domenica 27 marzo 2011

Il regolamento che vieta alle tonniere di pescare il tonno rosso a partire dalla metà di giugno del 2008 è parzialmente invalido

Il regolamento che vieta alle tonniere di pescare il tonno rosso a partire dalla metà di giugno del 2008 è parzialmente invalido
Il regolamento viola il principio di non discriminazione, in quanto il divieto prende effetto a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere spagnole, mentre prende effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere maltesi, greche, francesi, italiane e cipriote
Nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo la pesca al tonno rosso mediante reti a circuizione è normalmente consentita tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Nondimeno, in forza del regolamento di base in materia di politica comune della pesca 1, la Commissione può adottare provvedimenti d’urgenza per la conservazione degli stock ittici.
Così, il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato un regolamento 2 che vieta la pesca al tonno rosso nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta a partire dal 16 giugno 2008 ed alle tonniere battenti bandiera della Spagna a partire dal 23 giugno 2008. Del pari, il regolamento vieta agli operatori comunitari di accettare gli sbarchi, le messe in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento nonché i trasbordi nelle acque o nei porti comunitari del tonno rosso catturato da tonniere con reti a circuizione in tali zone a partire dalle stesse date.
La AJD Tuna è una società maltese che possiede due vivai marini di allevamento e di ingrasso del tonno rosso. In seguito all’adozione di tale regolamento, il Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd (direzione per l’agricoltura e la pesca maltesi) le ha vietato di acquistare e importare tonno rosso a Malta. La AJD Tuna ha adito la Prim’Awla tal-Qorti Civili (tribunale civile di Malta) allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito a causa del divieto che considera abusivo, illegittimo e irragionevole. La AJD Tuna sostiene di non aver potuto acquistare il quantitativo di tonno rosso che aveva convenuto di acquistare da pescatori francesi e italiani prima dell’apertura della stagione di pesca. Ritenendo che la soluzione della controversia sia condizionata dalla validità del regolamento, il tribunale maltese interroga la Corte di giustizia al riguardo.
Nella sua sentenza odierna la Corte constata anzitutto che il regolamento di base non è invalido in quanto non prevede che siano raccolte, durante il procedimento di adozione delle misure di urgenza, le osservazioni degli operatori che potrebbero essere pregiudicati da tali misure. La Corte ricorda che il diritto spettante a chiunque di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio si applica soltanto agli atti individuali e non ad un atto di portata generale come il regolamento di base.
La Corte dichiara poi che il regolamento non viola l’obbligo di motivazione, il principio di tutela del legittimo affidamento o il principio di proporzionalità.
Tuttavia, la Corte considera che il regolamento viola il principio di non discriminazione, in quanto i divieti che esso sancisce hanno effetto a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere spagnole, mentre tali divieti hanno effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere maltesi, greche, francesi, italiane e cipriote. Al riguardo, la Corte considera che non è stato dimostrato che le tonniere spagnole fossero in una situazione obiettivamente diversa da quella delle altre tonniere considerate dal regolamento, situazione che avrebbe giustificato per esse il rinvio di una settimana dell’entrata in vigore delle misure di divieto di pesca allo scopo di proteggere meglio gli stock di tonno rosso nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.
In tale contesto la Corte osserva che il divieto di pesca al tonno rosso non era fondato sull’esaurimento della quota attribuita ad uno Stato membro ma sul rischio di esaurimento degli stock di tonno rosso e sull’impatto della pesca con reti a circuizione su tali stock. Orbene, non è stato dimostrato né sostenuto che le tonniere spagnole fossero diverse dalle altre tonniere quanto alla loro capacità di catturare tonno rosso e quanto al loro impatto sull’esaurimento degli stock di tale pesce.
La Corte conclude che il regolamento è invalido nei limiti in cui tratta diversamente le tonniere spagnole rispetto alle altre tonniere senza che tale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata, considerato l’obiettivo perseguito, costituito dalla protezione dello stock di tonno rosso.
______________________
1 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).
2 Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).
______________________
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.