domenica 27 marzo 2011

Uno Stato membro non può subordinare l’apertura di grandi esercizi commerciali a considerazioni economiche quali l’incidenza sul commercio al dettaglio preesistente o il livello d’insediamento dell’impresa sul mercato

Uno Stato membro non può subordinare l’apertura di grandi esercizi commerciali a considerazioni economiche quali l’incidenza sul commercio al dettaglio preesistente o il livello d’insediamento dell’impresa sul mercato
Considerazioni di tale genere non sono idonee a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento
Considerando che la libertà di stabilimento osti alla normativa che fissa le condizioni d’insediamento dei grandi esercizi commerciali nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna 1, la Commissione europea ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento contro la Spagna.
La normativa spagnola instaura un regime di autorizzazione previa che si applica a qualsiasi apertura di un esercizio commerciale di grandi dimensioni nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna. In forza di esso si limitano le zone d’insediamento disponibili per nuove strutture e le superfici di vendita. Inoltre, l’autorizzazione ai nuovi esercizi è concessa unicamente qualora sia stato verificato che non vi siano ripercussioni sui piccoli esercizi preesistenti.
Nella sua odierna sentenza la Corte dichiara che la normativa spagnola, considerata nel suo insieme, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Essa, infatti, ha l’effetto di ostacolare e di scoraggiare l’esercizio, da parte di operatori economici di altri Stati membri, delle loro attività nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna, e pertanto di incidere sul loro stabilimento nel mercato spagnolo.
La Corte ricorda tuttavia che restrizioni alla libertà di stabilimento, come quella in discussione, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso. Fra tali motivi imperativi figurano, tra gli altri, la protezione dell’ambiente, la razionale gestione del territorio, nonché la tutela dei consumatori. Per contro, finalità di natura puramente economica non possono costituire un motivo imperativo di interesse generale. Ciò premesso, la Corte procede a verificare se talune delle disposizioni spagnole possano essere giustificate.
Le limitazioni attinenti all’ubicazione e alle dimensioni dei grandi esercizi commerciali
La Corte dichiara che la Spagna è venuta meno agli obblighi derivanti dal principio della libertà di stabilimento avendo adottato e mantenuto in vigore le disposizioni della disciplina catalana che: 1) vietano l’insediamento di grandi esercizi commerciali al di fuori degli agglomerati urbani di un numero limitato di comuni 2; 2) limitano l’insediamento di nuovi ipermercati alle province nelle quali l’offerta commerciale esistente non sia ritenuta eccessiva 3, e 3) impongono che tali nuovi ipermercati non assorbano oltre il 9% della spesa per beni di largo consumo o oltre il 7% della spesa per beni non di uso corrente.
Sebbene restrizioni concernenti la localizzazione e le dimensioni dei grandi esercizi commerciali appaiano mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi di razionale gestione del territorio e di protezione dell’ambiente fatti valere dalla Spagna, la Corte constata ciò nondimeno che lo Stato non ha esposto elementi sufficienti per illustrare le ragioni per le quali le restrizioni sarebbero necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Pertanto, tenuto conto dell’assenza di spiegazioni e della significativa incidenza delle limitazioni sulla possibilità di aprire grandi esercizi commerciali in Catalogna, la Corte stabilisce che le restrizioni all’ubicazione e alle dimensioni dei grandi esercizi commerciali non sono giustificate.
Le condizioni per ottenere l’autorizzazione all’apertura di grandi esercizi commerciali
A tale riguardo, la disciplina nazionale prevede l’obbligo per le autorità pubbliche di tenere conto dell’esistenza di strutture commerciali nella zona interessata, nonché degli effetti dell’insediamento di un nuovo esercizio commerciale sull’assetto commerciale di tale zona. La normativa catalana impone del pari alle autorità pubbliche di redigere, nel contesto della procedura di rilascio dell’autorizzazione, una relazione sul livello d’insediamento del richiedente l’autorizzazione sul suo mercato.
Imponendo i due requisiti, l’autorizzazione è subordinata al rispetto di soglie massime attinenti al livello d’insediamento e all’incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di là delle quali è impossibile aprire grandi esercizi commerciali. Considerazioni di questo genere, di natura puramente economica, non possono, a giudizio della Corte, costituire un motivo imperativo di interesse generale e, pertanto, giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento. Di conseguenza, relativamente alle condizioni per ottenere l’autorizzazione necessaria per l’apertura di grandi esercizi commerciali, la Corte conclude che il principio della libertà di stabilimento non ammette le disposizioni nazionali e catalane che richiedono il rispetto di soglie massime attinenti al livello d’insediamento dell’impresa richiedente l’autorizzazione e all’incidenza del nuovo esercizio commerciale sugli esercizi al dettaglio preesistenti.
Infine, nell’iter della procedura per l’autorizzazione all’apertura di grandi esercizi commerciali, la normativa impone di consultare il Comitato per le strutture commerciali, incaricato di stilare una relazione che tenga conto in particolare della razionale gestione del territorio e della protezione dell’ambiente. Riguardo a tale questione, la Corte dichiara che il principio della libertà di stabilimento non ammette la previsione catalana che disciplina la composizione del Comitato per le strutture commerciali in modo tale da garantire la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente, ma non prevede la rappresentanza delle associazioni attive nel settore della protezione dell’ambiente e dei gruppi d’interesse per la tutela dei consumatori.
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1 Alcune delle condizioni in questione sono stabilite da una legge nazionale, altre dalla normativa regionale catalana.
2 Infatti, i grandi esercizi commerciali possono essere stabiliti solo negli agglomerati urbani dei comuni capoluogo o la cui popolazione sia superiore a 25 000 abitanti o persone a questi assimilabili a causa dei flussi turistici.
3 Relativamente al 2009 l’offerta commerciale è stata ritenuta eccessiva in 37 delle 41 province della Comunità autonoma di Catalogna.
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IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.