mercoledì 9 marzo 2011

Prendere in considerazione il sesso dell’assicurato quale fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione

Prendere in considerazione il sesso dell’assicurato quale fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione
La regola dei premi e delle prestazioni unisex si applicherà a partire dal 21 dicembre 2012
La direttiva 2004/113/CE 1 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
In linea di principio, essa vieta di prendere in considerazione il criterio del sesso per calcolare i premi e le prestazioni assicurative dei contratti di assicurazione conclusi dopo il 21 dicembre 2007 (termine ultimo per la trasposizione della direttiva). Essa prevede però un’eccezione 2 in virtù della quale gli Stati membri possono, a partire da tale data, autorizzare delle deroghe alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basano i loro calcoli sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Le deroghe sono consentite solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la regola dei premi e delle prestazioni unisex. Cinque anni dopo il termine ultimo per la trasposizione della direttiva, ossia il 21 dicembre 2012, gli Stati membri devono riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della direttiva.
La Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e due privati cittadini hanno adito la Cour constitutionnelle belga con un ricorso volto all’annullamento della legge belga che ha trasposto la direttiva. Nell’ambito di tale ricorso il giudice belga ha chiesto alla Corte di giustizia di esaminare la validità della deroga prevista dalla direttiva in rapporto a norme di diritto superiore e più precisamente alla luce del principio della parità tra uomini e donne sancito dal diritto dell’Unione.
Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea anzitutto che, ai sensi dell’art. 8 TFUE, l’Unione mira, nelle sue azioni, ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. Nella realizzazione progressiva di tale parità spetta al legislatore dell’Unione stabilire il momento del proprio intervento, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni economiche e sociali nell’Unione stessa. La Corte precisa poi che è in questo senso che il legislatore dell’Unione ha disposto, nell’ambito della direttiva, che le differenze nei premi e nelle prestazioni risultanti dall’utilizzo del sesso come fattore nel calcolo dei medesimi dovevano essere abolite entro e non oltre la data del 21 dicembre 2007. Tuttavia, poiché al momento dell’adozione della direttiva costituiva pratica diffusa, nella fornitura dei servizi assicurativi, l’utilizzo di fattori attuariali correlati al sesso, il legislatore era legittimato a mettere in atto l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex in modo graduale, con opportuni periodi transitori.
La Corte ricorda che la direttiva derogava alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex, da essa stessa stabilita, concedendo agli Stati membri la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
Tale facoltà verrà riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto di una relazione della Commissione; tuttavia, dal momento che nella direttiva manca una norma in merito alla durata di applicazione di tali differenze, gli Stati membri che hanno fatto uso della facoltà suddetta sono autorizzati a consentire agli assicuratori di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo.
In tali circostanze esiste, a giudizio della Corte, un rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dalla direttiva sia permessa dal diritto dell’Unione a tempo indefinito. Pertanto, una disposizione che consenta agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini e deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio.
Di conseguenza, la Corte dichiara che, nel settore dei servizi assicurativi, la deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex è invalida con effetto alla data del 21 dicembre 2012.