domenica 17 aprile 2011

Una normativa nazionale non può vietare completamente ai dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage») - Sentenza nella causa C-119/09

Sentenza nella causa C-119/09 Una normativa nazionale non può vietare completamente ai dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»)
Un siffatto divieto, precluso dalla direttiva «servizi», costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri
La direttiva «servizi» 1 è intesa a realizzare un mercato dei servizi, libero e concorrenziale, per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell’Unione europea. A tal fine, essa prevede l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, quali i divieti assoluti di qualsiasi forma di comunicazione commerciale per le professioni regolamentate 2 che consenta di promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’immagine di un’impresa. La direttiva mira inoltre alla salvaguardia degli interessi dei consumatori migliorando la qualità dei servizi delle professioni regolamentate nel mercato interno.
Il codice francese di deontologia della professione di dottore commercialista/esperto contabile vieta a coloro che esercitano tale professione di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», vale a dire qualsiasi presa di contatto con un terzo che non l'abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi. La loro partecipazione a dibattiti, seminari o altre manifestazioni universitarie o scientifiche è autorizzata nei limiti in cui essi non compiano, in tale occasione, atti equiparabili a un «démarchage».
La Société fiduciaire ha adito il Conseil d'Etat (Francia) al fine di annullare tale normativa, ritenendo che il divieto ivi sancito fosse contrario alla direttiva «servizi».
Il Conseil d'Etat ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della citata direttiva, domandando se gli Stati membri possano vietare, in via generale, a coloro che esercitano una professione regolamentata – come quella di dottore commercialista/esperto contabile – di compiere atti di «démarchage».
Secondo la Corte, emerge anzitutto che, adottando la direttiva in parola, il legislatore dell’Unione ha cercato, da un lato, di porre fine ai divieti assoluti, per coloro che esercitano una professione regolamentata, di ricorrere alle comunicazioni commerciali, in qualunque forma effettuate. Dall'altro, esso ha inteso eliminare i divieti di ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale, quali, in particolare, la pubblicità, il marketing diretto o le sponsorizzazioni. Devono parimenti considerarsi quali divieti assoluti, preclusi dalla direttiva, le regole professionali che proibiscono di fornire, nell’ambito di uno o più mezzi di comunicazione, informazioni sul prestatore o sulla sua attività. Tuttavia, gli Stati membri rimangono liberi di prevedere divieti relativi al contenuto o alle modalità delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le professioni regolamentate, purché le regole previste siano giustificate e proporzionate al fine di assicurare l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione, nonché il segreto professionale.
La Corte analizza, poi, la portata della nozione di «démarchage» al fine di determinare se esso costituisca una «comunicazione commerciale» che uno Stato membro non può vietare, in via generale ed assoluta, in forza della direttiva.
Poiché il diritto dell'Unione non contiene una definizione legale della nozione di «démarchage», la Corte lo interpreta come una forma di comunicazione di informazioni destinata alla ricerca di nuovi clienti, che implica un contatto personalizzato tra il prestatore e il potenziale cliente, al fine di presentare a quest’ultimo un’offerta di servizi. Per tale motivo, esso può essere qualificato come marketing diretto. Il «démarchage» integra quindi una comunicazione commerciale ai sensi della direttiva.
Pertanto, la Corte risponde che il divieto per i dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», ossia di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi, può essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali, precluso dalla direttiva.
Infatti, il divieto, sancito in senso ampio dalla normativa francese, proibisce qualsiasi attività di promozione diretta e ad personam dei propri servizi, a prescindere dalla sua forma, dal suo contenuto o dai mezzi impiegati. Conseguentemente, tale divieto proibisce tutti i mezzi di comunicazione che consentono la sua attuazione.
Ne consegue che un divieto di tal genere deve essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali che configura, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri. Infatti, tale divieto può ledere maggiormente i professionisti provenienti dagli altri Stati membri, privandoli di un mezzo efficace di penetrazione del mercato francese.