sabato 11 giugno 2011

Gli Stati membri non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile

Sentenze nelle cause C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 e C-52/08
Commissione/Belgio, Commissione/Francia, Commissione/Lussemburgo, Commissione/Austria, Commissione/Germania, Commissione/Grecia, Commissione/Portogallo
Gli Stati membri non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile
Benché le attività notarili, come definite attualmente negli Stati membri interessati, perseguano obiettivi d’interesse generale, esse non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE
La Commissione ha proposto taluni ricorsi per inadempimento nei confronti di sei Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Austria) in quanto essi riservano ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile, circostanza che costituisce, a suo avviso, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE. La Commissione contesta inoltre al Portogallo, oltre che agli Stati sopra citati, fatta eccezione per la Francia, il fatto di non applicare ai notai la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1.
La principale questione sollevata è se le attività rientranti nella professione notarile partecipino o meno all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE. Questo prevede infatti che siano escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento le attività che partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri 2. Orbene, gli Stati membri coinvolti, pur ammettendo che il notaio presta generalmente i propri servizi nel loro territorio nell'ambito di una professione liberale, affermano che egli è un pubblico ufficiale che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri e la cui attività è esclusa dalla disciplina sulla libertà di stabilimento.
Nella prima parte delle sentenze odierne la Corte di giustizia precisa che i ricorsi della Commissione riguardano solo il requisito di cittadinanza previsto per l’accesso alla professione notarile dalle normative nazionali e non vertono sull’organizzazione del notariato in quanto tale.
Al fine di valutare se le attività dei notai partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE, la Corte esamina poi le competenze dei notai negli Stati membri interessati e ricorda anzitutto che solo le attività che costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri possono beneficiare di una deroga all'applicazione del principio della libertà di stabilimento.
La Corte rileva a tal proposito che il notaio, quale pubblico ufficiale, ha principalmente il compito di autenticare gli atti giuridici. Mediante tale intervento – obbligatorio o facoltativo in funzione della natura dell'atto – il notaio constata il ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione dell'atto, nonché la capacità giuridica e la capacità di agire delle parti. L'atto pubblico gode inoltre di un'efficacia probatoria qualificata nonché di efficacia esecutiva.
Tuttavia, la Corte sottolinea che sono oggetto di autenticazione gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Sono infatti le parti stesse a decidere, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e obblighi e a scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché presentano un atto o una convenzione al notaio per l’autenticazione. L’intervento del notaio presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle parti. Inoltre, il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. L’attività di autenticazione affidata ai notai non comporta quindi una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. La circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione, in quanto è usuale che la validità di atti diversi sia assoggettata a requisiti di forma o ancora a procedure obbligatorie di convalida.
Del pari, Il fatto che l’attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Infatti, le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l’obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di tali poteri.
Per quanto riguarda l’efficacia probatoria degli atti notarili, la Corte rileva che essa rientra nel regime delle prove degli Stati membri e non ha quindi un’incidenza diretta sulla qualificazione dell’attività notarile di redazione di tali atti. Quanto all'efficacia esecutiva degli atti stessi, essa si fonda sulla volontà delle parti che si presentano dinanzi al notaio proprio per stipulare un atto di tal genere e per far conferire allo stesso efficacia esecutiva, dopo che il notaio ne ha verificato la conformità alla legge
Oltre alle attività di autenticazione degli atti, la Corte esamina le altre attività attribuite ai notai negli Stati membri interessati – quali la partecipazione ai pignoramenti immobiliari o l'intervento in materia di diritto successorio – e afferma che esse non implicano alcun esercizio dei pubblici poteri. Infatti, la maggior parte di tali attività viene svolta sotto la vigilanza di un giudice o in conformità alla volontà dei clienti.
La Corte rileva poi che, nei limiti delle rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri. Del pari, essi sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività, a differenza delle pubbliche autorità, per i cui errori assume responsabilità lo Stato.
La Corte afferma di conseguenza che le attività notarili, come attualmente definite negli Stati membri in questione, non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45 del Trattato CE. Pertanto, il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE.
Infine, nella seconda parte delle sue sentenze la Corte rileva che, tenuto conto delle circostanze particolari che hanno accompagnato l'iter legislativo, sussisteva una situazione di incertezza nell'Unione quanto all'esistenza di un obbligo sufficientemente chiaro 3 per gli Stati membri di trasporre la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto riguarda la professione di notaio. Per questa ragione, la Corte respinge la censura volta a far accertare che gli Stati membri sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza di tale direttiva.
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1 Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1) e/o direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
2 Art. 45 del Trattato CE. 
3 Alla scadenza del termine impartito nei pareri motivati indirizzati dalla Commissione agli Stati membri interessati, invitandoli a conformarsi alla direttiva.