domenica 31 luglio 2011

Il Tribunale riduce le ammende inflitte a varie società del gruppo ThyssenKrupp per la loro partecipazione all’intesa sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili

Sentenza nella causa T-138/07 Schindler Holding Ltd e a. / Commissione; nelle cause riunite T-141/07 General Technic-Otis Sàrl / Commissione, T-142/07 General Technic Sàrl / Commissione, T-145/07 Otis SA e a. / Commissione, T-146/07 United Technologies Corp. / Commissione; nelle cause riunite T-144/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV / Commissione, T-147/07 ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e a./ Commissione, T-148/07 ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl / Commissione, T-149/07 ThyssenKrupp Elevator AG / Commissione, T-150/07 ThyssenKrupp AG / Commissione e T-154/07 ThyssenKrupp Liften BV / Commissione; e nella causa T-151/07 Kone Oyj e a. / Commissione
Il Tribunale riduce le ammende inflitte a varie società del gruppo ThyssenKrupp per la loro partecipazione all’intesa sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili
Le ammende inflitte alle società dei gruppi Otis, Kone e Schindler sono confermate
Con decisione 21 febbraio 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 992 milioni di euro a diverse società dei gruppi Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp per aver partecipato a intese sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
Le infrazioni accertate dalla Commissione consistevano principalmente nella ripartizione dei mercati tra concorrenti, mediante accordo o concertazione per l’assegnazione degli appalti e dei contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e alla modernizzazione di ascensori e scale mobili.
Le imprese hanno adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle ammende.
Per quanto riguarda le società del gruppo ThyssenKrupp, il Tribunale ricorda che la Commissione ha applicato una maggiorazione del 50% a titolo di recidiva all’importo delle ammende inflitte alla società controllante ThyssenKrupp AG, alla sua controllata, ThyssenKrupp Elevator AG, nonché a talune società da essa controllate in vari Stati membri. Nel 1998 la Commissione aveva infatti sanzionato talune società appartenenti al gruppo ThyssenKrupp per aver partecipato ad un’intesa sul mercato dell’extra di lega 2.
Da un lato, il Tribunale rileva che la Commissione aveva constatato, nella decisione del 1998, un’infrazione commessa solo dalle società di detto gruppo, e non dalle società che le controllavano all’epoca dei fatti, delle quali la ThyssenKrupp AG sarebbe il successore economico e giuridico. La Commissione non aveva considerato, inoltre, in quella decisione che le controllate e le loro controllanti formavano un’entità economica. D’altro lato, il Tribunale rileva che dalla decisione impugnata non risulta che le controllate alle quali sono state inflitte ammende nell’ambito dell’intesa nel settore dell’extra di lega rientrino tra le imprese sanzionate nella decisione oggetto dei presenti ricorsi. Il Tribunale conclude quindi che, nella fattispecie, per le infrazioni constatate dalla Commissione non si configura una recidiva in capo alla stessa impresa o alle stesse imprese.
Di conseguenza, il Tribunale decide di ridurre le ammende inflitte alle società del gruppo ThyssenKrupp.
Per quanto riguarda le società dei gruppi Otis, Kone e Schindler, il Tribunale respinge integralmente gli argomenti formulati e decide, quindi, di confermare le ammende che sono state loro inflitte.
Società
Ammende inflitte dalla Commissione
Decisione del Tribunale
MERCATO BELGA
United Technologies Corp. (Stati Uniti), Otis Elevator Company (Stati Uniti) e Otis SA (Belgio)
In solido: 47,71 milioni di euro
Rigetto dei ricorsi
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler SA (Belgio)
In solido: 69,30 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgio)
In solido: 68,61 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 45,74 milioni di euro
MERCATO TEDESCO
Kone Oyj (Finlandia) e Kone GmbH (Germania)
In solido: 62,37 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
United Technologies Corp. (Stati Uniti), Otis Elevator Company (Stati Uniti) e Otis GmbH & Co. OHG (Germania)
In solido: 159,04 milioni di euro
Rigetto dei ricorsi
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler Deutschland Holding GmbH (Germania)
In solido: 21,46 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Germania), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Germania)
In solido: 374,22 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 249,48 milioni di euro
MERCATO LUSSEMBURGHESE
United Technologies Corp. (Stati Uniti), Otis Elevator Company (Stati Uniti), Otis SA (Belgio), General Technic-Otis Sàrl (Lussemburgo) e General Technic Sàrl (Lussemburgo)
In solido: 18,18 milioni di euro
Rigetto dei ricorsi
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler Sàrl (Lussemburgo)
In solido: 17,82 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania) e ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Lussemburgo)
In solido: 13,37 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 8,91 milioni di euro
MERCATO OLANDESE
Kone Oyj (Finlandia) e Kone BV (Paesi Bassi)
In solido: 79,75 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler Liften BV (Paesi Bassi)
In solido: 35,17 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania) e ThyssenKrupp Liften BV (Paesi Bassi)
In solido: 23,48 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 15,65 milioni di euro
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1 Decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 75, pag. 19).
2 Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 [CA] (Caso IV/35.814 — Extra di lega) (GU L 100, pag. 55) e decisione C (2006) 6765 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 [CA] (caso COMP/F/39.234 – Extra di lega - riadozione).