domenica 17 aprile 2011

Una normativa nazionale non può vietare completamente ai dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage») - Sentenza nella causa C-119/09

Sentenza nella causa C-119/09 Una normativa nazionale non può vietare completamente ai dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»)
Un siffatto divieto, precluso dalla direttiva «servizi», costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri
La direttiva «servizi» 1 è intesa a realizzare un mercato dei servizi, libero e concorrenziale, per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell’Unione europea. A tal fine, essa prevede l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, quali i divieti assoluti di qualsiasi forma di comunicazione commerciale per le professioni regolamentate 2 che consenta di promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’immagine di un’impresa. La direttiva mira inoltre alla salvaguardia degli interessi dei consumatori migliorando la qualità dei servizi delle professioni regolamentate nel mercato interno.
Il codice francese di deontologia della professione di dottore commercialista/esperto contabile vieta a coloro che esercitano tale professione di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», vale a dire qualsiasi presa di contatto con un terzo che non l'abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi. La loro partecipazione a dibattiti, seminari o altre manifestazioni universitarie o scientifiche è autorizzata nei limiti in cui essi non compiano, in tale occasione, atti equiparabili a un «démarchage».
La Société fiduciaire ha adito il Conseil d'Etat (Francia) al fine di annullare tale normativa, ritenendo che il divieto ivi sancito fosse contrario alla direttiva «servizi».
Il Conseil d'Etat ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della citata direttiva, domandando se gli Stati membri possano vietare, in via generale, a coloro che esercitano una professione regolamentata – come quella di dottore commercialista/esperto contabile – di compiere atti di «démarchage».
Secondo la Corte, emerge anzitutto che, adottando la direttiva in parola, il legislatore dell’Unione ha cercato, da un lato, di porre fine ai divieti assoluti, per coloro che esercitano una professione regolamentata, di ricorrere alle comunicazioni commerciali, in qualunque forma effettuate. Dall'altro, esso ha inteso eliminare i divieti di ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale, quali, in particolare, la pubblicità, il marketing diretto o le sponsorizzazioni. Devono parimenti considerarsi quali divieti assoluti, preclusi dalla direttiva, le regole professionali che proibiscono di fornire, nell’ambito di uno o più mezzi di comunicazione, informazioni sul prestatore o sulla sua attività. Tuttavia, gli Stati membri rimangono liberi di prevedere divieti relativi al contenuto o alle modalità delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le professioni regolamentate, purché le regole previste siano giustificate e proporzionate al fine di assicurare l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione, nonché il segreto professionale.
La Corte analizza, poi, la portata della nozione di «démarchage» al fine di determinare se esso costituisca una «comunicazione commerciale» che uno Stato membro non può vietare, in via generale ed assoluta, in forza della direttiva.
Poiché il diritto dell'Unione non contiene una definizione legale della nozione di «démarchage», la Corte lo interpreta come una forma di comunicazione di informazioni destinata alla ricerca di nuovi clienti, che implica un contatto personalizzato tra il prestatore e il potenziale cliente, al fine di presentare a quest’ultimo un’offerta di servizi. Per tale motivo, esso può essere qualificato come marketing diretto. Il «démarchage» integra quindi una comunicazione commerciale ai sensi della direttiva.
Pertanto, la Corte risponde che il divieto per i dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», ossia di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi, può essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali, precluso dalla direttiva.
Infatti, il divieto, sancito in senso ampio dalla normativa francese, proibisce qualsiasi attività di promozione diretta e ad personam dei propri servizi, a prescindere dalla sua forma, dal suo contenuto o dai mezzi impiegati. Conseguentemente, tale divieto proibisce tutti i mezzi di comunicazione che consentono la sua attuazione.
Ne consegue che un divieto di tal genere deve essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali che configura, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri. Infatti, tale divieto può ledere maggiormente i professionisti provenienti dagli altri Stati membri, privandoli di un mezzo efficace di penetrazione del mercato francese.

Le attività professionali assoggettate a norme elaborate da un'organizzazione privata riconosciuta da uno Stato membro devono essere considerate attività non regolamentate da tale Stato membro - Sentenza nella causa C-424/09

Sentenza nella causa C-424/09 Le attività professionali assoggettate a norme elaborate da un'organizzazione privata riconosciuta da uno Stato membro devono essere considerate attività non regolamentate da tale Stato membro
Il riconoscimento, in un altro Stato membro, delle qualifiche relative a tali attività deve basarsi su un'esperienza professionale costante e regolare durante almeno 2 anni, che copra un insieme di attività che caratterizzano la professione
La direttiva sul riconoscimento dei diplomi1 prevede due meccanismi di riconoscimento dei diplomi, diversi a seconda che il richiedente possieda un diploma rilasciato da uno Stato membro che regolamenta questa professione, o che il richiedente abbia esercitato la professione a tempo pieno, per almeno due anni, in uno Stato membro che non la regolamenta.
Se in Grecia la professione di ingegnere ambientale è regolamentata dallo Stato, essa non lo è invece nel Regno Unito. L'esercizio della medesima in tale Stato è regolamentato in una certa misura dall’Engineering Council (organizzazione privata menzionata espressamente della direttiva 89/48). Per esercitare la professione di ingegnere non è obbligatorio essere membro di tale organizzazione.
La sig.ra Christina Toki, cittadina greca, ha ottenuto nel Regno Unito i titoli di «Bachelor of Engineering» e di «Master of Science» nel settore dell’ingegneria ambientale alla fine degli anni 90. Dal 1999 al 2002 ha lavorato presso l’Università di Portsmouth, nel dipartimento di ingegneria civile. Le sue attività comprendevano la ricerca, l’assistenza agli studenti nonché la valutazione della resa di un metodo d’avanguardia per il trattamento dei rifiuti in collaborazione con un’impresa privata specializzata in tale settore.
Ella ha poi chiesto che le venisse riconosciuto in Grecia il diritto di esercitare in tale Stato la professione di ingegnere ambientale, sulla base delle qualifiche e dell’esperienza acquisite nel Regno Unito. La sua domanda è stata respinta nel 2005 dal Consiglio per il riconoscimento dell’equivalenza professionale dei titoli di istruzione superiore (Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis SAEITTE), con la motivazione che ella non era membro a pieno titolo dell’Engineering Council e non possedeva, di conseguenza, il titolo di «Chartered Engineer».
La sig.ra Toki ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Grecia), che chiede alla Corte di giustizia di precisare le condizioni stabilite dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi quando si tratti di una professione regolamentata da parte di un'organizzazione privata quale l’Engineering Council, e il richiedente non ne sia membro a pieno titolo.
La Corte osserva, innanzitutto, che la legge greca di trasposizione nella direttiva ha l'effetto di escludere l'applicazione del meccanismo di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, quando l'interessato abbia acquisito la sua formazione in uno Stato membro in cui l'esercizio della professione è regolamentato non dallo Stato membro stesso, ma da organizzazioni private riconosciute da tale Stato membro. Orbene, per le professioni di cui trattasi, la Corte constata che è applicabile solo il meccanismo di riconoscimento che presuppone l'esercizio a tempo pieno per almeno due anni della professione. Tale meccanismo di riconoscimento è applicabile a prescindere dalla questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi.
La Corte elenca poi le tre condizioni che consentono di prendere in considerazione l'esperienza professionale.
In primo luogo, l’esperienza deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti. Tale criterio fornisce allo Stato ospitante garanzie paragonabili a quelle esistenti quando la professione è regolamentata dallo Stato membro di origine. Il contesto, organizzativo o statutario, o lo scopo, lucrativo o meno, dell'organismo in cui la professione è stata esercitata non è un fattore rilevante. È del pari irrilevante se la professione sia stata esercitata come lavoratore autonomo o subordinato.
In secondo luogo, il lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione nello Stato membro di origine. Non è necessario che esso copra la totalità delle attività che caratterizzano la professione. La valutazione delle attività rientranti in una professione determinata è una questione di fatto che dovrà essere risolta dalle autorità dello Stato membro ospitante, sotto il controllo dei giudici nazionali. Se nello Stato membro di origine la professione non è regolamentata occorrerà far riferimento alle attività professionali normalmente esercitate dai membri di tale professione nello Stato membro stesso.
In terzo luogo, la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella che si intende esercitare nello Stato membro ospitante. La direttiva fa riferimento a professioni che nello Stato membro di origine e in quello ospitante sono identiche o analoghe oppure, in certi casi, semplicemente equivalenti per quanto riguarda le attività in cui esse si estrinsecano.
La Corte afferma che le attività esercitate dalla sig.ra Toki, quali il lavoro di ricerca o l’assistenza agli studenti non costituiscono un esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale. Non si tratta dunque di un’esperienza professionale che deve essere presa in considerazione per il riconoscimento in Grecia delle qualifiche britanniche. Per contro, i lavori di valutazione effettuati in collaborazione con una società privata specializzata nelle tecnologie relative al trattamento dei rifiuti liquidi potrebbero costituire un esercizio effettivo della professione di cui trattasi. Ove dovesse essere dimostrato che la sig.ra Toki ha esercitato in modo effettivo la professione di ingegnere ambientale nel Regno Unito, occorrerebbe determinare poi se tale professione sia la stessa di quella che la sig.ra Toki ha chiesto di esercitare in Grecia. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovranno verificare tali elementi di fatto. 

La tassa sull’inquinamento romena gravante sui veicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro è in contrasto con il diritto dell’Unione - Sentenza nella causa C-402/09

La tassa sull’inquinamento romena gravante sui veicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro è in contrasto con il diritto dell’Unione
Essa produce l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione di veicoli usati acquistati in altri Stati membri
La normativa romena ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2008, una tassa sull’inquinamento in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania. Detta normativa non distingue tra veicoli fabbricati in detto Stato membro e quelli prodotti all’estero. Del pari, essa non distingue fra veicoli nuovi e veicoli usati.
Il sig. Ioan Tatu, cittadino romeno, risiede in Romania ed ha acquistato un’autovettura usata in Germania, nel luglio 2008, ad un prezzo di EUR 6 600. Questo veicolo aveva una cilindrata di 2 155 cm3 e rispettava lo standard di inquinamento Euro 2. Fabbricato nel 1997, è stato immatricolato in Germania nello stesso anno.
Per poter immatricolare il veicolo in Romania, il sig. Tatu ha dovuto pagare RON 7 595 (quasi EUR 2 200), a titolo della tassa sull’inquinamento. Ritenendo che la tassa sia in contrasto con il diritto dell’Unione, ha richiesto la restituzione della somma versata. Egli sostiene che la tassa è incompatibile con il diritto dell’Unione poiché è riscossa su tutti i veicoli usati importati in Romania provenienti da un altro Stato membro e immatricolati per la prima volta in Romania, mentre essa non viene riscossa su veicoli similari già immatricolati in Romania, in occasione della loro rivendita come veicoli usati.
Il Tribunalul Sibiu (Tribunale di Sibiu, Romania), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se detta normativa sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione vieta a ciascun Stato membro di gravare i prodotti degli altri Stati membri con imposizioni interne, superiori a quelle gravanti sui prodotti nazionali similari. Tale divieto mira a garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne sotto il profilo della concorrenza fra i prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e quelli importati.
La Corte osserva poi che il regime di tassazione stabilito dalla normativa romena non distingue né tra i veicoli a seconda della loro provenienza, né tra i proprietari degli stessi a seconda della loro cittadinanza. Infatti, la tassa è dovuta indipendentemente dalla cittadinanza del proprietario del veicolo, dallo Stato membro in cui esso è stato prodotto e dal fatto che il veicolo stesso sia stato acquistato sul mercato nazionale o sia stato importato.
Tuttavia, anche se le condizioni di una discriminazione diretta non sono soddisfatte, un’imposizione interna può essere indirettamente discriminatoria a causa dei suoi effetti.
Al fine di stabilire se la tassa crei una discriminazione indiretta fra gli autoveicoli usati importati e gli autoveicoli usati similari già presenti sul territorio nazionale, la Corte esamina in primo luogo se essa sia neutra sotto il profilo della concorrenza tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari, precedentemente immatricolati sul territorio nazionale e soggetti, in occasione di detta immatricolazione, alla tassa considerata. In secondo luogo, essa esamina la neutralità della tassa tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore della tassa, vale a dire il 1° luglio 2008.
Per quanto concerne il primo aspetto della neutralità della tassa, la Corte ricorda che sussiste violazione del diritto dell’Unione quando l’importo della tassa sul veicolo usato importato eccede l’importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale.
A questo proposito, la Corte constata che la normativa romena è conforme al diritto dell’’Unione poiché prende in considerazione, nel calcolo della tassa di immatricolazione, il deprezzamento del veicolo e garantisce quindi che detta tassa non superi l’importo residuo incorporato nel valore dei veicoli usati similari immatricolati precedentemente sul territorio nazionale e soggetti alla tassa in occasione della loro immatricolazione.
Per contro, per quanto concerne il secondo aspetto della neutralità della tassa, la Corte constata che la normativa romena produce l’effetto che i veicoli usati importati e caratterizzati da vetustà e usura notevoli sono gravati – malgrado l’applicazione di una riduzione elevata dell’importo della tassa per tenere conto del loro deprezzamento – da una tassa che può rasentare il 30% del loro valore commerciale. Viceversa, i veicoli similari, posti in vendita sul mercato nazionale dell'usato, non lo sono.
In tali circostanze, la normativa romena produce l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri.
Orbene, il diritto dell’Unione, anche se non impedisce agli Stati membri di introdurre nuove imposte, obbliga ciascuno Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse sugli autoveicoli in modo che esse non producano l’effetto di favorire la vendita dei veicoli usati nazionali e di scoraggiare così l’importazione di veicoli usati similari.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.

Il divieto di contraffazione disposto da un giudice nazionale operante in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione - Sentenza nella causa C-235/09

Sentenza nella causa C-235/09 
Il divieto di contraffazione disposto da un giudice nazionale operante in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione
Una misura coercitiva – quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte) – intesa a garantire il rispetto di tale divieto produce effetti, in linea di principio, in questo stesso territorio
Il regolamento sul marchio comunitario 1 istituisce un regime comunitario dei marchi che conferisce alle imprese il diritto di acquisire marchi comunitari che beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti nell'intero territorio dell'Unione.
Per assicurare tale protezione, il regolamento prevede che gli Stati membri designino nei loro territori «tribunali dei marchi comunitari» competenti per le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale le consente, per quelle relative alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta l'esistenza di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emette un’ordinanza che vieta al contraffattore la prosecuzione di tali atti. Esso prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l’osservanza di tale divieto.
La società Chronopost SA è titolare dei marchi comunitario e francese «WEBSHIPPING», depositati nel 2000 e registrati, in particolare, per servizi di logistica e di trasmissione di informazioni, nonché per la raccolta e distribuzione di posta e la gestione di servizi di corriere espresso. Malgrado tale registrazione, la DHL Express France SAS (succeduta alla DHL International SA) ha utilizzato il medesimo termine per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile principalmente tramite Internet.
Con sentenza in data 15 marzo 2006, il Tribunal de grande instance di Parigi (Francia) – operante in veste di tribunale dei marchi comunitari – ha condannato la DHL Express France per contraffazione del marchio francese WEBSHIPPING, senza però statuire sulla contraffazione del marchio comunitario. La Cour d’appel di Parigi, adita dalla Chronopost, ha confermato tale pronuncia il 9 novembre 2007, ed ha vietato alla DHL, a pena di astreinte, la prosecuzione dell'uso dei segni «WEBSHIPPING» e «WEB SHIPPING». Tuttavia, essa non ha accolto la domanda della Chronopost volta ad estendere gli effetti del divieto all'intero territorio dell'Unione. Detto giudice ha dunque limitato gli effetti del divieto al solo territorio francese. La DHL ha proposto ricorso per cassazione. Tale ricorso è stato respinto, ma, poiché la Chronopost aveva proposto ricorso incidentale contro la limitazione territoriale del divieto e dell’astreinte, la Cour de cassation ha reputato necessario interrogare la Corte di giustizia in merito a tale questione.
La Corte risponde dichiarando, in primo luogo, che il regolamento deve essere interpretato nel senso che un divieto disposto da un giudice nazionale operante in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione.
La Corte rileva, infatti, che la portata territoriale di un divieto disposto da un tribunale dei marchi comunitari risulta determinata da due elementi, costituiti, l'uno, dalla competenza territoriale di tale tribunale e, l'altro, dal diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario. Da un lato, la competenza territoriale del tribunale dei marchi ha carattere esclusivo e riguarda tutte le azioni di contraffazione e, se la legge nazionale le consente, quelle relative alla minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. Tale tribunale è quindi competente, in particolare, a conoscere degli atti di contraffazione verificatisi nel territorio di qualsiasi Stato membro. Pertanto, la sua competenza si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione.
Dall'altro lato, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione, nel quale i marchi comunitari beneficiano di una protezione uniforme e producono i loro effetti.
Infatti, il marchio comunitario presenta un carattere unitario, che mira a proteggere in modo uniforme in tutto il territorio dell'Unione il diritto conferito dal marchio stesso dinanzi al rischio di contraffazioni. Al fine di garantire tale protezione uniforme, il divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione emesso da un tribunale dei marchi comunitari deve estendersi, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione.
Tuttavia, la portata territoriale del divieto può essere limitata in alcuni casi. Infatti, il diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario viene conferito al titolare affinché egli possa assicurarsi che tale marchio sia in grado di adempiere le funzioni sue proprie 2. Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio.
Di conseguenza, qualora un tribunale dei marchi comunitari constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio dell’Unione – segnatamente a motivo del fatto che il soggetto richiedente il provvedimento di divieto ha circoscritto la portata territoriale della propria azione giudiziale, oppure perché il convenuto fornisce prove che dimostrano che l’uso del segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici –, il tribunale predetto deve limitare la portata territoriale del divieto che emette.
In secondo luogo, la misura coercitiva disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale produce effetti anche negli Stati membri diversi da quello cui tale giudice appartiene.
La Corte ricorda che le misure coercitive, come ad esempio un’astreinte (sanzione pecuniaria da pagare in caso di inottemperanza al divieto), ordinate da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale mirano a garantire il rispetto di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione da esso pronunciato. Per giunta, tali misure possono essere efficaci soltanto se producono effetti nel medesimo territorio nel quale produce effetti lo stesso provvedimento giurisdizionale di divieto.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del divieto, qualora venga adito un tribunale di uno Stato membro nel quale il divieto è stato violato, tale giudice deve riconoscere e far eseguire la decisione accompagnata da misure coercitive secondo le regole e le modalità previste dal proprio diritto interno. Infatti, in virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri e i loro giudici sono tenuti ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di cui i singoli sono titolari in forza del diritto dell'Unione 3.
Nel caso in cui il diritto dello Stato membro non preveda misure coercitive analoghe a quelle disposte dal tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro che ha pronunciato il divieto, il tribunale adito deve realizzare l'obiettivo di repressione facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente pronunciato.

Sentenza nelle cause riunite C-288/09 e C-289/09 I decoder con disco rigido – quali lo Sky+ box – devono essere classificati, a fini doganali, come «set-top boxes» con funzione di comunicazione e non come apparecchi per la registrazione

Sentenza nelle cause riunite C-288/09 e C-289/09
I decoder con disco rigido – quali lo Sky+ box – devono essere classificati, a fini doganali, come «set-top boxes» con funzione di comunicazione e non come apparecchi per la registrazione
Di conseguenza, essi beneficiano di un’esenzione dai dazi doganali e non devono essere soggetti ad un’aliquota del 13,9%
Il diritto dell’Unione fissa le aliquote dei dazi doganali applicabili agli oggetti importati da un paese terzo all’interno dell’Unione europea. Così, nella nomenclatura combinata, pubblicata ogni anno dalla Commissione, sono riportati un sistema di classificazione dei prodotti e la tariffa applicabile a ciascuna categoria. Le note esplicative di tale nomenclatura – anch’esse pubblicate dalla Commissione – forniscono ulteriori indicazioni sulla classificazione dei prodotti.
La nomenclatura combinata è basata sul sistema armonizzato di classificazione delle merci a livello internazionale, di cui riprende, in gran parte, le voci di classificazione.
La British Sky Broadcasting, principale fornitore dei servizi di televisione digitale satellitare nel Regno Unito, importa un ricevitore di televisione satellitare denominato «Sky+ box», fabbricato per la Sky dalla società Pace. Esso è dotato di una funzione di comunicazione e contiene un disco rigido che consente al consumatore finale di registrare programmi trasmessi dalla Sky.
La Sky e la Pace hanno contestato le decisioni dei Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (autorità doganali britanniche) di classificare lo Sky+ box come apparecchio per la registrazione, conformemente alle note esplicative della nomenclatura combinata. Le società ritengono che lo Sky+ box debba essere classificato come «set-top box» con funzione di comunicazione. Gli apparecchi per la registrazione sono soggetti ad un’aliquota di dazi doganali del 13,9%, mentre i «set-top boxes» beneficiano di un’esenzione da dazi.
Il First-tier Tribunal (Tax Chamber), investito di tali questioni, interroga la Corte di giustizia sulla classificazione appropriata dello Sky+ box.
Nella sua odierna sentenza, la Corte risponde che i decoder dotati di disco rigido, quali lo Sky+box, devono essere classificati come «set-top boxes» con funzione di comunicazione e non come apparecchi per la registrazione.
La Corte rammenta che per quanto attiene agli apparecchi elettrici, quelli che compiono più funzioni e che potrebbero essere classificati in categorie diverse vanno classificati in base alla funzione principale che li caratterizza.
I decoder del tipo dello Sky+ box sono venduti a fornitori di servizi televisivi, come la Sky, che li mettono a disposizione dei loro clienti affinché questi possano accedere ai loro programmi.
Conseguentemente, nell’abbonarsi presso un fornitore quale la Sky, il consumatore è motivato soprattutto dalla possibilità di accedere ai programmi televisivi proposti e, per fare ciò, deve necessariamente procurarsi un «set-top box» come lo Sky+ box. La possibilità di registrare i programmi televisivi ricevuti, di cui questo modello è inoltre dotato, è solamente un servizio supplementare. Quando sceglie questo prodotto, il consumatore non cerca prima di tutto una funzione di registrazione, ma piuttosto una funzione di decodifica dei segnali televisivi, anche se la possibilità di registrare o la quantità di ore di programmi registrabile può influire sulla sua scelta. Ciò è dimostrato dal fatto che lo Sky+ box non permette di registrare contenuti video provenienti da un’altra sorgente esterna (un ricevitore televisivo, una videocamera o un apparecchio per la videoregistrazione), non può riprodurre contenuti video da supporti esterni – quali DVD o videocassette – e non consente di registrare contenuti video su simili supporti esterni.
Pertanto, lo Sky+ box è principalmente destinato alla ricezione di segnali televisivi, funzione che è inerente all'apparecchio. Essa costituisce quindi la sua funzione principale, mentre la funzione di registrazione è solamente secondaria.
Conseguentemente, le note esplicative della nomenclatura combinata, sulle quali i Commissioners hanno basato la loro decisione, devono essere disattese su questo punto. 

Il Tribunale conferma l’ammenda di 10,20 milioni di euro inflitta alla Visa per il suo rifiuto di ammettere la Morgan Stanley in qualità di membro del suo circuito Sentenza nella causa T-461/07

Il Tribunale conferma l’ammenda di 10,20 milioni di euro inflitta alla Visa per il suo rifiuto di ammettere la Morgan Stanley in qualità di membro del suo circuito
Sentenza nella causa T-461/07

Con decisione del 3 ottobre 2007 1, la Commissione ha inflitto un'ammenda pari a 10,20 milioni di euro alla Visa International e alla Visa Europe, imprese che gestiscono e coordinano il circuito internazionale di pagamento mediante carta Visa, per il loro comportamento anticoncorrenziale sul mercato detto «dell’acquisizione», vale a dire quello dell’offerta, ai commercianti, di servizi che consentono loro di accettare transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito differito.
Il comportamento controverso verteva sul rifiuto, tra marzo 2000 e settembre 2006, di accettare la sede europea della Morgan Stanley nell’ambito della regione «Unione europea» della Visa International, quindi nell'ambito della Visa Europe, in quanto la Morgan Stanley era all'epoca proprietaria del circuito Discover Card, considerato un concorrente del circuito Visa.
Nel settembre 2006 è intervenuto un accordo tra la Visa Europe e la Morgan Stanley, che riconosceva a quest'ultima la qualifica di membro del circuito. Di conseguenza, la Morgan Stanley ha ritirato la denuncia che aveva presentato alla Commissione. Sebbene l’infrazione sia cessata, la Commissione ha deciso di infliggere un'ammenda alla Visa International e alla Visa Europe considerato che l’impresa era stata esclusa dal mercato inglese dell’acquisizione, per un periodo di sei anni e mezzo.
Secondo la Commissione, il comportamento controverso ha avuto la conseguenza di impedire a un concorrente potenziale di inserirsi in un mercato caratterizzato da un elevato grado di concentrazione. Essa si è segnatamente fondata sul fatto che il rifiuto opposto alla Morgan Stanley non le aveva soltanto impedito di fornire servizi per l’accettazione delle transazioni effettuate con carte Visa, ma altresì servizi per le transazioni realizzate con carte MasterCard, dal momento che i commercianti preferiscono concludere un contratto unico che riguardi l'insieme delle loro transazioni.
In seguito, la Visa International e la Visa Europe hano adito il Tribunale chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione e, in subordine, la soppressione o la riduzione dell'ammenda.
In primo luogo, al fine di dimostrare che il loro rifiuto di accettare la Morgan Stanley quale membro del circuito non comportava l’esclusione dal mercato dell'acquisizione, la Visa International e la Visa Europe hanno rilevato il fatto che la Morgan Stanley sarebbe potuta intervenire sul mercato dell’acquisizione concludendo un «accordo di facciata» con un istituto finanziario membro di Visa, che poteva fungere da interfaccia tra il circuito e la Morgan Stanley.
Il Tribunale ricorda che la conclusione di un siffatto accordo è un elemento del contesto economico e giuridico che avrebbe dovuto, se del caso, essere preso in considerazione nell’eventualità in cui avesse costituito una possibilità reale e concreta per la Morgan Stanley di entrare sul mercato di cui trattasi e di fare concorrenza alle imprese ivi stabilite. Tuttavia, nelle circostanze di specie, il Tribunale rileva che la Commissione aveva potuto validamente escludere una tale possibilità alla luce, in particolare, della difficoltà che la Morgan Stanley avrebbe riscontrato nel trovare un partner di facciata.
Il Tribunale respinge poi l’argomentazione della Visa International e della Visa Europe relativa al fatto che la Commissione avrebbe sottostimato l’intensità della concorrenza effettivamente esistente sul mercato dell’acquisizione.
Da una parte, esso sottolinea che seguendo una tale argomentazione si perverrebbe a condizionare l’analisi degli effetti del comportamento controverso sulla concorrenza potenziale all’esame del grado di concorrenza attualmente esistente sul mercato rilevante, il che è in contraddizione con la giurisprudenza secondo la quale l’esame delle condizioni di concorrenza su un determinato mercato si fonda non solo sulla concorrenza attuale che si fanno le imprese già presenti, ma anche sulla concorrenza potenziale.
Dall’altra parte, il Tribunale osserva che il mercato dell'acquisizione, all'epoca dei fatti, era caratterizzato da un elevato grado di concentrazione ed era in via di consolidamento, dal momento che talune grandi banche e società di trattamento internazionali tendevano a rilevare l’attività di acquisitori di dimensioni inferiori desiderosi di abbandonare tale mercato. In tale contesto, la Commissione poteva giustamente ritenere che l’ingresso di un nuovo attore avrebbe consentito di intensificare la concorrenza.
Infine, l’esame della fondatezza della qualificazione come concorrente potenziale applicata alla Morgan Stanley ha rappresentato l’occasione per il Tribunale di ricordare i criteri pertinenti di tale definizione. Sebbene l’intenzione di un’impresa di inserirsi nel mercato di cui trattasi possa essere eventualmente considerata pertinente, l’elemento essenziale sul quale una siffatta qualificazione deve fondarsi è costituito dalla sua capacità di inserirsi nel detto mercato. Nel caso di specie, il Tribunale conclude che poiché, da una parte la capacità della Morgan Stanley di inserirsi nel mercato dell'acquisizione non è contestata e, dall’altra parte, l’ipotesi di un ingresso della Morgan Stanley sul mercato di cui trattasi non rivestiva carattere puramente teorico, la Commissione non è incorsa in errore di diritto nel qualificare la Morgan Stanley come potenziale concorrente.
Il Tribunale respinge anche tutti gli altri argomenti invocati dalla Visa International e dalla Visa Europe. Di conseguenza, l'ammenda inflitta alle imprese è mantenuta a 10,20 milioni di euro.
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1 Decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C (2007) 4471 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/D1/37860 – Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe).



Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-70/10 Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón, un provvedimento che ordina ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio e di blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale lede, in linea di principio, i diritti fondamentali

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-70/10
Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón, un provvedimento che ordina ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio e di blocco delle comunicazioni elettroniche per tutelare i diritti di proprietà intellettuale lede, in linea di principio, i diritti fondamentali
Per essere ammissibile, un provvedimento di questo tipo dovrebbe rispettare le condizioni per la limitazione all’esercizio dei diritti previste dalla Carta dei diritti fondamentali. In particolare, dovrebbe essere basato su un fondamento normativo che soddisfi i requisiti della «qualità della legge» in questione
In forza della normativa nazionale, i competenti giudici belgi possono ingiungere la cessazione di qualsiasi lesione ad un diritto di proprietà intellettuale. In particolare, è previsto che, qualora un terzo si avvalga dei servizi di un intermediario per cagionare tale tipo di lesione, i giudici sono autorizzati ad adottare un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di tale intermediario.
La Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Società belga degli autori, compositori ed editori) (Sabam) ha chiesto l'adozione di un provvedimento provvisorio nei confronti della Scarlet Extended SA, un fornitore di accesso ad Internet (FAI). La Sabam richiedeva, innanzitutto, che si dichiarasse l'esistenza di lesioni al diritto d'autore relativo alle opere musicali appartenenti al suo repertorio, cagionate dallo scambio non autorizzato, mediante servizi forniti dalla Scarlet, di file elettronici musicali, realizzato, in particolare, tramite software peer-to-peer. La Sabam domandava inoltre che fosse ingiunto alla Scarlet, a pena ammenda, di far cessare tali lesioni, rendendo impossibile o paralizzando qualsiasi forma di invio o di ricevimento da parte dei suoi clienti, mediante software peer-to-peer, di file contenenti un'opera musicale senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti.
Con sentenza 26 novembre 2004 l'esistenza di tali lesioni al diritto d'autore è stata riconosciuta. Previo svolgimento di una perizia, con una seconda sentenza pronunciata il 29 giugno 2007, la Scarlet è stata condannata a far cessare tali lesioni del diritto d'autore rendendo impossibile qualsiasi forma di invio o di ricevimento da parte dei suoi clienti, mediante un software peer-to-peer, in particolare, di file elettronici contenenti un'opera musicale del repertorio della Sabam, e ciò entro un termine di sei mesi 1, a pena di un'ammenda giornaliera di € 2500 in caso di inottemperanza alla sentenza.
La Scarlet ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) che deve decidere se confermare il provvedimento adottato contro la Scarlet. In questo contesto, la Cour d’appel de Bruxelles chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione, e in particolare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali, consentano ad un giudice nazionale di emettere, in forma di ingiunzione, un provvedimento che ordini ad un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio e di blocco di tutte le comunicazioni elettroniche.
Nelle conclusioni di data odierna, l'avvocato generale constata che il sistema da predisporre deve garantire, in primo luogo, il filtraggio di tutte le comunicazioni di dati che transitano sulla rete della Scarlet onde individuare quelle che implicano una lesione del diritto d'autore. Mediante tale filtraggio il sistema deve garantire, in secondo luogo, il blocco delle comunicazioni che comportano effettivamente una violazione del diritto d'autore, sia a livello della richiesta che a livello dell'invio.
L’avvocato generale Cruz Villalón ritiene che il provvedimento di ingiunzione rivesta pertanto la forma di un obbligo generale destinato a essere esteso, a lungo termine, in modo permanente a tutti i fornitori di accesso a Internet. L'avvocato generale sottolinea in particolare che il provvedimento colpisce in modo duraturo un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche senza tener conto del loro rapporto contrattuale con la Scarlet né del loro Stato di residenza. Infatti, il sistema deve poter essere in grado di bloccare qualsiasi invio da un utente di Internet abbonato alla Scarlet ad un altro utente - abbonato o meno alla Scarlet e residente o meno in Belgio - di qualsiasi file che si suppone arrechi pregiudizio a un diritto di cui la Scarlet cura la gestione, la raccolta e la tutela. Inoltre, esso deve anche consentire di bloccare il ricevimento da parte di qualsiasi utente di Internet abbonato alla Scarlet di ogni file che leda il diritto d'autore e provenga da qualsiasi altro utente. Per di più, tale provvedimento sarebbe applicato in abstracto e a titolo preventivo, ossia senza che siano stati preventivamente constatati un'effettiva lesione o un rischio di lesione imminente ad un diritto di proprietà intellettuale.
L'avvocato generale precisa inoltre che il provvedimento in esame si presenta come un nuovo obbligo. Infatti, il provvedimento imporrebbe alla Scarlet un’obbligazione di risultato per quanto riguarda la tutela dei diritti d'autore protetti dalla Sabam, mediante il sistema istituito, e ciò a pena di ammenda. Inoltre esso porrebbe a suo carico i costi per la creazione del sistema di filtraggio e di blocco. In tal modo, attraverso il sistema da predisporre, la responsabilità giuridica ed economica della lotta allo scarico illegale di opere piratate su Internet sarebbe largamente delegata ai fornitori di accesso a Internet.
Muovendo da queste caratteristiche, l'avvocato generale Cruz Villalón giunge alla conclusione che la predisposizione di un tale sistema di filtraggio e di blocco si risolve in una limitazione del diritto al rispetto del segreto delle comunicazioni e del diritto alla protezione dei dati personali, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali. L'applicazione di un tale sistema limiterebbe inoltre anche la libertà d'informazione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali.
L'avvocato generale ricorda tuttavia che la Carta dei diritti fondamentali riconosce la possibilità di una limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà da essa garantiti, a condizione, in particolare, che siffatta limitazione sia «prevista dalla legge». In virtù della giurisprudenza sviluppata in materia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'avvocato generale Cruz Villalón ritiene che una limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà garantite dalla Carta dei diritti fondamentali debba basarsi su un fondamento normativo che risponda ai requisiti relativi alla «qualità della legge» in questione. Pertanto, dal suo punto di vista, una limitazione dei diritti e delle libertà degli utenti di Internet come quella oggetto di questa causa sarebbe ammissibile solo se si basasse su un fondamento normativo nazionale accessibile, chiaro e prevedibile.
Orbene, secondo l'avvocato generale non si può considerare che l'obbligo a carico dei fornitori di accesso a Internet di predisporre, a loro spese, il sistema di filtraggio e di blocco in questione sia stato previsto in modo espresso, tempestivo, chiaro e preciso nella disposizione di legge belga in questione. Infatti, l'obbligo imposto ai fornitori di accesso a Internet è alquanto singolare, da una parte, e «nuovo», o addirittura inatteso, dall'altra. L'avvocato generale sottolinea che, peraltro, né il sistema di filtraggio, destinato ad essere applicato sistematicamente e in modo universale, permanente e perpetuo, né il meccanismo di blocco, che può essere attivato senza che sia prevista la possibilità per le persone che lo subiscono di contestarlo o di opporvisi, sono corredati da sufficienti garanzie.
Di conseguenza, l'avvocato generale propone alla Corte di giustizia di dichiarare che il diritto dell'Unione vieta ad un giudice nazionale di emanare, sulla base di una disposizione di legge belga, un provvedimento che ordini ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale fornitore e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi (in particolare mediante l'impiego di software peer-to-peer) per individuare, nella sua rete, la circolazione dei file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale un terzo affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il loro trasferimento, a livello della richiesta o in occasione dell'invio. 

venerdì 1 aprile 2011

Sentenza nella causa T-33/09 NELL'AMBITO DI UN RECUPERO DI UNA PENALITÀ FISSATA DALLA CORTE, LA COMMISSIONE NON PUƠ VALUTARE LA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza nella causa T-33/09
Portogallo / Commissione
NELL'AMBITO DI UN RECUPERO DI UNA PENALITÀ FISSATA DALLA CORTE, LA COMMISSIONE NON PUƠ VALUTARE LA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Corte e la Commissione era tenuta ad avviare un nuovo procedimento per inadempimento
Con sentenza 14 ottobre 20041, la Corte di giustizia ha dichiarato l'inadempimento del Portogallo agli obblighi ad esso incombenti, non avendo abrogato la sua normativa nazionale che subordina alla prova della colpa o del dolo la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell'Unione nel settore degli appalti pubblici2. Ritenendo che il Portogallo non si fosse conformato a detta sentenza, la Commissione ha proposto, il 7 febbraio 2006, un nuovo ricorso diretto alla fissazione di una penalità. Con sentenza 10 gennaio 20083, la Corte ha dichiarato che il Portogallo non si era conformato alla sua prima sentenza del 2004, non essendo ancora stata abrogata la normativa nazionale contestata. La Corte, pertanto, ha condannato il Portogallo a pagare alla Commissione una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 2004, a partire dal giorno della pronuncia della sentenza, il 10 gennaio 2008.
Nel frattempo, il 31 dicembre 2007, il Portogallo ha adottato la legge n. 67/2007, entrata in vigore il 30 gennaio 2008, che ha abrogato la normativa nazionale e ha introdotto un nuovo regime di risarcimento dei danni causati dallo Stato. La Commissione, tuttavia, ha considerato che detta legge non costituiva una misura di esecuzione adeguata e completa della sentenza del 2004. Essa ha ritenuto che questo nuovo regime risarcitorio non adattasse l'ordinamento giuridico portoghese agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva relativa ai procedimenti di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il Portogallo ha quindi adottato la legge n. 31/2008, che modifica la legge n. 67/2007, pur affermando che quest'ultima conteneva già tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2004. La legge n. 31/2008è entrata in vigore il 18 luglio 2008.
Nella sua decisione 25 novembre 2008, la Commissione ha rilevato che la legge n. 67/2007 non costituiva un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004 e che le autorità nazionali si erano conformate alla sentenza della Corte solo con l'adozione della legge n. 31/2008. Essa, di conseguenza, ha reclamato al Portogallo il pagamento della penalità per un totale di EUR 3.665.088 per il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008. Il Portogallo, ritenendo che l'ordinamento giuridico portoghese fosse conforme alla sentenza del 2004 dal 30 gennaio 2008 – data di entrata in vigore della legge n. 67/2007 – ha contestato la decisione della Commissione che fissava l'importo totale dell'ammenda e ha chiesto al Tribunale di annullarla.
Nella sentenza emessa in data odierna, il Tribunale annulla la decisione della Commissione.
Il Tribunale, anzitutto, si pronuncia sulla sua competenza a statuire sul presente ricorso. Esso constata che il diritto dell'Unione non stabilisce le modalità di esecuzione di una sentenza per inadempimento della Corte che condanna uno Stato membro a pagare una penalità alla Commissione. Del pari, il diritto dell'Unione non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione nell'ambito dell'esecuzione di una siffatta sentenza. Tuttavia, il Tribunale constata che spetta alla Commissione recuperare le somme che sarebbero dovute al bilancio dell’Unione in esecuzione di una sentenza della Corte. Esso, pertanto, si ritiene competente ad esaminare un ricorso proposto contro una decisione della Commissione che fissa l'importo dovuto dallo Stato membro a titolo di una penalità. Il Tribunale precisa che, nell'esercizio di tale competenza, non può, cionondimeno, invadere la competenza esclusiva riservata alla Corte ad esaminare un inadempimento di uno Stato membro ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
Inoltre, quanto alla fondatezza del ricorso, il Tribunale ricorda che dalla sentenza del 2008 discende che spettava al Portogallo abrogare la normativa nazionale controversa per conformarsi alla sentenza del 2004 e che la penalità sarebbe dovuta fino a tale data. Orbene, tale normativa è stata abrogata dalla legge n. 67/2007, entrata in vigore il 30 gennaio 2008. Ciononostante, la Commissione si è rifiutata di considerare che l'inadempimento era cessato in tale data e ha sostenuto che la cessazione stessa era avvenuta il 18 luglio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 31/2008. Il Tribunale dichiara che, in tal modo, la Commissione ha violato il dispositivo della sentenza del 2008 e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione.
Infine, il Tribunale respinge l'argomento della Commissione secondo cui quest'ultima avrebbe avuto l'obbligo di verificare se il regime giuridico attuato in seguito all'adozione della legge n. 67/2007 costituisse una trasposizione adeguata del diritto dell'Unione. Infatti, una siffatta valutazione, da un lato, rientra nella competenza esclusiva della Corte, e, dall'altro, eccede un controllo diretto a determinare se la normativa nazionale sia effettivamente stata o meno abrogata. Di conseguenza, il Tribunale afferma che la Commissione non poteva decidere, nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del 2008, che la legge n. 67/2007 non era conforme al diritto dell'Unione e, successivamente, trarne conseguenze per il calcolo della penalità decisa dalla Corte. Qualora rilevasse che il regime giuridico introdotto da detta legge non costituiva una trasposizione corretta del diritto dell'Unione, la Commissione avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento per inadempimento.
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1 Sentenza della Corte 14 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione/Portogallo.
2 Obbligo risultante dagli artt. 1°, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
3 Sentenza della Corte 10 gennaio 2008, causa C-70/06, Commissione/Portogallo.
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IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.


Sentenza nella causa C-96/09 P La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale riguardante la registrazione del segno «BUD» come marchio comunitario e gli chiede di statuire nuovamente

Sentenza nella causa C-96/09 P
Anheuser-Busch Inc. / Budĕjovický Budvar
La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale riguardante la registrazione del segno «BUD» come marchio comunitario e gli chiede di statuire nuovamente
Un’indicazione geografica tutelata in uno Stato membro può impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto nel caso in cui essa venga effettivamente utilizzata in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una parte rilevante di tale Stato
Il regolamento sul marchio comunitario 1 prevede che un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale possa precludere la registrazione di un marchio comunitario.
Tra il 1996 e il 2000, la fabbrica di birra americana Anheuser-Busch ha chiesto all'Ufficio dei marchi comunitari (UAMI) la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo e denominativo BUD per alcuni tipi di prodotti, tra i quali le birre.
La fabbrica di birra ceca Budĕjovický Budvar ha proposto alcune opposizioni contro la registrazione del marchio comunitario per la totalità dei prodotti richiesti. L'impresa ceca invocava l'esistenza della denominazione «bud» quale tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi dell'Accordo di Lisbona 2 e, dall'altro, in Austria a norma dei trattati bilaterali conclusi tra tale Stato e l'ex Repubblica socialista cecoslovacca 3.
L’UAMI ha interamente respinto le opposizioni proposte dalla Budĕjovický Budvar, segnatamente a motivo del fatto che le prove fornite dall'impresa ceca riguardo all'utilizzo della denominazione d'origine «bud» in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo erano insufficienti.
La Budĕjovický Budvar ha adito il Tribunale di primo grado, il quale ha annullato le decisioni dell’UAMI che avevano rigettato le opposizioni proposte da tale società 4. Il Tribunale ha constatato che l’UAMI era incorso in errori di diritto riguardanti la tutela dei diritti anteriori e l'utilizzo della denominazione in questione.
La Anheuser-Busch ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un'impugnazione contro la sentenza del Tribunale.
Con la sua sentenza in data odierna, la Corte constata che la sentenza del Tribunale contiene un triplice errore di diritto.
La Corte rileva, anzitutto, che il Tribunale è incorso in errore là dove ha affermato che, per dimostrare la portata non puramente locale del segno «bud», era sufficiente che tale segno fosse tutelato in vari Stati. La Corte rileva a questo proposito che, anche se l'ambito geografico della protezione del segno in questione è più che locale, tale circostanza può impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto nel caso in cui tale segno venga effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una parte rilevante del territorio in cui esso è tutelato. La Corte precisa inoltre che l'utilizzo nel traffico commerciale deve essere valutato in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il segno beneficia di una tutela.
Successivamente la Corte constata che il Tribunale è altresì incorso in un errore là dove ha ritenuto che il regolamento non richiedesse che il segno «bud» avesse costituito oggetto di utilizzazione nel suo territorio di protezione e che l’utilizzazione in un territorio diverso da quello nel quale il segno è tutelato possa essere sufficiente per impedire la registrazione di un nuovo marchio, anche in caso di assenza di qualsiasi utilizzo nel territorio di protezione. In tale contesto, la Corte sottolinea che è soltanto nel territorio di protezione del segno – indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o soltanto di una parte di tale territorio – che i diritti esclusivi collegati al segno possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.
Infine, la Corte rileva che, affermando che l'utilizzo del segno nel traffico commerciale doveva essere dimostrato soltanto per il periodo antecedente alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio e non, al più tardi, per quello precedente la data di deposito di tale domanda, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore di diritto. Infatti, tenuto conto, in particolare, del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la sua pubblicazione, il criterio della data di deposito della domanda è maggiormente idoneo a garantire che l’uso invocato del segno sia un uso reale e non un’iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio. Inoltre, per regola generale, un utilizzo del segno effettuato esclusivamente o in gran parte nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di tale domanda non sarà sufficiente per dimostrare che tale segno ha costituito oggetto di utilizzo nel traffico commerciale comprovante che esso riveste una portata sufficiente.
La Corte, pur rigettando gli altri motivi invocati dalla Anheuser-Busch nella sua impugnazione, annulla parzialmente la sentenza del Tribunale nella misura in cui questa è viziata dai tre errori di diritto così constatati. Poiché lo stato degli atti non consente una definizione della controversia ad opera della Corte, quest'ultima rinvia la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova decisione.
________________
1 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
2 Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 13172, pag. 205).
3 Trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e delle altre denominazioni richiamanti la provenienza di prodotti agricoli e industriali firmato l'11 giugno 1976 tra l'Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca, nonché l'accordo bilaterale relativo all'esecuzione di tale trattato.
4 Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budĕjovický Budvar/UAMI; v. anche CS 95/08.




La Corte conferma le decisioni della Commissione con cui sono state inflitte ammende, rispettivamente, di 10 milioni di euro alla ArcelorMittal Luxembourg e di 3,17 milioni di euro alla ThyssenKrupp Nirosta per i loro comportamenti anticoncorrenziali

Sentenza nella cause riunite C-201/09 P ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e C-216/09 P Commissione/ArcelorMittal Luxembourg; C-352/09 P ThyssenKrupp Nirosta/Commissione
La Corte conferma le decisioni della Commissione con cui sono state inflitte ammende, rispettivamente, di 10 milioni di euro alla ArcelorMittal Luxembourg e di 3,17 milioni di euro alla ThyssenKrupp Nirosta per i loro comportamenti anticoncorrenziali
La Commissione può applicare, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, regole procedurali adottate sulla base del Trattato CE ad infrazioni al Trattato CECA
Nel 1994, la Commissione infliggeva ammende alle imprese che avevano partecipato ad un’intesa sul mercato delle travi in acciaio, tra le quali figurava la Arcelor Mittal Luxembourg (già ARBED). La Commissione adottava tale decisione 1 sulla base del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), che prevedeva un regime di concorrenza particolare per il settore siderurgico.
Sulla base del Trattato medesimo la Commissione sanzionava, con decisione emanata nel 1998 2, la ThyssenKrupp Nirosta (già ThyssenKrupp Stainless) per la sua partecipazione ad un’intesa nel settore dei prodotti piatti in acciaio inossidabile ( extra di lega).
Dette decisioni, contestate da parte delle due imprese interessate, venivano annullate dal Tribunale e dalla Corte di giustizia, rispettivamente, nel 2003 e nel 2005, per violazioni dei diritti della difesa 3.
La Commissione decideva, successivamente, di avviare nuovi procedimenti riguardanti le stesse infrazioni al Trattato CECA. Così, con decisione 8 novembre 2006 4, la Commissione riteneva che la ArcelorMittal Luxembourg e le sue controllate avessero partecipato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991, ad una serie di accordi e di pratiche concordate aventi ad oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione delle quote e lo scambio di informazioni sul mercato interessato. La Commissione infliggeva loro a tal titolo un’ammenda di 10 milioni di euro.
Per quanto attiene alla ThyssenKrupp, la Commissione riteneva, con decisione 20 dicembre 2006 5, che detta società avesse violato le norme in materia di concorrenza avendo modificato ed applicato, in modo concertato, i valori di riferimento della formula di calcolo di un extra di lega, e le infliggeva, a tal titolo, un’ammenda di 3,17 milioni di euro.
In dette nuove decisioni la Commissione applicava norme sostanziali del Trattato CECA, giunto peraltro a scadenza il 23 luglio 2002, considerato che i fatti avevano avuto luogo anteriormente a tale data. Per contro, quanto alle regole procedurali ed alla propria competenza per disporre le sanzioni inflitte, la Commissione si basava su una normativa emanata, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del Trattato CE 6.
Il Tribunale, adito dal gruppo ArcelorMittal e dalla ThyssenKrupp, annullava la decisione della Commissione riguardante le controllate della ArcelorMittal Luxembourg, in considerazione dell’intervenuta prescrizione dell’infrazione nei loro confronti. Esso respingeva peraltro tutti i motivi dedotti dalla società controllante ArcelorMittal Luxembourg 7e dalla ThyssenKrupp 8
Dinanzi alla Corte, dette due società contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, la Commissione poteva loro legittimamente infliggere un’ammenda per le infrazioni commesse anteriormente alla scadenza del Trattato medesimo, sulla base del combinato disposto di norme sostanziali del Trattato CECA e di norme procedurali e di competenza adottate successivamente, sulla base del Trattato CE.
Anzitutto, per quanto attiene alla competenza della Commissione, la Corte ritiene che sarebbe contrario alla finalità nonché alla coerenza dei Trattati e inconciliabile con la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione il fatto che l’istituzione fosse priva di status per garantire l’uniforme applicazione delle norme risultanti dal Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest’ultimo.
La Corte ha poi precisato che le esigenze relative ai principi della certezza del diritto ed alla tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali previste dal Trattato CECA. In tal senso, quest’ultimo prevedeva, all’epoca dei fatti, un fondamento normativo chiaro per le sanzioni inflitte, ragion per cui le imprese non potevano ignorare le conseguenze derivanti dal proprio comportamento.
In particolare, la Corte ritiene che, considerato che i Trattati definivano, già prima della data dei fatti, le infrazioni nonché la natura e l’importanza delle sanzioni che potevano essere loro inflitte, un’impresa diligente non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze derivanti dal proprio comportamento, né fare affidamento sul fatto che la successione del contesto normativo del Trattato CE a quello del Trattato CECA avrebbe prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione.
Per quanto attiene al fondamento normativo per l’adozione delle sanzioni e delle regole procedurali applicabili, la Corte rammenta che le sanzioni devono basarsi su un fondamento normativo in vigore al momento della loro adozione. Parimenti, si presume, in linea generale, che le regole procedurali si applichino dal momento della loro entrata in vigore.
La Corte, da un lato, conclude che la competenza della Commissione per infliggere le ammende ben risultava dalle norme adottate sulla base del Trattato CE e che il procedimento doveva essere condotto secondo le norme medesime. Dall’altro,essa rileva che la normativa sostanziale che stabiliva la sanzione applicabile era effettivamente quella del Trattato CECA.
Conseguentemente, la Corte respinge i motivi e gli argomenti dedotti dalla ArcelorMittal Luxembourg e dalla ThyssenKrupp e conferma le sentenze del Tribunale.
______________
1 Decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi.
2 Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 – Extra di lega).
3 Sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C-176/99 P, ARBED/Commissione, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless e a./Commisisone; sentenza della Corte 14 luglio 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P ThyssenKrupp/Commissione.
4 Decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi di acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi di acciaio).
5 Decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (caso COMP/F/39.234 – Extra di lega, riadozione).
6 Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato.
7 Sentenza del Tribunale 31 marzo 2009 causa T-405/06, ArcelorMittal e a./Commissione.
8 Sentenza del Tribunale 1° luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless/Commissione.


Sentenza nella causa C-407/09 - La Grecia è condannata a pagare una somma forfettaria di 3 milioni di euro per la trasposizione tardiva della direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato

Sentenza nella causa C-407/09
Commissione / Grecia
La Grecia è condannata a pagare una somma forfettaria di 3 milioni di euro per la trasposizione tardiva della direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato
Le misure volte ad agevolare l’indennizzo contribuiscono alla realizzazione della libera circolazione delle persone e alla tutela dell’integrità fisica dei cittadini dell’Unione che si spostano da uno Stato membro all’altro
La direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato1 ha lo scopo di introdurre un sistema di collaborazione diretto ad agevolare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Essa si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale, nel passato, ha già affermato2 che quando il diritto comunitario garantisce ad una persona fisica la libertà di spostarsi in un altro Stato membro, la tutela dell’integrità della medesima, allo stesso modo di quella dei cittadini e delle persone ivi residenti, costituisce il corollario di tale libertà di circolazione. Tale direttiva doveva essere trasposta dagli Stati membri entro il 1° luglio 2005.
La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un primo ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia per la mancata trasposizione di tale direttiva entro il termine impartito. Con una prima sentenza, pronunciata nel 20073, la Corte ha constatato che la Grecia aveva oltrepassato il termine per l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
Nell’ottobre del 2009, dopo aver constatato che la Grecia non aveva ancora dato esecuzione a tale sentenza del 2007, la Commissione ha introdotto questo secondo ricorso per inadempimento. Essa ha proposto alla Corte di condannare la Grecia al versamento di una penalità di 72 532,80 euro per ogni giorno di ritardo (a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata pronunciata la sentenza nella presente causa e sino al giorno dell'esecuzione della sentenza del 2007) e di una somma forfettaria di 10 512 euro per ogni giorno di ritardo, per il periodo compreso tra la prima sentenza e la sentenza nella presente causa o l’eventuale adozione di misure di esecuzione, ove quest'ultima fosse intervenuta prima.
Il 18 dicembre 2009, la Grecia ha pubblicato una legge che assicura, secondo lo Stato stesso e la Commissione, l’esecuzione completa della sentenza del 2007. Di conseguenza, la Commissione ha rinunciato all’applicazione di una penalità.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che l’imposizione di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze sugli interessi privati e pubblici del difetto di esecuzione degli obblighi dello Stato membro e ciò in particolare quando l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo successivamente alla prima sentenza. Benché il Trattato4 non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, essa deve comunque essere avviata immediatamente e concludersi al più presto.
La Corte ricorda che, per statuire sulla domanda di imposizione di una somma forfettaria, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze caratterizzanti l’inadempimento contestato quali, in particolare, l’atteggiamento dello Stato membro, la durata e la gravità dell’infrazione.
Pertanto, essa constata che le autorità elleniche hanno risposto con notevole ritardo sia alla lettera di diffida, sia al parere motivato e che la durata dell’infrazione di 29 mesi - tra la data della prima sentenza e quella della pubblicazione della legge che ha adeguato la legislazione nazionale - è significativa. Essa ricorda che le difficoltà interne con cui si è giustificata la Grecia - in particolare quelle legate all’iter legislativo e allo svolgimento di elezioni anticipate - non possono essere accettate.
Peraltro, la Corte rileva la gravità dell’inadempimento, poiché esso pregiudica la realizzazione di una libertà fondamentale, ovvero la libera circolazione delle persone in uno spazio unico di libertà, di sicurezza e di giustizia. Dallo spirito della direttiva stessa emerge che la tutela dell’integrità fisica di un cittadino dell’Unione europea che si sposti da uno Stato membro ad un altro costituisce il corollario del diritto alla libera circolazione delle persone. Di conseguenza, le misure previste dalla direttiva volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato contribuiscono alla realizzazione di tale libertà.
La Corte constata, da una parte, che la Grecia ha posto fine all’inadempimento contestato. Dall’altra, essa tiene conto della capacità finanziaria di tale Stato membro, quale si presenta alla luce degli ultimi dati economici sottoposti alla sua valutazione.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte condanna la Grecia a versare una somma forfettaria di tre milioni di euro5 sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea» della Commissione.
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1 Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).
2 Sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan.
3 Sentenza 18 luglio 2007, causa C-26/07, Commissione/Grecia.
4 Art. 228 CE, divenuto art. 260 TFUE.