mercoledì 9 marzo 2011

La Corte conferma l’ammenda di 500 000 euro inflitta all’Activision Blizzard per la sua partecipazione ad un'intesa sul mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo

La Corte conferma l’ammenda di 500 000 euro inflitta all’Activision Blizzard per la sua partecipazione ad un'intesa sul mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo


Con decisione 30 ottobre 2002 1, la Commissione ha inflitto ammende alla Nintendo e a taluni suoi distributori per la loro partecipazione ad una serie di accordi e di pratiche concordate sui mercati delle console e delle cartucce giochi Nintendo. La decisione concerne la Nintendo e sette distributori in esclusiva di suoi prodotti, vale a dire: la John Mezies plc (Regno Unito), la Concentra – Produtos para crianças S.A. (Portogallo), la Linea GIG. S.p.A. (Italia), la Bergsala AB (Svezia), la Itochu Hellas, la controllata greca detenuta interamente dall’impresa giapponese Itochu Corporation, la Nortec A.E. (Grecia) e l’Activision Blizzard Germany GmbH, già CD-Contact Data GmbH (Belgio e Lussemburgo).

Detti accordi erano volti a limitare il commercio parallelo, vale a dire le esportazioni da un paese ad un altro tramite canali di distribuzione paralleli.

La Commissione ha ritenuto che i comportamenti delle imprese menzionate, nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1997, fossero contrari al diritto dell’Unione e ha inflitto un’ammenda dell’importo complessivo di 167,843 milioni di euro. L’Activision Blizzard, per parte sua, è stata sanzionata con un’ammenda di un milione di euro.

Con sentenza 30 aprile 2009 2, il Tribunale ha riformato la decisione della Commissione nella parte in cui questa aveva negato all’Activision Blizzard il beneficio della circostanza attenuante per il suo ruolo puramente passivo nell’infrazione, e ha conseguentemente ridotto l’ammenda inflittale ad EUR 500 000. Il Tribunale ha invece respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione.

L’Activision Blizzard ha impugnato tale sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sua odierna sentenza, la Corte conclude, dopo aver esaminato gli argomenti dedotti dall’Activision Blizzard a sostegno della propria impugnazione, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere la domanda di annullamento della decisione della Commissione.

Infatti, la Corte dichiara che il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova, né ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che i documenti richiamati dalla Commissione costituissero una prova sufficiente dell’esistenza di un accordo contrario al diritto dell’Unione tra l’Activision Blizzard e la Nintendo. Essa rileva, inoltre, che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata per consentire all’Activision Blizzard di conoscere le ragioni che hanno condotto il Tribunale a concludere che essa aveva partecipato ad un accordo avente ad oggetto la limitazione del commercio parallelo e per permettere alla Corte di esercitare un sindacato sulla legittimità di tale sentenza.
Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione.
___________________
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.