domenica 27 marzo 2011

Il Tribunale annulla le ammende inflitte a talune imprese per la loro partecipazione all’intesa nel settore dei raccordi in rame

Il Tribunale annulla le ammende inflitte a talune imprese per la loro partecipazione all’intesa nel settore dei raccordi in rame
Con decisione 20 settembre 20061, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di EUR 314,76 milioni, a 30 società per aver partecipato, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’intesa nel settore dei raccordi in rame. L’infrazione consisteva nella fissazione di prezzi, nella conclusione di accordi su sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti dei prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali e dei clienti, nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari.
La Commissione ha inflitto le seguenti ammende:
- Viega GmbH & Co. KG: EUR 54,29 milioni,
- Legris Industries SA: EUR 46,80 milioni (di cui EUR 18,56 milioni da pagare in solido con la Comap SA),
- IMI: EUR 48,30 milioni, di cui è responsabile in solido con:
- Yorkshire Fittings per EUR 9,64 milioni
- VSH Italia per EUR 0,42 milioni
- Aquatis per EUR 48,30 milioni
- Simplex per EUR 48,30 milioni
- FRA.BO SpA: EUR 1,58 milioni,
- Advanced Fluid Connections: EUR 18,08 milioni (di cui EUR 11,26 milioni in solido con IBP e EUR 5,63 milioni con IBP France),
- Kaimer: EUR 7,97 milioni (di cui EUR 7,95 milioni in solido con Sanha Kaimer e EUR 7,15 milioni con Sanha Italia),
- Tomkins plc: EUR 5,25 milioni in solido con Pegler,
- Aquatis e Simplex: EUR 2,04 milioni,
- Aalberts: EUR 100,80 milioni (di cui EUR 55,15 milioni in solido con Aquatis e EUR 55,15 milioni con Simplex).
Alcune di queste imprese hanno chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle loro ammende.
Il Tribunale respinge gli argomenti addotti da Viega, Legris Industries, Comap, IMI, FRA.BO, IBP e mantiene fermo l’importo delle loro ammende. Nondimeno, il Tribunale reputa che, nella causa IBP, la Commissione abbia erroneamente ritenuto che sussistesse una circostanza aggravante consistente nella comunicazione di informazioni ingannevoli. Tuttavia, tale constatazione non si traduce in una riduzione effettiva dell’importo dell’ammenda. Infatti, tale riduzione viene effettuata prima dell’applicazione del limite del 10% del fatturato globale che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per determinare l’importo massimo della sanzione pecuniaria.
Per quanto riguarda le altre imprese, il Tribunale decide di annullare le ammende irrogate o di ridurne l’importo.
Infatti, per quanto riguarda, da un lato, Kaimer, Sanha Kaimer e Sanha Italia e, dall’altro, Tomkins e Pegler - sua controllata all’epoca dei fatti - il Tribunale considera che la durata della loro partecipazione all’infrazione è inferiore a quella accertata dalla Commissione. Di conseguenza, riduce l’importo delle loro ammende. Pertanto, l’ammenda inflitta a Kaimer è fissata a EUR 7,15 milioni (in solido con Sanha Kaimer per l’intero importo e con Sanha Italia per EUR 6,33 milioni).
L’importo dell’ammenda irrogata a Tomkins è stato ridotto in quanto essa è stata ritenuta responsabile della partecipazione all’intesa di Pegler, sua controllata, soltanto in qualità di società controllante. Il Tribunale considera che la responsabilità di una società controllante non possa superare quella della sua controllata. Conseguentemente, in mancanza di un comportamento illecito della controllata, non può esservi né un’imputazione alla società controllante di suddetto comportamento, né una condanna in solido della società controllante con la sua controllata al pagamento dell’ammenda.
Peraltro, per quanto attiene specificamente a Pegler, il Tribunale decide altresì che, in sede di calcolo dell’ammenda, la Commissione non poteva applicare un coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti. Di conseguenza, l’ammenda di Tomkins è fissata in EUR 4,25 milioni (di cui EUR 3,40 milioni in solido con Pegler).
Per quanto concerne Aalberts, Aquatis e Simplex, il Tribunale decide che la Commissione è incorsa in un errore considerando che tali imprese avessero partecipato all’intesa nel periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004. Pertanto, il Tribunale annulla la decisione della Commissione e le ammende inflitte a suddette imprese a tale titolo.
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1 Decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi).
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