domenica 31 luglio 2011

Il Tribunale riduce le ammende inflitte alla Heineken NV ed alla sua controllata Heineken Nederland BV, nonché alla Bavaria NV, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato olandese della birra

Sentenze nelle cause T-235/07
Bavaria NV / Commissione e T-240/07 Heineken Nederland BV e Heineken NV/Commissione
Il Tribunale riduce le ammende inflitte alla Heineken NV ed alla sua controllata Heineken Nederland BV, nonché alla Bavaria NV, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato olandese della birra
L’ammenda della Heineken NV e della sua controllata è ridotta da EUR 219,28 milioni a EUR 198 milioni e quella della Bavaria NV è ridotta da EUR 22,85 milioni a EUR 20,71 milioni
Con decisione del 18 aprile 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 273 milioni di euro a diversi produttori di birra olandesi, tra i quali la Heineken NV e la sua controllata – Heineken Nederland BV – nonché alla Bavaria NV 2, per aver partecipato ad un’intesa sul mercato olandese della birra, nel periodo tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999.
Su tale mercato, i produttori di birra vendono il loro prodotto al cliente finale, in particolare attraverso due canali di distribuzione: da una parte il circuito alberghiero e della ristorazione ("horeca": alberghi, ristoranti e caffè) in cui il consumo si effettua sul posto e, dall’altra, il circuito dei supermercati e dei negozi di vini e di alcolici in cui l’acquisto della birra è destinato al consumo a domicilio (“food”).
L’infrazione constatata dalla Commissione è consistita nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti dei prezzi della birra, nella ripartizione della clientela, sia per il settore “horeca” sia per il settore del consumo a domicilio nei Paesi Bassi, nonché nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai clienti individuali del settore “horeca” nei Paesi Bassi.
La Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 219,28 milioni in solido alla Heineken NV ed alla sua controllata, nonché un’ammenda di EUR 22,85 milioni alla Bavaria NV.
Le società hanno allora adito il Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell’ammenda loro rispettivamente applicata.
Il Tribunale considera che la Commissione non ha dimostrato che l'infrazione riguardasse il coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai clienti individuali del settore “horeca”. Essa si è basata su note manoscritte per concludere che le imprese hanno coordinato talune condizioni commerciali, come le condizioni dei prestiti, in tale settore. Il Tribunale constata il carattere isolato e laconico dei riferimenti fatti in dette note manoscritte, l’esistenza di una spiegazione alternativa plausibile proposta dalle società, nonché l’assenza di altri indizi concreti. Conseguentemente, il Tribunale annulla la decisione della Commissione al riguardo e decide di ridurre l’importo delle ammende inflitte alla Heineken NV ed alla sua controllata, nonché alla Bavaria NV.
Per contro, il Tribunale respinge gli argomenti delle società riguardanti le altri componenti dell'infrazione.
Con riferimento alle ammende, la Commissione aveva concesso una riduzione di EUR 100.000 sull’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, dopo aver ammesso che, nella fattispecie, la durata del procedimento amministrativo, che si era protratto per più di sette anni dopo le ispezioni, era stata irragionevole.
Il Tribunale constata che la durata del procedimento amministrativo ha comportato una violazione del principio del termine ragionevole. Al riguardo, il Tribunale considera che la riduzione forfettaria concessa dalla Commissione non tiene conto dell'importo delle ammende e non costituisce quindi una riduzione idonea a porre adeguato rimedio alla violazione derivante dal superamento del termine ragionevole. Conseguentemente, il Tribunale ritiene che, per concedere alle dette società un’equa soddisfazione per l’eccessiva durata del procedimento, la riduzione di cui trattasi debba essere portata al 5% dell'importo dell'ammenda.
Il Tribunale respinge la totalità degli altri argomenti fatti valere da tali società. L'ammenda inflitta in solido alla Heineken NV ed alla sua controllata è fissata ad EUR 198 milioni e quella inflitta alla Bavaria è fissata ad EUR 20,71 milioni.
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1 Decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/B/37.766 – Mercato olandese della birra) (GU 2008, C122, pag. 1).
2 Secondo la Commissione, il gruppo Grolsch ha anch’esso partecipato all’intesa e si è visto infliggere un’ammenda di EUR 31,66 milioni. Il gruppo InBev ha beneficiato dell’immunità in base al programma di trattamento favorevole della Commissione per aver fornito informazioni decisive in merito all’infrazione.