sabato 11 giugno 2011

Gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’elaborazione dei programmi di riduzione progressiva delle emissioni di sostanze inquinanti

Sentenza nella cause riunite da C-165/09 a C-167/09
Stichting Natuur en Milieu e a. / College van Gedeputeerde Staten van Groningen en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’elaborazione dei programmi di riduzione progressiva delle emissioni di sostanze inquinanti
L’autorizzazione rilasciata per un impianto industriale dev’essere valutata in maniera globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale
La direttiva «IPPC» 1 stabilisce i principi che informano le procedure e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione dei grandi impianti industriali. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, tale direttiva prevede che ogni autorizzazione deve stabilire i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che gli impianti interessati possono produrre. La direttiva «LNE»2 ha introdotto un sistema di limiti nazionali per le emissioni di alcuni inquinanti3. In tale contesto gli Stati membri devono assicurare, mediante programmi per la progressiva riduzione delle emissioni degli inquinanti indicati, che negli anni successivi al 2010 tali limiti non siano superati.
Nel caso di specie il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) è stato investito di una serie di controversie riguardanti autorizzazioni per la costruzione e la gestione di tre centrali elettriche alimentate con carbone polverizzato e biomassa. Si trattava, in particolare, dell’autorizzazione rilasciata alla società RWE Power AG per una centrale a Eemsmond, provincia di Groninga, e di due autorizzazioni rilasciate rispettivamente alle società Electrabel Nederland N.V. e E.On Benelux N.V., riguardanti centrali site in Rotterdam, provincia dello Zuit-Holland (Olanda meridionale).
Nell'ambito di questi ricorsi alcune organizzazioni ambientali 4 e diversi cittadini 5 hanno fatto valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che i limiti di emissione stabiliti per i Paesi Bassi dalla direttiva LNE non potevano essere rispettati entro il 2010, le autorità competenti non avrebbero dovuto rilasciare le autorizzazioni previste dalla direttiva IPPC o avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più restrittive.
Pertanto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione di queste due direttive.
Con riferimento alla questione si chiede se, al momento del rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, le autorità nazionali competenti abbiano l'obbligo di includere, tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione degli inquinanti stabiliti dalla direttiva LNE. La Corte risponde in senso negativo. Essa precisa comunque che gli Stati membri devono rispettare l'obbligo derivante dalla direttiva LNE di adottare o di prevedere, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente, in particolare, le emissioni di tali inquinanti. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, quali obblighi incombano agli Stati membri in forza della direttiva LNE nel periodo transitorio (dal 27 novembre 2002, data di scadenza del termine di recepimento, al 31 dicembre 2010, termine entro il quale gli Stati devono rispettare i limiti di emissione) e se le autorità nazionali possano essere tenute a rifiutare o a limitare il rilascio di un’autorizzazione ambientale o ad adottare misure di compensazione specifiche nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione.
Al riguardo la Corte dichiara che, nel periodo transitorio previsto dalla direttiva LNE, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva stessa. Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto di quest'obbligo. La Corte rileva nondimeno che, con riferimento al sistema stabilito dalla direttiva LNE, una tale verifica deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato.
Ne consegue che una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di inquinanti che consista nella decisione di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva LNE, vale a dire quello di non superare i limiti nazionali di emissione ivi stabiliti entro il 2010. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, l'impianto deve essere messo in funzione non prima del 2012.
Riguardo agli obblighi positivi che incombono agli Stati membri nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, la Corte rileva che ai sensi della direttiva LNE questi ultimi devono elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini prescritti.
Circa il contenuto concreto di tali programmi nazionali, la Corte constata che l'ampia discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva LNE osta a che questi ultimi incontrino limiti nella realizzazione di tali programmi e siano quindi obbligati ad adottare o ad astenersi dall'adottare misure o iniziative specifiche per ragioni estranee a valutazioni di carattere strategico che tengano conto, complessivamente, delle circostanze di fatto e dei differenti interessi pubblici e privati coinvolti. L'imposizione di eventuali prescrizioni in tal senso sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell'Unione, che intende consentire agli Stati membri di garantire un certo equilibrio tra i differenti interessi coinvolti. Inoltre una siffatta imposizione porterebbe a creare vincoli eccessivi per gli Stati membri e sarebbe pertanto contraria al principio di proporzionalità.
Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010 gli Stati membri non sono obbligati a rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali, quali quella di cui trattasi, né ad adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione degli inquinanti interessati.
La Corte considera infine che i singoli non possono far valere direttamente la direttiva LNE dinanzi a un giudice nazionale per pretendere, prima del 31 dicembre 2010, che le autorità competenti rifiutino o limitino l'adozione di decisioni di rilascio di autorizzazioni ambientali o che adottino misure di compensazione specifiche a seguito del rilascio di siffatte autorizzazioni.
Per contro, i singoli direttamente interessati possono invocare la direttiva LNE dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti in detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8).
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).
3 Si tratta, in particolare, delle emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca.
4 Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (associazione dei cittadini di Voorne preoccupati per le emissioni nocive).
5 Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (associazione dei cittadini di Voorne preoccupati per le emissioni nocive), i coniugi Meijer, il sig. E. Zwaag e il sig. F. Pals.