domenica 31 luglio 2011

La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che hanno negato l'accesso a taluni documenti interni dell'istituzione nell'ambito di una procedura di concentrazione già conclusa

Sentenza nella causa C-506/08 P
Svezia / MyTravel e Commissione
La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che hanno negato l'accesso a taluni documenti interni dell'istituzione nell'ambito di una procedura di concentrazione già conclusa
Per giustificare il suo diniego, la Commissione deve illustrare le ragioni specifiche che consentano di concludere che la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale dell'istituzione e la tutela della consulenza legale
Il regolamento relativo all'accesso ai documenti1 conferisce al pubblico un ampio diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea. Tuttavia, esso prevede un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l'accesso a un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio, segnatamente, al processo decisionale e alla tutela della consulenza legale, a meno che un interesse pubblico prevalente non giustifichi tale divulgazione.
La presente causa si inserisce nella cornice di una controversia che trae origine nel 1999, quando la MyTravel (denominata a quel tempo Airtours), operatore turistico nel Regno Unito, ha notificato alla Commissione un progetto di concentrazione con la sua concorrente First Choice, allo scopo di ottenere un'autorizzazione per tale operazione. Quest'ultima è stata negata2, in quanto incompatibile con il mercato comune. In seguito al ricorso proposto dalla MyTravel, la decisione della Commissione è stata annullata con sentenza del Tribunale 6 giugno 20023.
La Commissione ha costituito allora un gruppo di lavoro composto da funzionari della direzione generale "Concorrenza" e del servizio giuridico di detta istituzione, con il compito di esaminare se fosse opportuno proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e di valutare le ripercussioni di quest'ultima sulle procedure applicabili al controllo sulle concentrazioni o ad altri ambiti. Detto gruppo di lavoro ha predisposto una relazione, che è stata presentata al Commissario per le questioni di concorrenza prima della scadenza del termine previsto per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
La MyTravel ha chiesto alla Commissione di poter consultare la relazione, i relativi documenti preparatori, nonché i documenti figuranti nel fascicolo dell'operazione di concentrazione, su cui si basava la relazione.
Con due distinte decisioni4, la Commissione si è rifiutata di comunicare tali documenti in quanto, da un lato, la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato, in particolare, il processo decisionale e la tutela della consulenza legale e, dall'altro, nessun interesse pubblico prevalente avrebbe giustificato la divulgazione di siffatti documenti.
Il Tribunale, con sentenza 9 settembre 20085, ha respinto il ricorso proposto dalla MyTravel avverso dette decisioni, in quanto la Commissione aveva il diritto di negare la consultazione dei documenti richiesti poiché la loro comunicazione avrebbe potuto pregiudicare la tutela del processo decisionale dell'istituzione, nonché quella della consulenza legale. In seguito, la Svezia ha deciso di rivolgersi alla Corte per chiedere l'annullamento di questa sentenza del Tribunale.
Anzitutto, la Corte precisa che alcuni fra i documenti in questione rientrano nella cornice delle funzioni amministrative della Commissione. Orbene, quest'attività amministrativa non richiede un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l'attività legislativa di un'istituzione dell'Unione. Tuttavia, ciò non vuol dire assolutamente che una siffatta attività sfugga alle norme fissate dalla legislazione in materia di accesso ai documenti.
Quest'ultima prevede alcune eccezioni che derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti e che, di conseguenza, devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo. La Corte giudica che, quando un'istituzione decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato - ossia, segnatamente, alla tutela del processo decisionale dell'istituzione e a quella della consulenza legale - che la Commissione invoca nel caso di specie.
Per quanto concerne l'eccezione diretta alla tutela del processo decisionale dell'istituzione, la Corte ricorda che la MyTravel ha presentato la sua domanda di consultazione dei documenti dopo la scadenza del termine fissato per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, che annullava la decisione della Commissione riguardante l'operazione di concentrazione in questione. La Corte analizza il complesso dei documenti in questione e conclude, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto pretendere dalla Commissione l'illustrazione delle ragioni specifiche in base alle quali essa riteneva che la divulgazione di alcuni fra i documenti in questione avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale di questa istituzione, perfino quando la procedura, alla quale tali documenti erano collegati, era terminata.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, il Tribunale ha giudicato, in particolare, che la divulgazione delle note interne del servizio giuridico della Commissione avrebbe rischiato di trasmettere al pubblico informazioni sullo stato delle discussioni interne tra la DG "Concorrenza" e il servizio giuridico sulla legittimità della decisione del 1999, che dichiarava incompatibile con il mercato comune l'operazione di concentrazione in questione, circostanza che avrebbe rischiato di rimettere in discussione la legittimità delle future decisioni nello stesso settore. A questo riguardo la Corte rileva che la trasparenza consente che le divergenze tra diverse opinioni siano apertamente dibattute e contribuisce, in questo modo, a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini dell'Unione.
Di conseguenza, la Corte conclude che, nelle sue decisioni, la Commissione non aveva applicato correttamente né l'eccezione diretta alla tutela del processo decisionale di quest'ultima, né quella diretta alla tutela della consulenza legale. Di conseguenza, essa decide di annullare la sentenza del Tribunale e le due decisioni della Commissione per quanto concerne questi punti.
Dato che alcuni argomenti invocati dalla Commissione per negare la divulgazione di altri documenti interni - in particolare, quelli relativi alle altre eccezioni riguardanti la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - non sono stati esaminati dal Tribunale, la Corte giudica di non essere in condizioni di pronunciarsi su questi ultimi e decide di rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova pronuncia.
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1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
2 Decisione della Commissione 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 – Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1).
3 Sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, Airtours/Commissione (v. CS n. 50/02).
4 Decisioni della Commissione 5 settembre 2005, D(2005) 8461, e 12 ottobre 2005, D(2005) 9763.
5 Sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T-403/05, MyTravel/Commissione.