domenica 31 luglio 2011

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione relativa all'intesa sul mercato della gomma sintetica nei limiti in cui riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade Stomil

Sentenza nella causa T-38/07
Shell Petroleum NV e a. / Commissione, T-39/07 Eni SpA / Commissione, T-42/07 The Dow Chemical Company e a. / Commissione, T-44/07 Kaučuk a. s. / Commissione, T-45/07 Unipetrol a. s. / Commissione, T-53/07 Trade-Stomil sp. z o. o. / Commissione, T-59/07 Polimeri Europa SpA / Commissione
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione relativa all'intesa sul mercato della gomma sintetica nei limiti in cui riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade Stomil
Peraltro, l'ammenda inflitta in solido all'Eni ed alla sua controllata Polimeri Europa, per un importo iniziale di EUR 272,25 milioni, è ridotta a EUR 181, 50 milioni
Con decisione 29 novembre 20061, la Commissione ha inflitto ammende a tredici società per un importo complessivo superiore ad EUR 519 milioni, per aver esse partecipato, in periodi diversi compresi tra il 20 maggio 1996 e il 28 novembre 2002, ad un'intesa sul mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione (gomme sintetiche essenzialmente utilizzate nella produzione di pneumatici).
L'infrazione constatata dalla Commissione è consistita nella fissazione di obiettivi di prezzo, nella ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate relative ai prezzi, ai concorrenti e ai clienti.
Le società hanno adito il Tribunale per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione delle loro rispettive ammende.
Per quanto riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade-Stomil, il Tribunale considera che gli elementi di prova raccolti dalla Commissione non sono sufficienti per constatare che tali società hanno partecipato ad accordi illeciti. Anche se alcuni elementi possono avere un certo valore probatorio, essi non sono tuttavia sufficienti. Il dubbio del giudice quanto alla sussistenza di un'infrazione da parte di tali società deve quindi andare a favore di queste ultime. Il Tribunale conclude che la Commissione è incorsa in errore ritenendo che esse avessero partecipato all'intesa e decide, conseguentemente, di annullare la decisione nei limiti in cui riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuc, nonché la Trade-Stomil.
Per quanto riguarda l'Eni e la sua controllata Polimeri Europa, il Tribunale ricorda che la Commissione ha aumentato del 50% la loro ammenda di base per recidiva, a causa della loro partecipazione a due precedenti intese 2. Il Tribunale considera che l'evoluzione della struttura e del controllo delle società interessate è stata particolarmente complessa e che la Commissione non ha fornito elementi, circostanziati e precisi, sufficienti a dimostrare che le stesse imprese avessero reiterato un comportamento illecito. Conseguentemente, il Tribunale decide di ridurre l'ammenda iniziale di EUR 272,25 milioni, inflitta in solido all'Eni e alla sua controllata Polimeri Europa, portandola ad EUR 181,50 milioni.
Per quanto riguarda la Dow Deutschland, il Tribunale constata che la società ha partecipato all'infrazione nel corso di un periodo più breve di quello accertato dalla Commissione, cioè (anziché dal 1° luglio 1996 alla 27 novembre 2001) dal 2 settembre 1996 al 27 novembre 2001. Ne consegue che la decisione della Commissione è annullata al riguardo. Tuttavia l'importo dell'ammenda inflitta rimane invariato, dato che l'errore compiuto dalla Commissione è inidoneo ad incidere sulla maggiorazione applicata per tenere conto della durata dell'infrazione.
Infine, il Tribunale respinge la totalità degli argomenti invocati dalle società del gruppo Shell nei Paesi Bassi e decide, di conseguenza, di mantenere l'ammenda loro inflitta di EUR 160,88 milioni.
Società
Ammende inflitte dalla Commissione
Decisione del Tribunale
Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV, Shell Nederland Chemie BV (Paesi Bassi)
In solido : EUR 160,88 milioni
Rigetto del ricorso
Ammenda mantenuta
The Dow Chemical Company (Stati Uniti), Dow Deutschland Inc. (Germania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Germania), Dow Europe GmbH (Svizzera)
The Dow Chemical Company : EUR 64,58 milioni, di cui
- EUR 60,27 milioni in solido con la Dow Deutschland Inc.;
- EUR 47,36 milioni in solido con la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e la Dow Europe GmbH
Annullamento parziale delle decisione della Commissione riguardante la Dow Deutschland Inc. (senza riduzione dell'ammenda)
Kaučuk a.s. e Unipetrol a.s. (Repubblica ceca)
In solido : EUR 17,55 milioni
Annullamento della decisione della Commissione
Ammenda annullata
Trade Stomil sp. z o.o. (Polonia)
EUR 3,8 milioni
Annullamento della decisione della Commissione
Ammenda annullata
Eni SpA e Polimeri Europa SpA (Italia)
In solido : EUR 272,25 milioni
Riduzione dell’ammenda ad EUR 181,50 milioni
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1 Decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.638- gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione).
2 Decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1) e decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [81 CE] (IV/31.865, PVC) (GU L 239, pag. 14).