sabato 7 maggio 2011

I cittadini dell’UE che non abbiano mai esercitato il loro diritto di libera circolazione non possono invocare la cittadinanza dell’Unione per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo

Sentenza nella causa C-434/09


Shirley McCarthy /

Secretary of State for the Home Department

I cittadini dell’UE che non abbiano mai esercitato il loro diritto di libera circolazione non possono invocare la cittadinanza dell’Unione per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo

Fintanto che tali persone non vengono private del loro diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, la loro situazione non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione

Il diritto dell’Unione consente al coniuge di un cittadino di uno Stato membro che soggiorna legalmente in un altro Stato membro di restare con quest’ultimo anche se non possiede la cittadinanza di uno Stato dell’Unione.

La sig.ra Shirley McCarthy, cittadina del Regno Unito, possiede anche la cittadinanza irlandese. È nata nel Regno Unito ed ha sempre soggiornato in tale paese, senza aver mai esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di altri Stati membri dell’Unione.

A seguito di matrimonio con un cittadino giamaicano, la sig.ra McCarthy ha chiesto per la prima volta un passaporto irlandese, e lo ha ottenuto. Successivamente, in qualità di cittadina irlandese intenzionata a soggiornare nel Regno Unito ai sensi del diritto dell’Unione, ha chiesto alle autorità britanniche un titolo di soggiorno. Suo marito ha invece chiesto un’autorizzazione di soggiorno in qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione. Tali domande sono state respinte a motivo del fatto che la sig.ra McCarthy non poteva fondare il suo soggiorno sul diritto dell’Unione, né invocare quest’ultimo per regolarizzare il soggiorno del suo coniuge, in quanto essa non aveva mai esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare in Stati membri diversi dal Regno Unito.

La Supreme Court (Corte Suprema, Regno Unito), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se anche la sig.ra McCarthy possa invocare le norme del diritto dell’Unione intese a facilitare la circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri.

Con la sua sentenza odierna, la Corte precisa, anzitutto, che la direttiva sulla libera circolazione delle persone 1 stabilisce in che modo ed a quali condizioni i cittadini europei possono esercitare il loro diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri. Pertanto, la direttiva disciplina il trasferimento o il soggiorno di una persona in uno Stato membro diverso da quello di cui essa ha la cittadinanza.

A questo proposito la Corte ricorda che, conformemente ad un principio di diritto internazionale ribadito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 2, i cittadini dell’Unione che – come la sig.ra McCarthy – soggiornano nello Stato membro del quale possiedono la cittadinanza godono di un soggiorno incondizionato in tale Stato. La Corte constata pertanto che la direttiva non può trovare applicazione a tali persone.
Allo stesso modo, la Corte rileva che la circostanza che un cittadino dell’Unione abbia la cittadinanza di più di uno Stato membro non significa che egli abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione. La Corte statuisce dunque che la direttiva non è applicabile al caso della sig.ra McCarthty. Quanto al marito della sig.ra McCarthy, la Corte constata che, non essendo coniuge di un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione, neppure egli può beneficiare dei diritti conferiti dalla direttiva.


La Corte ricorda poi che una persona – come la sig.ra McCarthy – cittadina di almeno uno Stato membro, gode dello status di cittadino dell’Unione e può dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del suo Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a tale status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, la mancata presa in considerazione, da parte delle autorità nazionali, della cittadinanza irlandese della sig.ra McCarthy, al fine di riconoscerle un diritto di soggiorno nel Regno Unito, non menoma in alcun modo il diritto di quest’ultima di restare nel Regno Unito o di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Del pari, la decisione nazionale non produce l’effetto di privare la sig.ra McCarthy del godimento effettivo del nucleo essenziale degli altri diritti correlati al suo status di cittadina dell’Unione.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, in mancanza di misure nazionali che abbiano l’effetto di privare la sig.ra McCarthy del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti derivanti dal suo status di cittadina dell’Unione ovvero l’effetto di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la situazione di tale persona non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione e ricade esclusivamente nella sfera del diritto nazionale. Alla luce di tali premesse, la sig.ra McCarthy non può fondare il suo soggiorno nel Regno Unito su diritti correlati alla cittadinanza europea.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e, per rettifica, GU L 229, pag. 35).



2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.