venerdì 13 maggio 2011

Le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato non impongono obblighi ai singoli

Sentenza nella causa C-410/09
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato non impongono obblighi ai singoli
Pertanto, l’assenza di pubblicazione di tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro non osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato vi si riferisca in una decisione destinata a un singolo
In forza dell’atto di adesione del 20031 gli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione all’Unione dei nuovi Stati membri e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea nelle lingue di questi Stati fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue degli Stati membri dell’epoca. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle undici lingue siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Ai sensi della direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)2, la Commissione pubblica orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato3, che le autorità nazionali di regolamentazione («ANR») tengono nel massimo conto per la definizione dei mercati rilevanti corrispondenti alle situazioni nazionali, in particolare dei mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.
La Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. («PTC») è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Polonia. Nel 2006, il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche, Polonia) ha considerato che la PTC disponesse di un potere significativo sul mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali e ha deciso di imporre a tale impresa taluni obblighi normativi.
Ritenendo che le linee direttrici del 2002, su cui si è basata tale decisione, non potessero esserle opposte, poiché non erano state pubblicate in lingua polacca nella GUUE, la PTC ha proposto un ricorso contro la decisione dell’ANR.
Investito di un ricorso per cassazione, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) chiede alla Corte di giustizia se l’atto di adesione del 2003 osti a che l’ANR polacca possa riferirsi alle linee direttrici del 2002 in una decisione con cui essa impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, qualora tali linee direttrici non siano state pubblicate nella GUUE nella lingua di tale Stato, sebbene quest'ultima sia una lingua ufficiale dell'Unione.La Corte ricorda anzitutto che un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione esige che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa essere opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza.
Essa chiarisce poi che l’atto di adesione del 2003 osta a che gli obblighi contenuti in una normativa dell’Unione che non è stata pubblicata nella GUUE nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.
La Corte esamina poi se, con il loro contenuto, le linee direttrici del 2002 impongano obblighi ai singoli. Essa rileva che tali linee direttrici enunciano i principi sui quali le ANR devono fondare la loro analisi dei mercati e dell’effettiva concorrenza, in applicazione del quadro normativo comune sulle comunicazioni elettroniche.
La Corte conclude che le linee direttrici del 2002 non contengono alcun obbligo che può essere imposto, direttamente o indirettamente, ai singoli. Pertanto, l’assenza di pubblicazione di tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in lingua polacca non osta a che l’ANR polacca vi si riferisca in una decisione destinata a un singolo.
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1 Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
3 Linee direttrici per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, C 165, pag. 6).