venerdì 13 maggio 2011

A parere dell'avvocato generale Juliane Kokott, la questione se una vittima di violenze domestiche debba poter scegliere di ristabilire immediatamente la coabitazione con il proprio aggressore non ricade nella sfera del diritto dell'Unione - Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-483/09 e C-1/10

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-483/09 e C-1/10
A parere dell'avvocato generale Juliane Kokott, la questione se una vittima di violenze domestiche debba poter scegliere di ristabilire immediatamente la coabitazione con il proprio aggressore non ricade nella sfera del diritto dell'Unione
Tuttavia, il parere della vittima deve poter essere preso in considerazione ai fini della modulazione della durata di una misura di allontanamento prevista dall'ordinamento nazionale
In caso di violenze domestiche, i giudici spagnoli sono obbligati a disporre, tra le sanzioni penali, una pena accessoria che vieta all'autore degli atti di violenza di trovarsi in prossimità della propria vittima. Tale pena accessoria è imperativa e dev'essere disposta in tutti i casi di violenza domestica, anche in quelli meno gravi, quali le minacce verbali. Tale misura di allontanamento, destinata a proteggere la vittima, non può essere inferiore a sei mesi. Il mancato rispetto costituisce, di per sé, infrazione penale.
Il sig. Gueye e il sig. Salmerón Sánchez venivano condannati per maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne. Veniva loro inflitta la pena recante divieto di avvicinarsi alle loro vittime o di entrare in contatto con le medesime, per un periodo, rispettivamente di diciassette e sedici mesi. A distanza di alcuni giorni dalla loro condanna, il sig. Gueye e il sig. Salmerón Sánchez riprendevano la convivenza con le loro rispettive compagne. A causa dell'inosservanza della misura di allontanamento loro imposta, venivano arrestati e condannati. Entrambi impugnavano la condanna dinanzi alla Audiencia Provincial de Tarragona (Corte d'appello di Tarragona, Spagna). Nell'ambito di tali impugnazioni, le compagne dei due imputati si considerano vittime indirette della normativa spagnola. Infatti, le due donne sostengono di aver volontariamente proseguito la loro relazione con i loro rispettivi compagni, senza esservi costrette, in assenza di qualsivoglia necessità economica e che la coabitazione è stata riavviata su loro iniziativa.
Ciò premesso, l’Audiencia Provincial de Tarragona chiede, sostanzialmente, se la decisione quadro 2001/220/JAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 1 osti ad una normativa nazionale la quale, in caso di infrazioni commesse nell'ambito della sfera familiare, imponga imperativamente, nei confronti dell'autore delle violenze, una misura di allontanamento della vittima, senza prevedere la possibilità di prescinderne in esito ad una ponderazione delle circostanze della specie e, segnatamente, del desiderio della vittima di riprendere la relazione con l'autore del reato.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale sig.ra Kokott riconosce anzitutto che la misura di allontanamento imperativa si colloca nel crocevia tra la necessità di un'azione pubblica effettiva contro la violenza domestica ed il diritto della vittima al rispetto della propria vita privata e familiare. Nondimeno, essa ritiene che tale difficile questione di ponderazione dei differenti interessi in gioco non ricada nella sfera di applicazione della decisione quadro 2001/220.
A tal riguardo, la sig.ra Kokott sottolinea che la decisione quadro 2001/220 non disciplina, in via generale, tutti gli aspetti inerenti alla protezione della vittima, bensì quelli relativi alle garanzie procedurali del processo penale (quali il diritto ad essere sentiti, la deduzione delle prove, il diritto di ricevere informazioni, ecc.).
L'avvocato generale ritiene che la forma e la durata delle sanzioni che gli Stati membri possono prevedere in caso di violenza domestica non rientrano nella sfera delle garanzie procedurali e, conseguentemente, della decisione quadro. Conseguentemente, l'avvocato generale conclude affermando che l'adeguatezza di una sanzione penale, quale la misura di allontanamento sistematicamente prevista dal diritto spagnolo, non può essere esaminata alla luce della decisione quadro 2001/220.
L'avvocato generale esamina successivamente l'ampiezza del diritto della vittima ad essere sentita, riconosciuto dalla decisione quadro, e gli effetti di tale diritto sulla sanzione da disporre nei confronti dell'autore del reato.
A tal riguardo, la sig.ra Kokott precisa che il diritto della vittima ad essere sentita impone agli Stati membri di consentirle la possibilità di esprimere il proprio parere in merito all'irrogazione di una sanzione di allontanamento, qualora la vittima intrattenga con l'autore del reato una relazione personale stretta e qualora tale sanzione sia inoltre produttiva di effetti indiretti sulla sua vita privata e familiare. Al fine di garantire un effetto utile al diritto di essere sentiti, l'avvocato generale ritiene che debba essere consentito al giudice di tener conto della deposizione della vittima nel determinare la sanzione, sempre nel rispetto dei minimi e dei massimi di pena previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, tale esigenza non presuppone che l'irrogazione della sanzione sia soggetta alla discrezionalità della vittima e che il giudice competente sia vincolato alle valutazioni espresse da quest'ultima.
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1 Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/JAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1).