mercoledì 9 marzo 2011

Il Tribunale riduce le ammende di taluni partecipanti all'intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas

Il Tribunale riduce le ammende di taluni partecipanti all'intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas
Conferma, tuttavia, l’ammenda di EUR 396, 6 milioni a carico della Siemens Germania
Con decisione 24 gennaio 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per complessivi EUR 750 712 500 a venti società 2, poiché hanno partecipato ad un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS). Le pratiche anticoncorrenziali consistevano, in particolare, in un coordinamento a livello mondiale della vendita di progetti di GIS che implicava la ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote e il mantenimento delle stesse, l’assegnazione di progetti di GIS a produttori prestabiliti e la manipolazione delle procedure di gara per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori. L’infrazione consisteva altresì nella fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di GIS che non venivano assegnati, nella risoluzione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa e nello scambio di informazioni commerciali sensibili.
Tra le società sanzionate figurano la Alstom, la Areva, la Schneider Electric SA, la Siemens AG, la Siemens Aktiengesellschaft Österreich, la Siemens Transmission & Distribution SA (SEHV), la Siemens Transmission & Distribution Ltd. (Reyrolle) e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG (KEG). L’ammenda più elevata, pari a EUR 396 562 500, è stata inflitta alla Siemens AG.
Alstom ha partecipato all’intesa fino a quando le sue attività nel settore in questione sono state cedute al gruppo Areva. Infatti, le attività nel settore considerato delle controllate Areva T & D SA e Areva T & D AG, ormai detenute dalla Areva T & D Holding SA e dalla Areva, hanno proseguito la partecipazione all’intesa nel corso degli ultimi quattro mesi. Conseguentemente:
- alla Alstom è stata inflitta un’ammenda individuale di EUR 11 475 000 ed una, in solido con la Areva T & D SA, di EUR 53 550 000;
- alla Areva T & D SA è stata inflitta un’ammenda di EUR 53 550 000, in solido con la Alstom, di cui EUR 25 500 000 da pagare in solido con la Areva, la Areva T & D Holding e la Areva T & D AG.
La Commissione ha irrogato ammende anche ad altre imprese tenendo conto della loro struttura, nonché della durata della partecipazione di ciascuna all’infrazione:
- Reyrolle: EUR 22 050 000;
- Siemens Österreich e KEG: EUR 12 600 000 in solido con la Reyrolle;
- SEHV e Magrini: EUR 22 050 000, di cui EUR 17 550 000 in solido con la Reyrolle e EUR 4 500 000 in solido con la Schneider Electric.
Le società sanzionate hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale 3 chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione ed, eventualmente, la riduzione delle rispettive ammende.
Quanto alla Alstom e alle società del gruppo Areva, il Tribunale considera che, per valutare la fondatezza della maggiorazione del 50% dell’importo di base, decisa dalla Commissione per il loro ruolo di capofila dell’infrazione, occorre comparare il loro comportamento con quello di altre imprese coinvolte nell’intesa.
Il Tribunale constata che sussiste una differenza sostanziale tra la durata di esercizio delle funzioni di «segretaria europea» dell’intesa da parte della Siemens e la durata di esercizio di queste stesse funzioni da parte dell’impresa diretta dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva. Esso considera che i principi di uguaglianza e di proporzionalità esigono che la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda vari in ragione del periodo durante il quale dette imprese sono state capofila dell’infrazione.
Di conseguenza, stabilendo una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda uguale per la Alstom e le società del gruppo Areva, da un lato, e per la Siemens, dall’altro, la Commissione non ha rispettato detti principi.
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione su tale punto e decide di ridurre la maggiorazione dell’importo di base delle ammende a carico della Alstom e delle società del gruppo Areva. Infligge, così, le seguenti ammende:
- Alstom: EUR 10 327 500;
- Alstom: EUR 48 195 000, in solido con la Areva T & D SA; EUR 20 400 000 dell’importo dovuto dalla Areva T & D SA sono da pagarsi in solido tra quest’ultima e le società Areva T & D AG, Areva e Areva T & D Holding SA.
Quanto alle società Siemens Österreich, KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle), Siemens Transmission & Distribution SA (SEHV) nonché Magrini, il Tribunale ritiene, anzitutto, che la Commissione sia incorsa in errore constatando un’infrazione da parte loro per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002.
Precisa, quindi, che, riguardo all’imputazione del comportamento delle imprese che hanno partecipato all’intesa e all’applicazione delle regole sulla solidarietà nel pagamento delle ammende, le entità giuridiche che hanno partecipato in proprio ad un’infrazione e che sono state successivamente rilevate da un’altra società continuano a rispondere personalmente del proprio comportamento illecito precedente allorché non sono state assorbite sic et simpliciter dall’acquirente, ma hanno proseguito le proprie attività quali controllate. In tale ipotesi, l’acquirente potrebbe solo essere considerato responsabile del comportamento della controllata a partire dal momento dell’acquisizione, qualora la controllata prosegua l’infrazione e sia dimostrabile la responsabilità della nuova controllante.
Il Tribunale considera che identico principio deve applicarsi, peraltro, laddove, anteriormente alla sua acquisizione, la società rilevata abbia partecipato all’infrazione non a titolo personale, ma quale controllata di un altro gruppo, com’è stato per la SEHV e la Magrini.
Il Tribunale constata, poi, che la solidarietà nel pagamento dell’ammenda attiene unicamente al periodo di infrazione durante il quale le diverse società formavano un’unica entità economica e costituivano un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Esso ritiene, inoltre, che spetti alla Commissione determinare la quota-parte che ciascuna società deve sopportare rispetto ai propri condebitori in solido per il comportamento illecito, per un periodo preciso. In mancanza di indicazioni della Commissione al riguardo, si deve considerare che essa imputi loro in uguale misura la responsabilità del suddetto comportamento.
Il Tribunale considera che, non stabilendo l’importo delle ammende inflitte alla luce della durata della partecipazione all’intesa delle diverse società nell’ambito di una stessa impresa, la Commissione ha violato il principio di individualità delle pene e delle sanzioni.
Di conseguenza, il Tribunale decide di annullare la decisione della Commissione relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla SEHV e alla Magrini e alla determinazione degli importi da pagarsi in solido tra le società appartenenti al gruppo VA Technologie. Il Tribunale fissa le ammende seguenti:
- Siemens Transmission & Distribution SA (SEHV) e Magrini, in solido con la Schneider Electric SA: EUR 8 100 000;
- Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle), in solido con le società Siemens AG Österreich, KEG, Siemens Transmission & Distribution SA (SEHV) e Magrini: EUR 10 350 000;
- Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle), in solido con la Siemens AG Österreich e la KEG: EUR 2 250 000;
- Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle): EUR 9 450 000.
Quanto alla Siemens AG, il Tribunale respinge tutti gli argomenti da essa addotti e conferma a suo carico l’ammenda di EUR 396 562 500.
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IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.