domenica 31 luglio 2011

Gli Stati membri che hanno introdotto l’eccezione per copia privata sono tenuti a garantire una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare gli autori

Sentenza nella causa C-462/09
Stichting de Thuiskopie / Opus Supplies Deutschland GmbH, M. van del Lee, H. van der Lee
Gli Stati membri che hanno introdotto l’eccezione per copia privata sono tenuti a garantire una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare gli autori
Tale obbligo di risultato sussiste anche qualora il venditore professionale dei supporti di riproduzione sia stabilito in un altro Stato membro
Secondo la direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione 1, il diritto esclusivo di riproduzione di materiale sonoro, visivo o audiovisivo appartiene agli autori, agli artisti interpreti ed ai produttori. Nondimeno, a titolo di eccezione, gli Stati membri possono autorizzare la realizzazione di copie private, a condizione che i titolari del diritto d’autore ricevano un «equo compenso». Quest’ultimo deve contribuire a far conseguire ai titolari dei diritti un’adeguata remunerazione per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti.
La normativa olandese prevede una siffatta eccezione della copia per uso privato. Il pagamento del prelievo per copia privata grava sul fabbricante o sull’importatore del supporto di riproduzione. La Stichting de Thuiskopie è l’organismo olandese incaricato di riscuotere il prelievo per copia privata. L’Opus è una società con sede in Germania che vende, tramite Internet, supporti di riproduzione vergini, vale a dire non registrati. La sua attività è diretta in particolare verso i Paesi Bassi, grazie a siti Internet in lingua olandese rivolti ai consumatori olandesi.
Il contratto di vendita predisposto dall’Opus prevede che quando un consumatore olandese effettua un ordine in linea, questo sia trattato in Germania e che le merci siano spedite dalla Germania verso i Paesi Bassi, in nome e per conto del cliente. L’Opus non paga un prelievo per copia privata per i supporti venduti ai suoi clienti nei Paesi Bassi, né in tale Stato membro né in Germania.
Sostenendo che l’Opus era da considerarsi «importatore» e, quindi, debitore del prelievo per copia privata, la Stichting ha convenuto tale società dinanzi ai giudici olandesi. L’Opus sostiene, invece, che sono gli acquirenti olandesi a dover essere qualificati come importatori.
Tale argomento, invocato a propria difesa dall’Opus, è stato accolto dai giudici olandesi di primo grado, poi da quelli di appello, che hanno respinto la domanda di pagamento della Stichting. Quest’ultima ha presentato impugnazione in cassazione, dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema, Paesi Bassi), che ha adito la Corte di giustizia.
Lo Hoge Raad fa notare che affermare che l’acquirente, ossia il singolo consumatore, è l’importatore e, quindi, il debitore del prelievo per copia privata equivale ad ammettere che tale prelievo è, di fatto, irrecuperabile, dal momento che il singolo acquirente è in concreto difficilmente identificabile.
In via preliminare, la Corte rileva che la direttiva sul diritto d’autore non disciplina espressamente la questione relativa all’individuazione del soggetto che deve essere considerato debitore dell’equo compenso. Tuttavia, la Corte rammenta di aver già dichiarato che l’equo compenso dev’essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dall’autore 2.
Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al relativo titolare, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire il danno, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare.
La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione.
Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto debitore dell’equo compenso nell’ambito di un contratto a distanza come quello di cui trattasi, la Corte rammenta che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire un alto livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, dal momento che questi sono essenziali per la creazione intellettuale. L’introduzione dell’eccezione per copia privata non deve quindi arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.
Ne consegue che, a meno di non volerle privare di ogni effetto utile, le disposizioni della direttiva sul diritto d’autore impongono allo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pregiudizio subito dagli autori è sorto nel territorio dei Paesi Bassi, dato che è lì che risiedono gli acquirenti, in quanto utenti finali, a titolo privato, delle opere protette.
Risulta in pratica impossibile, nell’ambito di tali contratti, riscuotere un simile compenso presso gli utenti finali in quanto importatori di tali supporti nei Paesi Bassi. In tali condizioni, e alla luce del fatto che il sistema di riscossione scelto dallo Stato membro interessato non può sottrarre quest’ultimo all’obbligo di risultato che gli impone di garantire agli autori lesi l’effettiva corresponsione di un equo compenso a titolo di indennizzo del pregiudizio sorto sul suo territorio, spetta alle autorità di tale Stato membro, in particolare a quelle giurisdizionali, ricercare un’interpretazione del diritto nazionale conforme al citato obbligo di risultato, la quale garantisca la riscossione di tale compenso presso il venditore che ha contribuito alle importazioni dei suddetti supporti mettendoli a disposizione degli utenti finali.
A tale riguardo, resta privo di incidenza su tale obbligo il fatto che, nel caso di contratti negoziati a distanza, il venditore professionale (che mette a disposizione degli acquirenti residenti sul territorio di detto Stato membro, in quanto utenti finali, apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione) sia stabilito in un altro Stato membro.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Sentenza 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08.