domenica 26 dicembre 2010

Uno Stato membro può, sulla base di considerazioni attinenti all’ordine pubblico, rifiutare di riconoscere il nome di un proprio cittadino contenente un titolo nobiliare, così come ottenuto in un altro Stato membro

Uno Stato membro può, sulla base di considerazioni attinenti all’ordine pubblico, rifiutare di riconoscere il nome di un proprio cittadino contenente un titolo nobiliare, così come ottenuto in un altro Stato membro
L’Unione europea assicura il rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini, del quale la legge austriaca sull’abolizione della nobiltà costituisce un’applicazione
La sig.ra Ilonka Sayn-Wittgenstein, cittadina austriaca residente in Germania, ha ottenuto come nome di nascita – in seguito alla sua adozione nel 1991 da parte del sig. Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein, cittadino tedesco – il cognome di quest’ultimo, con il suo titolo nobiliare, nella forma «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» («Principessa di Sayn-Wittgenstein»). In Germania, con questo nome, essa ha ottenuto una patente di guida ed ha creato una società. Le autorità austriache hanno per parte loro proceduto all’iscrizione di questo nuovo nome nel registro dello stato civile austriaco. Esse hanno inoltre rinnovato un passaporto e rilasciato certificati di cittadinanza a nome di Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein.
Tuttavia, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha statuito nel 2003, in un caso simile, che la legge sull’abolizione della nobiltà del 1919 – che ha valore di norma costituzionale ed attua il principio di uguaglianza – ostava a che un cittadino austriaco acquisisse un nome comprendente un titolo nobiliare, mediante adozione da parte di un cittadino tedesco che porta legittimamente tale titolo, in quanto elemento costitutivo del suo nome. In virtù di tale pronuncia, ritenendo che l’atto di nascita rilasciato alla sig.ra Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein a seguito della sua adozione fosse inesatto, l’ufficiale di stato civile di Vienna ha rettificato conseguentemente il nome iscritto nel registro dello stato civile in «Sayn-Wittgenstein».
Dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Suprema corte amministrativa austriaca), la sig.ra Sayn-Wittgenstein ha fatto valere che il mancato riconoscimento degli effetti della sua adozione sul suo nome costituisce un ostacolo alla sua libera circolazione – in quanto ciò la costringe a portare nomi differenti in due Stati membri – nonché una lesione del suo diritto a veder rispettata la propria vita familiare – a motivo della modifica del nome da essa portato in via continuativa per ben quindici anni.
In tale contesto, il giudice austriaco chiede alla Corte di giustizia se il principio di libera circolazione e di libero soggiorno dei cittadini dell’Unione consenta alle autorità austriache di rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino austriaco – quale determinato in Germania, dove costui risiede – per il fatto che tale cognome contiene un titolo nobiliare non consentito dal diritto costituzionale austriaco.
La Corte ricorda anzitutto che, sebbene le norme che disciplinano i cognomi e i titoli nobiliari rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono comunque rispettare il diritto dell’Unione. Infatti, il nome è un elemento costitutivo dell’identità della persona e della sua vita privata, la tutela della quale è garantita sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte ha già avuto occasione di dichiarare 1 che, ogni volta che il cognome utilizzato da una persona in una situazione concreta non corrisponde a quello che figura nel suo documento di identità, o che il nome figurante in due documenti presentati congiuntamente non è lo stesso, possono sorgere dubbi in merito all’identità di tale persona e all’autenticità dei suoi documenti o alla veridicità dei dati. Il semplice rischio concreto di dover dissipare dei dubbi quanto all’identità della propria persona costituisce un ostacolo alla libera circolazione.
Tuttavia, tale ostacolo può essere giustificato se è basato su considerazioni oggettive e se è proporzionato all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale.
A questo proposito, la Corte ricorda che l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, nella quale è inclusa anche la forma repubblicana dello Stato. Essa ammette dunque che, nel contesto della storia costituzionale austriaca, la legge sull’abolizione della nobiltà può essere considerata quale giustificazione attinente all’ordine pubblico e dunque essere messa in bilanciamento con il diritto di libera circolazione delle persone, riconosciuto dalle norme dell’Unione.
Pertanto, tale nozione di ordine pubblico, che giustifica una deroga ad una libertà fondamentale, deve essere intesa in senso restrittivo e non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. Ciò non toglie che le circostanze specifiche atte a giustificare un’applicazione del limite dell’ordine pubblico possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra. Le autorità nazionali dispongono di un certo margine di discrezionalità entro i limiti imposti dal Trattato.
Per quanto concerne l’Austria, risulta che la legge sull’abolizione della nobiltà dà attuazione al più generale principio dell’uguaglianza formale di tutti i cittadini austriaci, principio questo che l’ordinamento giuridico dell’Unione tende a garantire, in quanto principio generale del diritto.
Eventuali misure restrittive di una libertà fondamentale dettate da motivi attinenti all’ordine pubblico possono essere giustificate solo ove risultino necessarie per tutelare gli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive.
Secondo la Corte, non è sproporzionato il fatto che uno Stato membro cerchi di realizzare l’obiettivo di preservare il principio di uguaglianza vietando qualsiasi acquisto, possesso o utilizzo, da parte dei propri cittadini, di titoli nobiliari o di elementi nobiliari capaci di far credere che il soggetto portatore del nome sia titolare di una dignità siffatta.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il nome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale nome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, non costituisce una lesione ingiustificata della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione.