mercoledì 9 marzo 2011

Il progetto di accordo diretto alla creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario non è compatibile con il diritto dell'Unione europea

Il progetto di accordo diretto alla creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario non è compatibile con il diritto dell'Unione europea
Il Consiglio dell'Unione europea ha elaborato un progetto di accordo internazionale che dovrebbe essere concluso tra gli Stati membri, l'Unione europea e gli Stati terzi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo 1, diretto all'istituzione di un tribunale competente sulle controversie relative al brevetto europeo e al futuro brevetto comunitario. Questo progetto di accordo si inserisce nella cornice più ampia dell'istituzione di un sistema integrato per il brevetto europeo e comunitario, che dovrebbe essere rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Attualmente, sebbene la procedura di rilascio di questo titolo sia unica, il brevetto europeo si compone di una serie di brevetti nazionali, soggetti ciascuno alla normativa propria degli Stati designati dal titolare. Viceversa, il futuro brevetto comunitario si distinguerebbe per il suo carattere unitario e autonomo e produrrebbe i medesimi effetti nell'intera Unione. Esso potrebbe essere rilasciato, trasferito, annullato o esteso solo nei limiti di tale ambito territoriale.
Il progetto di accordo internazionale istituisce un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, composto di un tribunale di primo grado - comprendente una divisione centrale nonché divisioni locali e regionali -, di una corte d'appello e di una cancelleria comune.
In questa cornice, il Consiglio si è rivolto alla Corte di giustizia per ottenere il suo parere sulla compatibilità dell'accordo delineato con il diritto dell'Unione 2.
La Corte rileva anzitutto che, in base a questo accordo, il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario è un'istituzione che si situa al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione. Esso è un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale. Il progetto di accordo gli attribuisce competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti, segnatamente azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti, azioni di nullità e determinate azioni per risarcimento danni o per indennizzo. In tale contesto, gli organi giurisdizionali degli Stati membri vengono privati di tali competenze e conservano pertanto solo compiti che non rientrano nelle competenze esclusive del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario.
La Corte aggiunge che quest'organo giurisdizionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il compito di interpretare e di applicare il diritto dell'Unione. La Corte ha certamente dichiarato che un accordo internazionale che preveda l'istituzione di un giudice incaricato dell'interpretazione delle disposizioni di detto accordo non è incompatibile, in linea di principio, con il diritto dell'Unione. Essa ha parimenti riconosciuto che un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e non sia violata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, a differenza di altri sistemi giurisdizionali internazionali sui quali la Corte si è pronunciata in passato 3, il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario ha il compito di interpretare e di applicare non solo l'accordo internazionale delineato, ma anche disposizioni del diritto dell'Unione.
Inoltre, la Corte constata che l'istituzione di quest'organo giurisdizionale priverebbe i giudici nazionali della facoltà, per non dire, eventualmente, dell'obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale in materia di brevetti, dato che il progetto di accordo prevede una procedura pregiudiziale che riserva la facoltà di rinvio pregiudiziale al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, privando della medesima i giudici nazionali.
Orbene, la Corte ricorda che il sistema attuale istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, nell'ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest'ordinamento giuridico ai privati. Le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono pertanto essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento dell'Unione.
A tal riguardo, la Corte ricorda il principio secondo il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell'ordinamento per violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili, qualunque sia l'organo, anche giurisdizionale, di tale Stato all'origine della trasgressione. Parimenti, quando la violazione del diritto dell'Unione è commessa da un giudice nazionale, la Corte può essere adita al fine di far accertare una siffatta violazione nei confronti dello Stato membro interessato.
Tuttavia, la Corte rileva che una pronuncia del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, la quale violasse il diritto dell'Unione, non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene che il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione. L'accordo inciderebbe parimenti sulla competenza della Corte a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte dai giudici nazionali. Di conseguenza, l'accordo snaturerebbe le competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell'Unione.
Di conseguenza, la Corte conclude dichiarando che il previsto accordo relativo alla creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario non è compatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione.
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IMPORTANTE: Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione può richiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, il previsto accordo non può entrare in vigore, salvo modifica di quest'ultimo o revisione dei trattati.