sabato 11 giugno 2011

La Corte si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell’Unione

Sentenza nella causa C-391/09
Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn / Vilniaus miesto savivaldybės administracija e a.
La Corte si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell’Unione
Il diritto dell’Unione non osta al rifiuto di modificare i cognomi ed i nomi che compaiono negli atti di stato civile purché detto rifiuto non sia tale da generare seri inconvenienti per gli interessati
La sig.ra Malgožata Runevič-Vardyn, nata nel 1977 a Vilnius, è una cittadina lituana della minoranza polacca della Lituania. Ella dichiara che i suoi genitori le hanno dato il nome polacco «Małgorzata» e il cognome paterno, «Runiewicz». Fa inoltre presente che il suo certificato di nascita del 1977 era stato redatto in caratteri cirillici ed è solamente quello rilasciatole nel 2003 che indica il suo nome e cognome registrati nella relativa forma lituana, ossia «Malgožata Runevič». Siffatti nome e cognome sono riportati anche nel suo passaporto lituano, ottenuto nel 2002.
Nel 2007, dopo aver risieduto e lavorato in Polonia per un certo periodo di tempo, la signora si è sposata, a Vilnius, con un cittadino polacco, il sig. Łukasz Paweł Wardyn Sul certificato di matrimonio, emesso dal servizio di stato civile di Vilnius, «Łukasz Paweł Wardyn» è stato trascritto nella forma «Lukasz Pawel Wardyn» − le regole di grafia lituane sono state utilizate senza modifica diacritica. Il nome della moglie compare nella forma «Malgožata Runevič-Vardyn» − il che significa che sono stati utilizzati esclusivamente i caratteri lituani, fra i quali non rientrano la lettera «W», e ciò anche riguardo all’aggiunta del cognome del coniuge al proprio. I coniugi attualmente risiedono, insieme al figlio, in Belgio.
Nel 2007 la sig.ra Malgožata Runevič-Vardyn ha presentato al servizio di stato civile di Vilnius di ottenere che il suo nome e il suo cognome, quali figurano sul suo certificato di nascita, siano modificati in «Małgorzata Runiewicz», e che il suo nome e il suo cognome, quali figurano sul suo certificato di matrimonio, siano modificati in «Małgorzata Runiewicz-Wardyn». In seguito al rigetto di tale domanda i coniugi hanno proposto ricorso al Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Primo tribunale distrettuale della Città di Vilnius, Lituania). Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti alla normativa di uno Stato membro che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile del medesimo Stato in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale.
La Corte chiarisce innanzitutto che la direttiva 2000/43/CE1, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, non si applica alla situazione dei coniugi Wardyn, dal momento che il suo ambito di applicazione non ricomprende una normativa nazionale relativa alla registrazione dei nomi e dei cognomi negli atti di stato civile. A tale riguardo, sebbene la direttiva faccia riferimento, in generale, all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura a disposizione del pubblico, non si può considerare che una siffatta normativa nazionale rientri nella nozione di «servizio» ai sensi della direttiva.
Inoltre, relativamente alle disposizioni del Trattato attinenti alla cittadinanza dell’Unione, la Corte ricorda che, sebbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le regole sulla registrazione negli atti di stato civile del cognome e del nome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.
La Corte osserva che il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata, la cui tutela è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte si pronuncia innanzitutto sulla domanda della sig.ra Malgožata Runevič Vardyn di modificare il suo nome e il suo cognome da non coniugata nei certificati di nascita e di matrimonio lituani. Secondo la Corte, quando un cittadino dell’Unione si sposta in un altro Stato membro e successivamente contrae matrimonio con un cittadino di tale altro Stato, il fatto che il suo nome e cognome, quali portati antecedentemente al matrimonio, possano essere modificati e registrati negli atti di stato civile dello Stato membro di origine esclusivamente nei caratteri della lingua del menzionato Stato membro non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiava prima di fare uso della libera circolazione delle persone. Pertanto, la mancanza di tale diritto non è tale da scoraggiare il cittadino dell’Unione dall’esercizio dei diritti di circolazione garantiti dal Trattato e, sotto questo profilo, non costituisce una restrizione.
Relativamente poi alla domanda dei coniugi di modificare l’aggiunta, nel certificato di matrimonio lituano, del cognome del sig. Wardyn al cognome da non coniugata della moglie (ossia «Wardyn» invece che «Vardyn»), la Corte non esclude che il diniego di tale modifica potrebbe generare inconvenienti per gli interessati. Tuttavia, per costituire una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato, detto diniego deve essere tale da generare per gli interessati «seri inconvenienti» di ordine amministrativo, professionale e privato. E’ compito del giudice nazionale stabilire se il diniego di modificare il cognome comune ai coniugi sia tale da generare per gli interessati inconvenienti del genere. Se così fosse, si tratterebbe di una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell’Unione. Spetta parimenti al giudice nazionale determinare, in siffatte circostanze, se tale diniego rispetti il giusto equilibrio fra gli interessi in questione, ossia, da un lato, il diritto dei coniugi al rispetto della loro vita privata e familiare e, dall’altro, la legittima tutela da parte dello Stato membro interessato della propria lingua ufficiale nazionale e delle sue tradizioni. Nel caso di specie la Corte considera che il carattere sproporzionato del diniego opposto alle richieste di modifica presentate dai coniugi potrebbe eventualmente risultare dalla circostanza che il servizio di stato civile di Vilnius ha registrato il nome di cui trattasi, con riguardo al sig. Wardyn, nel medesimo certificato rispettando le regole di grafia polacche in discussione.
Relativamente alla domanda del sig. Wardyn diretta ad ottenere che i suoi nomi siano registrati nel certificato di matrimonio lituano in una forma che rispetti le regole di grafia polacche, ossia «Łukasz Paweł» ( e non «Lukasz Pawel»), la Corte osserva che la divergenza fra le registrazioni lituana e polacca consiste nell’omissione dei segni diacritici, non utilizzati nella lingua lituana. In proposito la Corte rileva che i segni diacritici sono spesso omessi in numerose attività della vita quotidiana per ragioni di ordine tecnico (considerati in particolare i limiti oggettivi inerenti ai sistemi informatici). Inoltre, per una persona che non padroneggi una lingua straniera, il significato dei segni diacritici è sovente sconosciuto. È quindi poco probabile che l’omissione di segni del genere possa, di per sé, generare per la persona interessata reali e seri inconvenienti, tali da far sorgere dubbi sulla sua identità e sull’autenticità dei documenti da quest’ultima presentati. La Corte constata di conseguenza che il diniego di modificare il certificato di matrimonio di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro, affinché i nomi di detto cittadino siano registrati nel certificato con segni diacritici, quali riportati negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato membro di origine e in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale di quest’ultimo Stato, non costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell’Unione.
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1 Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22).