domenica 26 dicembre 2010

Le forme di un coniglio o di una renna di cioccolato con un nastro rosso non possono essere registrate come marchio comunitario

Le forme di un coniglio o di una renna di cioccolato con un nastro rosso non possono essere registrate come marchio comunitario
Tali forme, come pure quelle di un campanellino con un nastro rosso, di un coniglio di cioccolato e di un topo di cioccolato, sono prive di carattere distintivo
A norma del regolamento sul marchio comunitario 1, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, come ad esempio le parole, i disegni, la forma di un prodotto o il suo imballaggio. Tuttavia, in linea di principio, un marchio privo di carattere distintivo non può essere registrato.
Tra il febbraio 2004 e il novembre 2005 la società Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ha presentato dinanzi all’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) quattro domande di registrazione come marchi comunitari dei seguenti segni tridimensionali:
• la forma di un coniglio di cioccolato con nastro rosso e dai colori rosso, dorato e marrone (T-336/08);
• la forma di una renna di cioccolato con nastro rosso e dai colori rosso, dorato e marrone (T-337/08);
• la forma di un campanellino con nastro rosso e dai colori rosso e dorato (T-346/08);
• la forma di un coniglio di cioccolato dal colore dorato (T-395/08).
Il 10 giugno 2005 la società August Storck AG ha presentato una domanda di registrazione di un marchio comunitario tridimensionale raffigurante una semplice forma geometrica di base di blocco rettangolare, la cui faccia superiore presenta un rilievo che mostra la forma di un topo, in cioccolato di color marrone (T-13/09).
L’UAMI ha respinto tali domande di registrazione segnatamente a motivo del fatto che i marchi erano privi di carattere distintivo. Le società Lindt & Sprüngli e Storck hanno chiesto l'annullamento delle decisioni dell’UAMI dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che il carattere distintivo di un marchio significa che tale marchio consente di identificare il prodotto per cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli delle altre imprese. Il Tribunale sottolinea poi che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
Orbene, nel caso di specie, i marchi richiesti non possono essere considerati idonei ad identificare l’origine commerciale dei prodotti da essi contrassegnati. La mancanza di carattere distintivo deriva in particolare dal fatto che il consumatore non sarà in grado di dedurre l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati fondandosi sui diversi elementi di cui si compongono i marchi richiesti, vale a dire la forma, l’imballaggio dorato o il nastro rosso – per i marchi richiesti dalla Lindt & Sprüngli – e la forma ed il colore del marchio richiesto dalla Storck.
A questo proposito, relativamente ai marchi richiesti dalla Lindt & Sprüngli, il Tribunale rileva anzitutto che, per quanto riguarda la loro forma, un coniglio, una renna ed un campanellino sono forme tipiche nelle quali si presentano il cioccolato ed i prodotti di cioccolato in alcuni periodi dell’anno, in particolare a Pasqua e a Natale. Il Tribunale sottolinea poi che, nel settore del confezionamento del cioccolato e dei prodotti di cioccolato, altre imprese imballano tali prodotti in un foglio dorato. Infine, per quanto riguarda il nastro rosso con campanellino, il Tribunale rileva come sia d’uso corrente decorare animali di cioccolato o il loro imballaggio con fiocchi, nastri rossi e campanelle. In quanto semplice elemento di decorazione, il nastro rosso con campanellino non presenta dunque alcun carattere distintivo.
Quanto al marchio richiesto dalla Storck, il Tribunale ritiene che esso sia costituito da una combinazione di elementi di presentazione che vengono in mente naturalmente, tipici dei prodotti in questione. Esso appare come una variante delle forme di base comunemente utilizzate nel settore dolciario e non si differenzia in maniera significativa dalla norma o dalle consuetudini di tale settore. Pertanto, tale segno non consente di distinguere i dolciumi della Storck da quelli aventi una diversa origine commerciale.
Di conseguenza, il Tribunale rigetta i ricorsi proposti dalla Lindt & Sprüngli e dalla Storck e conferma le decisioni dell’UAMI di non registrare i marchi richiesti.