venerdì 1 aprile 2011

Sentenza nella causa C-407/09 - La Grecia è condannata a pagare una somma forfettaria di 3 milioni di euro per la trasposizione tardiva della direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato

Sentenza nella causa C-407/09
Commissione / Grecia
La Grecia è condannata a pagare una somma forfettaria di 3 milioni di euro per la trasposizione tardiva della direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato
Le misure volte ad agevolare l’indennizzo contribuiscono alla realizzazione della libera circolazione delle persone e alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini dell’Unione che si spostano da uno Stato membro all’altro
La direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato1 ha lo scopo di introdurre un sistema di collaborazione diretto ad agevolare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Essa si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale, nel passato, ha già affermato2 che quando il diritto comunitario garantisce ad una persona fisica la libertà di spostarsi in un altro Stato membro, la tutela dell’integrità della medesima, allo stesso modo di quella dei cittadini e delle persone ivi residenti, costituisce il corollario di tale libertà di circolazione. Tale direttiva doveva essere trasposta dagli Stati membri entro il 1° luglio 2005.
La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un primo ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia per la mancata trasposizione di tale direttiva entro il termine impartito. Con una prima sentenza, pronunciata nel 20073, la Corte ha constatato che la Grecia aveva oltrepassato il termine per l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Nell’ottobre del 2009, dopo aver constatato che la Grecia non aveva ancora dato esecuzione a tale sentenza del 2007, la Commissione ha introdotto questo secondo ricorso per inadempimento. Essa ha proposto alla Corte di condannare la Grecia al versamento di una penalità di 72 532,80 euro per ogni giorno di ritardo (a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata pronunciata la sentenza nella presente causa e sino al giorno dell'esecuzione della sentenza del 2007) e di una somma forfettaria di 10 512 euro per ogni giorno di ritardo, per il periodo compreso tra la prima sentenza e la sentenza nella presente causa o l’eventuale adozione di misure di esecuzione, ove quest'ultima fosse intervenuta prima.
Il 18 dicembre 2009, la Grecia ha pubblicato una legge che assicura, secondo lo Stato stesso e la Commissione, l’esecuzione completa della sentenza del 2007. Di conseguenza, la Commissione ha rinunciato all’applicazione di una penalità.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che l’imposizione di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze sugli interessi privati e pubblici del difetto di esecuzione degli obblighi dello Stato membro e ciò in particolare quando l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo successivamente alla prima sentenza. Benché il Trattato4 non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, essa deve comunque essere avviata immediatamente e concludersi al più presto.
La Corte ricorda che, per statuire sulla domanda di imposizione di una somma forfettaria, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze caratterizzanti l’inadempimento contestato quali, in particolare, l’atteggiamento dello Stato membro, la durata e la gravità dell’infrazione.
Pertanto, essa constata che le autorità elleniche hanno risposto con notevole ritardo sia alla lettera di diffida, sia al parere motivato e che la durata dell’infrazione di 29 mesi - tra la data della prima sentenza e quella della pubblicazione della legge che ha adeguato la legislazione nazionale - è significativa. Essa ricorda che le difficoltà interne con cui si è giustificata la Grecia - in particolare quelle legate all’iter legislativo e allo svolgimento di elezioni anticipate - non possono essere accettate.
Peraltro, la Corte rileva la gravità dell’inadempimento, poiché esso pregiudica la realizzazione di una libertà fondamentale, ovvero la libera circolazione delle persone in uno spazio unico di libertà, di sicurezza e di giustizia. Dallo spirito della direttiva stessa emerge che la tutela dell’integrità fisica di un cittadino dell’Unione europea che si sposti da uno Stato membro ad un altro costituisce il corollario del diritto alla libera circolazione delle persone. Di conseguenza, le misure previste dalla direttiva volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato contribuiscono alla realizzazione di tale libertà.
La Corte constata, da una parte, che la Grecia ha posto fine all’inadempimento contestato. Dall’altra, essa tiene conto della capacità finanziaria di tale Stato membro, quale si presenta alla luce degli ultimi dati economici sottoposti alla sua valutazione.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte condanna la Grecia a versare una somma forfettaria di tre milioni di euro5 sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea» della Commissione.
__________________
1 Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).
2 Sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan.
3 Sentenza 18 luglio 2007, causa C-26/07, Commissione/Grecia.
4 Art. 228 CE, divenuto art. 260 TFUE.