sabato 11 giugno 2011

Gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’elaborazione dei programmi di riduzione progressiva delle emissioni di sostanze inquinanti

Sentenza nella cause riunite da C-165/09 a C-167/09
Stichting Natuur en Milieu e a. / College van Gedeputeerde Staten van Groningen en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’elaborazione dei programmi di riduzione progressiva delle emissioni di sostanze inquinanti
L’autorizzazione rilasciata per un impianto industriale dev’essere valutata in maniera globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale
La direttiva «IPPC» 1 stabilisce i principi che informano le procedure e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione dei grandi impianti industriali. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, tale direttiva prevede che ogni autorizzazione deve stabilire i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che gli impianti interessati possono produrre. La direttiva «LNE»2 ha introdotto un sistema di limiti nazionali per le emissioni di alcuni inquinanti3. In tale contesto gli Stati membri devono assicurare, mediante programmi per la progressiva riduzione delle emissioni degli inquinanti indicati, che negli anni successivi al 2010 tali limiti non siano superati.
Nel caso di specie il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) è stato investito di una serie di controversie riguardanti autorizzazioni per la costruzione e la gestione di tre centrali elettriche alimentate con carbone polverizzato e biomassa. Si trattava, in particolare, dell’autorizzazione rilasciata alla società RWE Power AG per una centrale a Eemsmond, provincia di Groninga, e di due autorizzazioni rilasciate rispettivamente alle società Electrabel Nederland N.V. e E.On Benelux N.V., riguardanti centrali site in Rotterdam, provincia dello Zuit-Holland (Olanda meridionale).
Nell'ambito di questi ricorsi alcune organizzazioni ambientali 4 e diversi cittadini 5 hanno fatto valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che i limiti di emissione stabiliti per i Paesi Bassi dalla direttiva LNE non potevano essere rispettati entro il 2010, le autorità competenti non avrebbero dovuto rilasciare le autorizzazioni previste dalla direttiva IPPC o avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più restrittive.
Pertanto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione di queste due direttive.
Con riferimento alla questione si chiede se, al momento del rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, le autorità nazionali competenti abbiano l'obbligo di includere, tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione degli inquinanti stabiliti dalla direttiva LNE. La Corte risponde in senso negativo. Essa precisa comunque che gli Stati membri devono rispettare l'obbligo derivante dalla direttiva LNE di adottare o di prevedere, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente, in particolare, le emissioni di tali inquinanti. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, quali obblighi incombano agli Stati membri in forza della direttiva LNE nel periodo transitorio (dal 27 novembre 2002, data di scadenza del termine di recepimento, al 31 dicembre 2010, termine entro il quale gli Stati devono rispettare i limiti di emissione) e se le autorità nazionali possano essere tenute a rifiutare o a limitare il rilascio di un’autorizzazione ambientale o ad adottare misure di compensazione specifiche nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione.
Al riguardo la Corte dichiara che, nel periodo transitorio previsto dalla direttiva LNE, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva stessa. Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto di quest'obbligo. La Corte rileva nondimeno che, con riferimento al sistema stabilito dalla direttiva LNE, una tale verifica deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato.
Ne consegue che una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di inquinanti che consista nella decisione di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva LNE, vale a dire quello di non superare i limiti nazionali di emissione ivi stabiliti entro il 2010. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, l'impianto deve essere messo in funzione non prima del 2012.
Riguardo agli obblighi positivi che incombono agli Stati membri nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, la Corte rileva che ai sensi della direttiva LNE questi ultimi devono elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini prescritti.
Circa il contenuto concreto di tali programmi nazionali, la Corte constata che l'ampia discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva LNE osta a che questi ultimi incontrino limiti nella realizzazione di tali programmi e siano quindi obbligati ad adottare o ad astenersi dall'adottare misure o iniziative specifiche per ragioni estranee a valutazioni di carattere strategico che tengano conto, complessivamente, delle circostanze di fatto e dei differenti interessi pubblici e privati coinvolti. L'imposizione di eventuali prescrizioni in tal senso sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell'Unione, che intende consentire agli Stati membri di garantire un certo equilibrio tra i differenti interessi coinvolti. Inoltre una siffatta imposizione porterebbe a creare vincoli eccessivi per gli Stati membri e sarebbe pertanto contraria al principio di proporzionalità.
Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010 gli Stati membri non sono obbligati a rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali, quali quella di cui trattasi, né ad adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione degli inquinanti interessati.
La Corte considera infine che i singoli non possono far valere direttamente la direttiva LNE dinanzi a un giudice nazionale per pretendere, prima del 31 dicembre 2010, che le autorità competenti rifiutino o limitino l'adozione di decisioni di rilascio di autorizzazioni ambientali o che adottino misure di compensazione specifiche a seguito del rilascio di siffatte autorizzazioni.
Per contro, i singoli direttamente interessati possono invocare la direttiva LNE dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell'ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti in detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8).
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).
3 Si tratta, in particolare, delle emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca.
4 Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (associazione dei cittadini di Voorne preoccupati per le emissioni nocive).
5 Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (associazione dei cittadini di Voorne preoccupati per le emissioni nocive), i coniugi Meijer, il sig. E. Zwaag e il sig. F. Pals.

Gli Stati membri non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile

Sentenze nelle cause C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 e C-52/08
Commissione/Belgio, Commissione/Francia, Commissione/Lussemburgo, Commissione/Austria, Commissione/Germania, Commissione/Grecia, Commissione/Portogallo
Gli Stati membri non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile
Benché le attività notarili, come definite attualmente negli Stati membri interessati, perseguano obiettivi d’interesse generale, esse non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE
La Commissione ha proposto taluni ricorsi per inadempimento nei confronti di sei Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Austria) in quanto essi riservano ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile, circostanza che costituisce, a suo avviso, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE. La Commissione contesta inoltre al Portogallo, oltre che agli Stati sopra citati, fatta eccezione per la Francia, il fatto di non applicare ai notai la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 1.
La principale questione sollevata è se le attività rientranti nella professione notarile partecipino o meno all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE. Questo prevede infatti che siano escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento le attività che partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri 2. Orbene, gli Stati membri coinvolti, pur ammettendo che il notaio presta generalmente i propri servizi nel loro territorio nell'ambito di una professione liberale, affermano che egli è un pubblico ufficiale che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri e la cui attività è esclusa dalla disciplina sulla libertà di stabilimento.
Nella prima parte delle sentenze odierne la Corte di giustizia precisa che i ricorsi della Commissione riguardano solo il requisito di cittadinanza previsto per l’accesso alla professione notarile dalle normative nazionali e non vertono sull’organizzazione del notariato in quanto tale.
Al fine di valutare se le attività dei notai partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE, la Corte esamina poi le competenze dei notai negli Stati membri interessati e ricorda anzitutto che solo le attività che costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri possono beneficiare di una deroga all'applicazione del principio della libertà di stabilimento.
La Corte rileva a tal proposito che il notaio, quale pubblico ufficiale, ha principalmente il compito di autenticare gli atti giuridici. Mediante tale intervento – obbligatorio o facoltativo in funzione della natura dell'atto – il notaio constata il ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione dell'atto, nonché la capacità giuridica e la capacità di agire delle parti. L'atto pubblico gode inoltre di un'efficacia probatoria qualificata nonché di efficacia esecutiva.
Tuttavia, la Corte sottolinea che sono oggetto di autenticazione gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Sono infatti le parti stesse a decidere, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e obblighi e a scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché presentano un atto o una convenzione al notaio per l’autenticazione. L’intervento del notaio presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle parti. Inoltre, il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. L’attività di autenticazione affidata ai notai non comporta quindi una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. La circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione, in quanto è usuale che la validità di atti diversi sia assoggettata a requisiti di forma o ancora a procedure obbligatorie di convalida.
Del pari, Il fatto che l’attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Infatti, le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l’obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di tali poteri.
Per quanto riguarda l’efficacia probatoria degli atti notarili, la Corte rileva che essa rientra nel regime delle prove degli Stati membri e non ha quindi un’incidenza diretta sulla qualificazione dell’attività notarile di redazione di tali atti. Quanto all'efficacia esecutiva degli atti stessi, essa si fonda sulla volontà delle parti che si presentano dinanzi al notaio proprio per stipulare un atto di tal genere e per far conferire allo stesso efficacia esecutiva, dopo che il notaio ne ha verificato la conformità alla legge
Oltre alle attività di autenticazione degli atti, la Corte esamina le altre attività attribuite ai notai negli Stati membri interessati – quali la partecipazione ai pignoramenti immobiliari o l'intervento in materia di diritto successorio – e afferma che esse non implicano alcun esercizio dei pubblici poteri. Infatti, la maggior parte di tali attività viene svolta sotto la vigilanza di un giudice o in conformità alla volontà dei clienti.
La Corte rileva poi che, nei limiti delle rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri. Del pari, essi sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività, a differenza delle pubbliche autorità, per i cui errori assume responsabilità lo Stato.
La Corte afferma di conseguenza che le attività notarili, come attualmente definite negli Stati membri in questione, non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45 del Trattato CE. Pertanto, il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE.
Infine, nella seconda parte delle sue sentenze la Corte rileva che, tenuto conto delle circostanze particolari che hanno accompagnato l'iter legislativo, sussisteva una situazione di incertezza nell'Unione quanto all'esistenza di un obbligo sufficientemente chiaro 3 per gli Stati membri di trasporre la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto riguarda la professione di notaio. Per questa ragione, la Corte respinge la censura volta a far accertare che gli Stati membri sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza di tale direttiva.
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1 Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1) e/o direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
2 Art. 45 del Trattato CE. 
3 Alla scadenza del termine impartito nei pareri motivati indirizzati dalla Commissione agli Stati membri interessati, invitandoli a conformarsi alla direttiva.

La Corte si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell’Unione

Sentenza nella causa C-391/09
Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn / Vilniaus miesto savivaldybės administracija e a.
La Corte si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell’Unione
Il diritto dell’Unione non osta al rifiuto di modificare i cognomi ed i nomi che compaiono negli atti di stato civile purché detto rifiuto non sia tale da generare seri inconvenienti per gli interessati
La sig.ra Malgožata Runevič-Vardyn, nata nel 1977 a Vilnius, è una cittadina lituana della minoranza polacca della Lituania. Ella dichiara che i suoi genitori le hanno dato il nome polacco «Małgorzata» e il cognome paterno, «Runiewicz». Fa inoltre presente che il suo certificato di nascita del 1977 era stato redatto in caratteri cirillici ed è solamente quello rilasciatole nel 2003 che indica il suo nome e cognome registrati nella relativa forma lituana, ossia «Malgožata Runevič». Siffatti nome e cognome sono riportati anche nel suo passaporto lituano, ottenuto nel 2002.
Nel 2007, dopo aver risieduto e lavorato in Polonia per un certo periodo di tempo, la signora si è sposata, a Vilnius, con un cittadino polacco, il sig. Łukasz Paweł Wardyn Sul certificato di matrimonio, emesso dal servizio di stato civile di Vilnius, «Łukasz Paweł Wardyn» è stato trascritto nella forma «Lukasz Pawel Wardyn» − le regole di grafia lituane sono state utilizate senza modifica diacritica. Il nome della moglie compare nella forma «Malgožata Runevič-Vardyn» − il che significa che sono stati utilizzati esclusivamente i caratteri lituani, fra i quali non rientrano la lettera «W», e ciò anche riguardo all’aggiunta del cognome del coniuge al proprio. I coniugi attualmente risiedono, insieme al figlio, in Belgio.
Nel 2007 la sig.ra Malgožata Runevič-Vardyn ha presentato al servizio di stato civile di Vilnius di ottenere che il suo nome e il suo cognome, quali figurano sul suo certificato di nascita, siano modificati in «Małgorzata Runiewicz», e che il suo nome e il suo cognome, quali figurano sul suo certificato di matrimonio, siano modificati in «Małgorzata Runiewicz-Wardyn». In seguito al rigetto di tale domanda i coniugi hanno proposto ricorso al Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Primo tribunale distrettuale della Città di Vilnius, Lituania). Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti alla normativa di uno Stato membro che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile del medesimo Stato in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale.
La Corte chiarisce innanzitutto che la direttiva 2000/43/CE1, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, non si applica alla situazione dei coniugi Wardyn, dal momento che il suo ambito di applicazione non ricomprende una normativa nazionale relativa alla registrazione dei nomi e dei cognomi negli atti di stato civile. A tale riguardo, sebbene la direttiva faccia riferimento, in generale, all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura a disposizione del pubblico, non si può considerare che una siffatta normativa nazionale rientri nella nozione di «servizio» ai sensi della direttiva.
Inoltre, relativamente alle disposizioni del Trattato attinenti alla cittadinanza dell’Unione, la Corte ricorda che, sebbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le regole sulla registrazione negli atti di stato civile del cognome e del nome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.
La Corte osserva che il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata, la cui tutela è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte si pronuncia innanzitutto sulla domanda della sig.ra Malgožata Runevič Vardyn di modificare il suo nome e il suo cognome da non coniugata nei certificati di nascita e di matrimonio lituani. Secondo la Corte, quando un cittadino dell’Unione si sposta in un altro Stato membro e successivamente contrae matrimonio con un cittadino di tale altro Stato, il fatto che il suo nome e cognome, quali portati antecedentemente al matrimonio, possano essere modificati e registrati negli atti di stato civile dello Stato membro di origine esclusivamente nei caratteri della lingua del menzionato Stato membro non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiava prima di fare uso della libera circolazione delle persone. Pertanto, la mancanza di tale diritto non è tale da scoraggiare il cittadino dell’Unione dall’esercizio dei diritti di circolazione garantiti dal Trattato e, sotto questo profilo, non costituisce una restrizione.
Relativamente poi alla domanda dei coniugi di modificare l’aggiunta, nel certificato di matrimonio lituano, del cognome del sig. Wardyn al cognome da non coniugata della moglie (ossia «Wardyn» invece che «Vardyn»), la Corte non esclude che il diniego di tale modifica potrebbe generare inconvenienti per gli interessati. Tuttavia, per costituire una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato, detto diniego deve essere tale da generare per gli interessati «seri inconvenienti» di ordine amministrativo, professionale e privato. E’ compito del giudice nazionale stabilire se il diniego di modificare il cognome comune ai coniugi sia tale da generare per gli interessati inconvenienti del genere. Se così fosse, si tratterebbe di una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell’Unione. Spetta parimenti al giudice nazionale determinare, in siffatte circostanze, se tale diniego rispetti il giusto equilibrio fra gli interessi in questione, ossia, da un lato, il diritto dei coniugi al rispetto della loro vita privata e familiare e, dall’altro, la legittima tutela da parte dello Stato membro interessato della propria lingua ufficiale nazionale e delle sue tradizioni. Nel caso di specie la Corte considera che il carattere sproporzionato del diniego opposto alle richieste di modifica presentate dai coniugi potrebbe eventualmente risultare dalla circostanza che il servizio di stato civile di Vilnius ha registrato il nome di cui trattasi, con riguardo al sig. Wardyn, nel medesimo certificato rispettando le regole di grafia polacche in discussione.
Relativamente alla domanda del sig. Wardyn diretta ad ottenere che i suoi nomi siano registrati nel certificato di matrimonio lituano in una forma che rispetti le regole di grafia polacche, ossia «Łukasz Paweł» ( e non «Lukasz Pawel»), la Corte osserva che la divergenza fra le registrazioni lituana e polacca consiste nell’omissione dei segni diacritici, non utilizzati nella lingua lituana. In proposito la Corte rileva che i segni diacritici sono spesso omessi in numerose attività della vita quotidiana per ragioni di ordine tecnico (considerati in particolare i limiti oggettivi inerenti ai sistemi informatici). Inoltre, per una persona che non padroneggi una lingua straniera, il significato dei segni diacritici è sovente sconosciuto. È quindi poco probabile che l’omissione di segni del genere possa, di per sé, generare per la persona interessata reali e seri inconvenienti, tali da far sorgere dubbi sulla sua identità e sull’autenticità dei documenti da quest’ultima presentati. La Corte constata di conseguenza che il diniego di modificare il certificato di matrimonio di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro, affinché i nomi di detto cittadino siano registrati nel certificato con segni diacritici, quali riportati negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato membro di origine e in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale di quest’ultimo Stato, non costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell’Unione.
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1 Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22).