giovedì 10 marzo 2011

La fornitura di pasti pronti per il consumo immediato negli stand di ristorazione o nei foyer dei cinema costituisce di norma una cessione di beni

La fornitura di pasti pronti per il consumo immediato negli stand di ristorazione o nei foyer dei cinema costituisce di norma una cessione di beni
In tal caso, i pasti preparati per essere consumati immediatamente costituiscono «prodotti alimentari» soggetti ad aliquota IVA ridotta
La sesta direttiva IVA 1 distingue la «cessione di un bene» dalla «prestazione di servizi» e le assoggetta, in linea di principio, all’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro. La direttiva autorizza tuttavia gli Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta per talune categorie di cessioni di beni o di prestazioni di servizi. In applicazione di tale deroga, la normativa tedesca prevede un’aliquota IVA ridotta per le cessioni di beni che costituiscano vendite di «prodotti alimentari».
Il sig. Bog vendeva nei mercati settimanali bevande e piatti preparati, pronti per il consumo – in particolare, salsicce e patatine fritte – in tre identici chioschi-bar mobili. Questi veicoli disponevano di un’area protetta perché le vivande potessero essere consumate in loco (causa C-497/09). La CinemaxX gestisce cinema in varie città tedesche. Gli spettatori possono acquistare non soltanto dolciumi e bibite, ma anche porzioni, di varie dimensioni, di pop-corn e di «tortilla chips» («nachos») da consumare nel foyer o all’interno delle sale di proiezione (causa C-499/09). Il sig. Lohmeyer ha gestito, dal 1996 al 1999, vari stand di ristorazione specificamente destinati al consumo di piatti sul posto nonché uno stand per grigliate. Vi vendeva piatti pronti per il consumo: salsicce alla griglia, salsicce al curry, hot-dog, patatine fritte, bistecche, punte di petto, spiedini, costolette, ecc. (causa C-501/09). La Fleischerei Nier è una società che gestisce una macelleria e svolge servizio di catering (rosticceria a domicilio). Nell’ambito di tale attività fornisce piatti ordinati dai clienti in recipienti caldi e chiusi, mettendo inoltre a disposizione della clientela, su richiesta, stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio (causa C-502/09).
In queste quattro controversie, le parti menzionate hanno dichiarato, nella rispettiva dichiarazione IVA, le operazioni di vendita delle vivande e dei pasti come soggette all’aliquota IVA ridotta. Le autorità tributarie tedesche rispettivamente competenti hanno contestato tali dichiarazioni ritenendo che le operazioni di fornitura di pasti in loco avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota IVA normale. In tale contesto, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), che deve dirimere le cause, chiede alla Corte di giustizia se tali diverse attività di fornitura di vivande o di cibi pronti destinati al consumo immediato costituiscano una «cessione di beni» o una «prestazione di servizi». Nell’ipotesi in cui tali attività costituissero una cessione di beni, il giudice tedesco chiede se possano essere qualificate come vendite di «prodotti alimentari».
Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che la sesta direttiva istituisce un sistema comune di IVA fondato segnatamente su una definizione uniforme delle operazioni imponibili. Al fine di determinare se un’operazione complessa unica debba essere qualificata come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi» occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui l’operazione si svolge, per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti.
Orbene, per quanto riguarda le attività oggetto delle cause C-497/09, C-499/09 e C-501/09, vale a dire la vendita, in chioschi-bar mobili o in stand di ristorazione, di salsicce, patatine fritte e altri cibi pronti per essere immediatamente consumati caldi, la Corte osserva che l’elemento predominante è quello di una cessione di beni, poiché l’attività è costituita dalla cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato, mentre la loro preparazione, sommaria e standardizzata, è intrinsecamente connessa agli stessi. Inoltre, la messa a disposizione di installazioni che consentono a un numero limitato di clienti di consumare sul posto ha carattere puramente accessorio e minore. Di conseguenza la Corte ritiene che la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand, in chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisca una cessione di beni, qualora dall’esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono predominanti.
Per quanto riguarda invece le attività di catering, oggetto della causa C-502/09, la Corte rileva che esse non sono il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono, al contrario, una componente di prestazione di servizi nettamente più rilevante, in quanto richiedono un lavoro e un know-how superiori, quali la creatività nella preparazione delle pietanze e nella loro presentazione. Esse possono altresì comprendere elementi che agevolano il consumo nonché elementi che presuppongono un certo intervento umano (fornitura di stoviglie, di posate, di arredi e loro pulizia). In presenza di condizioni di questo tipo, la Corte ritiene che, a parte il caso in cui l'operatore di catering si limiti a consegnare piatti standardizzati senza alcun altro elemento di servizio supplementare o il caso in cui, per altre particolari circostanze, la consegna dei piatti rappresenti l’elemento predominante dell’operazione, le attività di catering costituiscano prestazioni di servizi.
Infine, quanto alla nozione di «prodotti alimentari», la Corte ritiene che essa ricomprenda le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, in quanto servono da nutrimento ai consumatori.