mercoledì 9 febbraio 2011

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-442/09 Secondo l’avvocato generale Bot il miele contenente polline del mais MON 810 dev’essere assoggettato ad un’autorizzazione all’immissione in commercio in quanto alimento prodotto a partire da OGM

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-442/09
Karl Heinz Bablok e a. / Freistaat Bayern
Secondo l’avvocato generale Bot il miele contenente polline del mais MON 810 dev’essere assoggettato ad un’autorizzazione all’immissione in commercio in quanto alimento prodotto a partire da OGM
La direttiva 2001/181 dispone che gli OGM (organismi geneticamente modificati) possono essere deliberatamente emessi nell’ambiente o immessi in commercio solo previa autorizzazione.
Ai sensi del regolamento n. 1829/20032 sono soggetti ad autorizzazione gli OGM destinati all’alimentazione umana, gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, nonché gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
Nel 1998, l’impresa Monsanto ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del mais geneticamente modificato della linea MON 810. Inoltre, sono stati parimenti autorizzati vari prodotti alimentari derivati dalla linea MON 810, quali la farina di mais, il glutine di mais, la semola di mais, l’amido di mais, il glucosio di mais e l’olio di mais.
Il mais MON 810 contiene un gene di un batterio che provoca nella pianta di mais la formazione di tossine atte a distruggere le larve di una piralide parassita, la cui presenza pregiudica lo sviluppo della pianta.
Il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania) è proprietario di diversi terreni sui quali negli ultimi anni è stato piantato a scopi di ricerca il mais MON 810.
Il sig. Bablok, dal canto suo, è un apicoltore amatoriale che produce, in prossimità dei terreni del Freistaat Bayern, miele per la vendita e per il proprio consumo. In precedenza produceva anche polline destinato alla vendita come prodotto alimentare sotto forma di integratore.
Nel 2005, in un campione di polline di mais raccolto dal sig. Bablok in alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern, è stata riscontrata la presenza, da un lato, di DNA di MON 810, e, dall’altro, di proteine geneticamente modificate. Inoltre, anche il miele del sig. Bablok presentava, in alcuni campioni, modesti quantitativi di DNA di MON 810.
Ritenendo che la presenza di residui di mais geneticamente modificato avesse reso i suoi prodotti apistici inadatti alla commercializzazione e al consumo, il sig. Bablok ha avviato taluni procedimenti giudiziari contro il Land della Baviera dinanzi alle autorità giudiziarie tedesche. Il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa del Land della Baviera, Germania) chiede alla Corte di giustizia se la presenza di polline di mais geneticamente modificato in tali prodotti apistici costituisca un’«alterazione sostanziale» di questi ultimi, cosicché la loro immissione in commercio dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Bot rammenta, anzitutto, che gli OGM, come ogni altro organismo vivente, sono capaci di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Per quanto riguarda il polline di mais, egli constata che quest’ultimo perde molto rapidamente, per disidratazione, la sua capacità di fecondazione, per cui diventa materiale inanimato. Benché tale materiale possa ancora contenere informazioni genetiche, la sola presenza in esso di DNA e la possibile incorporazione di tale DNA da parte di altri organismi non implicano tuttavia che tale organismo morto sia ancora capace di trasferire attivamente materiale genetico.
L’avvocato generale conclude, pertanto, che il polline del mais MON 810, non vitale, e dunque inidoneo a fecondare, non è un organismo vivente e, pertanto, non può essere considerato un OGM.
D’altro canto, egli constata che sia il miele in cui è riscontrabile la presenza di polline di mais MON 810, sia gli integratori alimentari a base di polline contenenti polline della medesima varietà di mais sono alimenti prodotti a partire da OGM. Egli rileva, a tale proposito, che tale polline costituisce un ingrediente, in quanto è utilizzato nel processo di preparazione di tali prodotti apicoli e i prodotti finiti ne contengono a loro volta tracce.
Inoltre, l’avvocato generale precisa che un alimento che contiene materiale di una varietà vegetale geneticamente modificata deve sempre essere qualificato come prodotto a partire da OGM indipendentemente dal fatto che tale materiale sia stato incluso intenzionalmente o meno in detto alimento. Infatti, il rischio che un alimento geneticamente modificato può comportare per la salute umana prescinde dalla consapevolezza o meno dell’introduzione di tale materiale derivante da una varietà vegetale geneticamente modificata.
Infine l’avvocato generale rileva che la presenza involontaria nel miele, anche in minime quantità, di polline della varietà di mais MON 810 ha per conseguenza che tale miele dev’essere soggetto ad un’autorizzazione all’immissione in commercio. A tale proposito, il fatto che il polline di cui trattasi provenga da un OGM autorizzato all’emissione deliberata nell’ambiente e la circostanza che taluni altri prodotti derivati da tale OGM possono essere legalmente commercializzati come prodotti alimentari non sono determinanti in quanto il miele che contiene tale polline non è stato oggetto di autorizzazione conformemente al regolamento n. 1829/2003.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), come modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24).
2 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.