giovedì 10 marzo 2011

Un segno composto esclusivamente da cifre può essere registrato come marchio comunitario

Un segno composto esclusivamente da cifre può essere registrato come marchio comunitario
Tuttavia, trattandosi di un’indicazione descrittiva del contenuto delle pubblicazioni oggetto della domanda di registrazione presentata dalla Technopol, il segno «1000» è privo di carattere distintivo
Secondo il regolamento sul marchio comunitario 1, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, comprese le cifre, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, come, ad esempio, la specie, la qualità o la quantità.
Nel 2005, l’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., editore polacco di opuscoli e di periodici contenenti, in particolare, parole crociate e giochi, ha presentato dinanzi all’UAMI (l’Ufficio dei marchi comunitari) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno «1000». L’UAMI ha respinto tale domanda. Ha affermato che il suddetto segno poteva designare il contenuto delle pubblicazioni della Technopol e che, comunque, non era distintivo, perché verrebbe percepito dal consumatore come l’elogio di dette pubblicazioni e non come un’indicazione di provenienza.
La Technopol ha impugnato la decisione dell’UAMI dinanzi al Tribunale di primo grado. Nella propria sentenza del novembre 2009 2, il Tribunale ha confermato la decisione dell’UAMI, ritenendo che il segno «1000» rinvii ad una quantità e, dei rispetto ai prodotti oggetto della domanda di registrazione, sarà percepito dal pubblico di riferimento, immediatamente e senza altra riflessione, come una descrizione delle caratteristiche dei prodotti stessi, segnatamente la quantità di pagine nonché di opere, informazioni e giochi raccolti, o la classificazione gerarchica dei riferimenti contenuti. La Technopol ha allora impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte rammenta, anzitutto, che uno degli interessi generali del regolamento sul marchio comunitario consiste nell’assicurare che segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono simili prodotti o servizi.
Inoltre, per poter negare la registrazione di un segno costituito esclusivamente da cifre con la motivazione che esso designa una quantità, si deve ragionevolmente prevedere che, agli occhi degli ambienti interessati, la quantità indicata da tali cifre caratterizzi i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione.
Il Tribunale ha correttamente dichiarato che quando una domanda di registrazione ha ad oggetto, in particolare, una categoria di prodotti il cui contenuto è facilmente e tipicamente designato dalla quantità delle sue unità – come, nel caso di specie, periodici contenenti in particolare parole crociate – è ragionevole prevedere che un segno costituito da cifre sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di detta quantità e dunque di una caratteristica di tali prodotti.
Quanto all’argomento dedotto dalla Technopol secondo cui l’UAMI non avrebbe seguito la propria prassi anteriore, la Corte sottolinea che l’Ufficio, nell’ambito dell’esame delle domande di registrazione, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi, con particolare attenzione, se occorra o meno decidere nello stesso senso. Ciò posto, è necessario che l’esame di ogni domanda di registrazione sia rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Nel caso di specie è risultato che, contrariamente alle domande di registrazione di marchi presentate in precedenza per segni costituiti da cifre, la presente domanda di registrazione era in contrasto con uno degli impedimenti alla registrazione enunciati nel regolamento sul marchio comunitario.
Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Technopol.