sabato 7 maggio 2011

In materia di concorrenza, solo la Commissione è competente per constatare l’assenza di una prassi abusiva sul mercato interno dell’Unione

Sentenza nella causa C-375/09


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Tele2 Polska sp. z o. o., divenuta Netia SA

In materia di concorrenza, solo la Commissione è competente per constatare l’assenza di una prassi abusiva sul mercato interno dell’Unione

Autorizzare le autorità nazionali garanti della concorrenza a prendere siffatte decisioni «negative» rischierebbe di ledere l’applicazione uniforme delle regole di concorrenza istituite dal Trattato

A norma del regolamento n. 1/2003 1, le autorità nazionali garanti della concorrenza («ANC») o le giurisdizioni nazionali, quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad una prassi abusiva vietata dall’art. 102 del Trattato, applicano anche le disposizioni di quest’ultimo. Applicando tale articolo in casi individuali, le ANC possono: ordinare la cessazione di un’infrazione, disporre misure cautelari, accettare impegni o infliggere ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale. Qualora ritengano, in base alle informazioni di cui dispongono, che non sussistono le condizioni per un divieto, esse possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

In seguito al procedimento nei confronti della Telekomunikacja Polska SA, il presidente dell’ANC polacca ha constatato che il comportamento di tale impresa non costituiva un abuso di posizione dominante. Di conseguenza ha adottato una decisione in applicazione del diritto nazionale nella quale si concludeva che l’impresa in parola non aveva attuato alcuna prassi restrittiva, mentre, circa la violazione del Trattato, quest’ultimo ha pronunciato un non luogo a provvedere.

La Tele2 Polska sp. z o. o., divenuta Netia SA – società concorrente della Telekomunikacja Polska SA – ha impugnato tale decisione. Adito con un ricorso per cassazione, il Sąd Najwyższy (Corte Suprema della Polonia) ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a che un’ANC, quando constata l’assenza di una prassi abusiva sul fondamento del suo diritto nazionale, adotti una decisione nella quale si conclude che le disposizioni del Trattato non sono state violate («decisione negativa»).

La Corte ricorda anzitutto che, al fine di garantire un’applicazione coerente delle regole di concorrenza negli Stati membri, è stato previsto dal regolamento n. 1/2003, nell’ambito del principio generale di leale cooperazione, un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza.

In secondo luogo, la Corte osserva che, qualora un'ANC ritenga, in base alle informazioni di cui dispone, che non sussistono le condizioni per un divieto, il regolamento indica chiaramente che la competenza della stessa autorità è limitata all’adozione di una decisione di non avere motivo di intervenire.

Il fatto di autorizzare le autorità nazionali garanti della concorrenza a prendere decisioni in cui si constata l’assenza di violazione delle disposizioni del Trattato concernenti l’abuso di posizione dominante rimetterebbe in questione il sistema di cooperazione istituito dal regolamento n. 1/2003 e lederebbe la competenza della Commissione.
Infatti una decisione negativa del genere sul merito rischierebbe di ledere l’applicazione uniforme delle regole di concorrenza istituite dal Trattato, che è uno degli obiettivi del regolamento, dal momento che essa potrebbe impedire alla Commissione di constatare successivamente che la prassi di cui trattasi costituisce un’infrazione a tali regole.


La Corte considera quindi che la constatazione dell’assenza di violazione del divieto degli abusi di posizione dominante è riservata alla Commissione, anche se una disposizione pertinente del Trattato è stata applicata in un procedimento condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Peraltro la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta alle disposizioni nazionali che prevedono, in siffatte circostanze, unicamente la possibilità, da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza, di adottare una decisione negativa sul merito.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.