mercoledì 9 marzo 2011

Un’autorità giudiziaria nazionale non è tenuta a sopportare le spese sostenute da un testimone sentito, su richiesta dell’autorità stessa, dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro

Un’autorità giudiziaria nazionale non è tenuta a sopportare le spese sostenute da un testimone sentito, su richiesta dell’autorità stessa, dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro
In una fattispecie del genere, infatti, l’assunzione di prove in un altro Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali
Il regolamento (CE) n. 1206/20011 prevede che, se un giudice di uno Stato membro (autorità giudiziaria richiedente) chiede al giudice competente di un altro Stato membro (autorità giudiziaria richiesta) di procedere ad un atto istruttorio - quale, ad esempio, l’audizione di un testimone - quest’ultimo giudice dà esecuzione alla richiesta conformemente al proprio diritto nazionale.
In base al diritto irlandese un testimone è obbligato a comparire dinanzi ad un’autorità giudiziaria solo se gli venga versata una previa indennità per le spese di viaggio («viaticum»).
Nel 2009 il sig. Weryński ha proposto un ricorso dinanzi allo Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (tribunale distrettuale di Varsavia, Polonia) contro la Mediatel 4B spólka z o. o., sua ex datrice di lavoro, per ottenere il risarcimento dei danni relativo ad un patto di non concorrenza. Nell’ambito di tale procedimento, il giudice polacco ha richiesto al giudice irlandese, la Dublin Metropolitan District Court, l’audizione di un testimone. L'autorità giudiziaria richiesta ha subordinato, tuttavia, l’audizione del testimone al pagamento, da parte dell’autorità giudiziaria richiedente, di un’indennità di EUR 40, da versare ai testimoni in base al diritto irlandese.
Il giudice polacco chiede alla Corte di giustizia se debba ritenersi tenuto ad accollarsi le spese sostenute dal testimone sentito dall’autorità giudiziaria irlandese, vuoi sotto forma di un anticipo, vuoi sotto forma di successivo rimborso delle spese.
Relativamente al versamento all’autorità giudiziaria richiesta un anticipo dell’indennità per i testimoni, la Corte sottolinea che la facoltà di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove deve essere limitata a situazioni eccezionali ben definite. Ne consegue che i motivi per i quali l’esecuzione di una richiesta del genere può essere rifiutata sono quelli tassativamente elencati nel regolamento. Quest’ultimo, tuttavia, non prevede la richiesta di un anticipo per l’audizione di un testimone. L’autorità giudiziaria richiesta non aveva dunque il diritto di subordinare lo svolgimento di un’audizione di un testimone al previo versamento di un anticipo a titolo dell’indennità per i testimoni. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria richiedente non era tenuta a pagare l’anticipo.
Quanto al rimborso da parte dell’autorità giudiziaria richiedente delle indennità per i testimoni, il regolamento stabilisce che per l’esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.
La Corte precisa che per «tasse» si devono intendere le somme percepite dall’autorità giudiziaria per la sua attività, mentre per «spese» si devono intendere le somme versate dall’autorità giudiziaria a terzi nel corso del procedimento, in particolare a periti o a testimoni. Le indennità versate ad un testimone sentito dall’autorità giudiziaria richiesta rientrano quindi nella nozione di spese ai sensi del regolamento n. 1206/2001.
La Corte ricorda che il regolamento ha come obiettivo il semplice, efficiente e rapido svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle prove. Pertanto, l’assunzione, da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, delle prove in un altro Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali.
Un obbligo per l’autorità giudiziaria richiedente di rimborsare le spese può dunque sussistere unicamente se può applicarsi una delle eccezioni previste dal regolamento. Non sono tuttavia ivi menzionate le indennità per i testimoni.
La Corte dichiara quindi che un’autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo o al successivo rimborso dell’indennità riconosciuta al testimone interrogato.