domenica 31 luglio 2011

Il Tribunale annulla le ammende inflitte alla Mitsubishi ed alla Toshiba per la loro partecipazione all’intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas

Sentenze nelle cause T-112/07, Hitachi e a. / Commissione;
T-113/07, Toshiba / Commissione;
T-132/07, Fuji Electric Co. Ltd / Commissione e
T-133/07, Mitsubishi Electric / Commissione
Il Tribunale annulla le ammende inflitte alla Mitsubishi ed alla Toshiba per la loro partecipazione all’intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas
Inoltre, l’ammenda della Fuji, dell’importo iniziale di EUR 2,40 milioni, è ridotta ad EUR 2,20 milioni, mentre viene confermata l’ammenda di EUR 50,40 milioni inflitta all’Hitachi
Con decisione 24 gennaio 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 750,71 milioni a venti società europee e giapponesi 2, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS). Le GIS sono le componenti principali delle sottostazioni di trasformazione, che servono a convertire la corrente elettrica di alta tensione in corrente di bassa tensione e viceversa. La loro funzione è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o isolare il circuito ed il trasformatore in caso di guasto.
Le imprese del cartello hanno concluso un accordo al fine di coordinare la loro attività commerciale a livello mondiale ed hanno elaborato un sistema per determinare le quote di mercato che ciascun gruppo poteva ripartire tra i suoi membri.
Secondo la Commissione, i partecipanti al cartello hanno altresì concluso un accordo non scritto per riservare il mercato europeo alle imprese europee ed il mercato giapponese alle imprese giapponesi. Nella propria decisione, la Commissione ha dichiarato che il cartello aveva operato tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004.
Le società sanzionate hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione della Commissione e la riduzione delle loro rispettive ammende 3. In particolare, le società giapponesi, Mitsubishi Electric e Toshiba, si sono viste infliggere le ammende più elevate (rispettivamente: EUR 118,58 milioni e EUR 90,90 milioni).
Con le sue odierne sentenze, il Tribunale osserva, anzitutto, che l’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza è costituita dall’asserito impegno, nell’ambito dell’accordo non scritto, delle imprese giapponesi a non competere sul mercato europeo.
A tale riguardo, da un lato, il Tribunale rileva che l’esistenza dell’accordo non scritto è direttamente provata dalle dichiarazioni di varie società coinvolte nell’intesa nonché dalle testimonianze dei dipendenti di una di esse. Dall’altro lato, il Tribunale conferma l’esistenza di un meccanismo di notifica e di imputazione connesso al sistema di quote, attestato dalle dichiarazioni rilasciate da taluni partecipanti al cartello e da un testimone attendibile. Il Tribunale rileva che le imprese giapponesi hanno rinunciato al mercato europeo e che le imprese europee si sono impegnate a notificare alle prime gli esiti dell’assegnazione di progetti di GIS in determinati paesi europei e ad imputare tali progetti nel sistema di quote. Così facendo, le imprese europee si sono volontariamente astenute da una parte dei progetti di GIS su determinati mercati internazionali, in aggiunta al loro impegno a non penetrare nel mercato giapponese. Le imprese europee hanno quindi considerato le imprese giapponesi come potenziali concorrenti che avrebbero potuto competere sul mercato europeo. Se non lo hanno fatto, è perché si sono impegnate a non farlo.
Il Tribunale rileva dunque che questo meccanismo costituisce un nesso tra le attività collusive sul mercato europeo ed i produttori giapponesi. Esso rappresenta, perciò, una prova indiretta dell’esistenza dell’accordo non scritto.
Ciò premesso, il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui le imprese giapponesi hanno partecipato all’accordo non scritto e, pertanto, al cartello.
Successivamente, il Tribunale esamina il metodo adottato dalla Commissione per determinare l’importo delle ammende inflitte alle società giapponesi. Dal momento che la Commissione non ha utilizzato lo stesso anno di riferimento per la Mitsubishi Electric e la Toshiba (2001) e per le imprese europee (2003), il Tribunale rileva che la Commissione non ha trattato i produttori giapponesi in maniera uguale ai produttori europei.
Il Tribunale rileva che la Commissione ha proceduto in tal modo al fine di tener conto del fatto che, durante la maggior parte del periodo dell’infrazione, la Mitsubishi Electric e la Toshiba partecipavano all’intesa come singole imprese, e non per conto della loro società comune (joint venture), la TM T&D Corp. Di conseguenza, la Commissione ha preso in considerazione, ai fini del calcolo delle loro ammende, i fatturati realizzati nel corso dell’anno precedente la creazione della TM T&D. Tuttavia, sebbene l’obiettivo perseguito dalla Commissione fosse legittimo, il Tribunale osserva che quest’ultima avrebbe potuto utilizzare altri metodi per conseguire detto obiettivo, senza trattare i produttori giapponesi ed europei in maniera diversa.
In tale contesto, il Tribunale dichiara che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento ed annulla le ammende inflitte alle due società.
Quanto al gruppo Fuji, il Tribunale rammenta che la Commissione ha deciso che, per le infrazioni commesse prima del 1° ottobre 2002, doveva essere pagata un’ammenda di importo pari ad EUR 2,40 milioni in solido tra la Fuji Electric Holdings («FEH»), società holding del gruppo, e la Fuji Electric Systems («FES»), una delle controllate della società holding 4.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che la FEH e la FES hanno fornito alla Commissione, per il periodo anteriore al 1° ottobre 2002, dati essenziali relativi all’intesa, circostanza di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto nel determinare l’importo delle ammende, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione 5.
Per tale motivo, il Tribunale infligge un’unica ammenda di importo pari ad EUR 2,20 milioni alla Fuji Electric, società nata dalla fusione, il 1° aprile 2001, tra la FEH e la FES.
Infine, il Tribunale respinge integralmente il ricorso proposto dalla Hitachi.
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1 Decisione C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas).
2 ABB Ltd., Alstom SA, Areva SA, Areva T&D AG, Areva T & D Holding SA, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings Co., Ltd, Fuji Electric Systems Co., Ltd., Hitachi Ltd., Hitachi Europe Ltd., Japan AE Power Systems Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Nuova Magrini Galileo S.p.a., Schneider Electric SA, Siemens AG, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd., Toshiba Corporation e VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG.
3 Per le cause relative alle società europee, v. sentenze del Tribunale 3 marzo 2011, causa T-110/07, Siemens AG/Commissione, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva SA, Areva T & D Holding SA, Areva T & D SA, Areva T & D AG, Alstom/Commissione e cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd., Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA/Commissione; v. anche il CS 15/11.
4 Per le infrazioni commesse dopo il 1° ottobre 2002, data in cui il Gruppo Fuji ha trasferito le proprie attività in materia di GIS alla società comune Japan AE Power Systems («JAEPS»), la Commissione ha inflitto alla FEH ed alla FES un’ammenda di importo pari ad EUR 1,35 milioni in solido con la JAEPS e l’Hitachi, principale azionista della società comune.
5 Comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).