituiva un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri, quali
1 Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2 Decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1).
3 Per contro, i contributi del 2006 sono stati ritenuti «tecnologicamente neutri», considerato che potevano essere concessi ai decoder di tutte le piattaforme, vale a dire terrestri, via cavo e satellitari, subordinatamente alla condizione che fossero interattivi e interoperabili. Mediaset, in quanto aveva loro consentito di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione esistente sul mercato 4.
Mediaset ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte ricorda oggi che, ai fini della valutazione della selettività di una misura, occorre accertare se essa implichi un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in analoga situazione di fatto e giuridica. Il Tribunale ha rilevato correttamente che i contributi di cui trattasi hanno spinto i consumatori all’acquisto di decoder digitali terrestri, limitando i costi per le emittenti televisive digitali terrestri le quali hanno potuto, in tal modo, consolidare la loro posizione sul mercato rispetto ai nuovi concorrenti. La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha correttamente affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i consumatori può nondimeno costituire un aiuto indiretto agli operatori economici, quali le emittenti televisive in questione. Giustamente il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della Mediaset secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un collegamento tra il contributo e le emittenti di cui trattasi.
La Corte condivide altresì il ragionamento del Tribunale secondo cui l’elemento di selettività basato sulle caratteristiche tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre rispetto a quella satellitare, ha comportato una distorsione della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi è incompatibile con il mercato comune.
La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava al giudice nazionale. A parere della Mediaset, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, segnatamente perché avrebbe omesso di verificare, a tal riguardo, l’applicazione del principio della certezza del diritto.
La Corte conferma, tuttavia, che correttamente il Tribunale ha affermato che il diritto dell’Unione non impone alla Commissione di fissare l’importo esatto dell’aiuto da restituire. Al contrario, è sufficiente che la decisione della Commissione consenta al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessiva, tale importo secondo le modalità previste dall’ordinamento nazionale.
La Corte rammenta, infine, che l’obbligo per le autorità nazionali di calcolare l’importo preciso degli aiuti da recuperare deriva dall’obbligo di leale cooperazione che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Correttamente il Tribunale ha quindi affermato che spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, fissare l’importo dell’aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni delle modalità di calcolo fornite dalla Commissione.
Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Mediaset.