giovedì 3 febbraio 2011

Il Tribunale annulla un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati ai fini dell'assunzione di agenti contrattuali delle istituzioni europee

Il Tribunale annulla un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati ai fini dell'assunzione di agenti contrattuali delle istituzioni europee


La pubblicazione di tale invito (EPSO/CAST/EU/27/07) nelle sole lingue tedesca, inglese e francese costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra potenziali candidati, contraria al diritto dell'Unione

Il diritto dell'Unione dispone che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono il bulgaro, lo spagnolo, il ceco, il danese, il tedesco, l’estone, il greco, l’inglese, il francese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, l’ungherese, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, il finlandese e lo svedese.

Il 27 marzo 2007 l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) ha pubblicato, sul suo sito Internet, l'invito a manifestare interesse («IMI») EPSO/CAST/EU/27/07 nelle lingue tedesca, inglese e francese, al fine di costituire un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali per lo svolgimento di diverse mansioni all’interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie.

Tale IMI prevedeva che tutti i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. I candidati avrebbero dovuto sostenere i test nella loro seconda lingua, da scegliere tra il tedesco, l’inglese e il francese. Qualora una di tali tre lingue fosse stata la loro lingua principale, i candidati avrebbero dovuto scegliere come seconda lingua una delle altre due lingue.

Il 4 giugno 2007 l'Italia ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro tale IMI, ritenendo in particolare che la sua pubblicazione sul sito Internet dell'EPSO in sole tre lingue non fosse conforme ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e del multilinguismo.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale rileva che nessuna disposizione o principio di diritto dell'Unione impone che un IMI sia pubblicato sistematicamente sul sito Internet dell’EPSO in tutte le lingue ufficiali. Infatti, non esiste un principio generale di diritto dell'Unione che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in qualunque circostanza.

Tuttavia, se è vero che l’amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti di un IMI, tali misure non devono condurre ad una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto.

Pertanto, se l’amministrazione decide di pubblicare sul sito Internet dell’EPSO il testo di un IMI unicamente in alcune lingue, essa, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale invito, deve adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’IMI e delle versioni linguistiche in cui esso è stato pubblicato integralmente.
Orbene, nel caso di specie, da un lato, sul sito Internet dell’EPSO l'IMI è stato pubblicato integralmente soltanto nelle lingue tedesca, inglese e francese. Dall'altro, la Commissione non ha previsto né la pubblicazione sul proprio sito – che è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – di un annuncio che informa dell’esistenza e del contenuto dell’IMI controverso, né l’adozione di altre misure equivalenti. Quindi, anche supponendo che il sito Internet della Commissione rinvii, in tutte le lingue ufficiali, al sito trilingue dell’EPSO, è giocoforza constatare che sussiste un rischio rilevante che i candidati potenzialmente interessati, la cui lingua materna sia diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, non siano neanche informati dell’esistenza dell’IMI.


Di conseguenza, la possibilità di essere informati dell’esistenza dell’IMI controverso non era identica per ciascun candidato, indipendentemente dalla lingua di partenza. Al contrario, tale IMI può favorire candidati in possesso di determinate cittadinanze, vale a dire degli Stati membri in cui le lingue tedesca, inglese e francese sono lingue ufficiali.

Per tali motivi, il Tribunale dichiara che la pubblicazione dell’IMI controverso nelle sole lingue tedesca, inglese e francese, sul sito Internet dell’EPSO, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra i potenziali candidati, contraria al diritto dell'Unione.

Pertanto, il Tribunale annulla l'invito a manifestare interesse EPSO/CAST/EU/27/07.
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IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.


IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.