martedì 7 dicembre 2010

La Corte precisa le regole di competenza giurisdizionale del diritto dell’Unione applicabili ai contratti di consumo in caso di offerta di servizi proposta via Internet

La Corte precisa le regole di competenza giurisdizionale del diritto dell’Unione applicabili ai contratti di consumo in caso di offerta di servizi proposta via Internet
La semplice utilizzazione di un sito Internet da parte del commerciante non determina, di per sé, l’applicazione delle regole di competenza giurisdizionale di tutela nei confronti dei consumatori di altri Stati membri
Il regolamento 1 dell’Unione europea sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale prevede che le azioni nei confronti di persone domiciliate sul territorio di uno Stato membro devono essere proposte, di regola, dinanzi ai giudici di tale Stato. Detto regolamento afferma parimenti che le controversie in materia contrattuale possono essere sottoposte al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita. Tuttavia, qualora si tratti di contratti di consumo, si applicano le regole poste a tutela del consumatore. Qualora le attività del commerciante siano «dirette verso» lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, il consumatore può adire i giudici dello Stato membro del proprio domicilio e può essere citato in giudizio unicamente in tale Stato membro. Le due controversie vertono sulla questione se un commerciante «diriga le proprie attività» ai sensi del regolamento qualora utilizzi un sito Internet per comunicare con i consumatori.
Causa C-585/08
Il sig. Pammer, domiciliato in Austria, intendeva effettuare un viaggio a bordo di una nave mercantile in partenza da Trieste diretta verso l’Estremo Oriente. Egli prenotava quindi un viaggio presso la società tedesca Reederei Karl Schlüter tramite un’agenzia di viaggi tedesca specializzata nella vendita su Internet di viaggi in nave mercantile. Il sig. Pammer rifiutava di imbarcarsi, in quanto le condizioni offerte sulla nave non corrispondevano, a suo parere, alla descrizione ricevuta dall’agenzia e chiedeva il rimborso del prezzo versato per tale viaggio. Poiché la Reederei Karl Schlüter rimborsava solo parte del prezzo, il sig. Pammer adiva i giudici austriaci, dinanzi ai quali la società tedesca sollevava eccezione di incompetenza giurisdizionale in base al rilievo che essa non esercita alcuna attività professionale o commerciale in Austria.
Causa C-144/09
Il sig. Heller, residente in Germania, effettuava la prenotazione di varie stanze, per un periodo di una settimana, presso l’Hotel Alpenhof, in Austria. Tale prenotazione veniva effettuata tramite posta elettronica, grazie ad un indirizzo indicato sul sito Internet dell’albergo che il sig. Heller aveva consultato. Il sig. Heller contestava i servizi dell’albergo e abbandonava i luoghi senza provvedere al pagamento della relativa fattura. L’albergo proponeva quindi azione dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere il pagamento della fattura. Il sig. Heller sollevava eccezione di incompetenza giurisdizionale sostenendo che, nella sua qualità di consumatore residente in Germania, può essere convenuto unicamente dinanzi ai giudici tedeschi.
L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), al quale le due controversie sono state sottoposte, ha adito la Corte di giustizia chiedendo se il fatto che una società stabilita in uno Stato membro offra i propri servizi via Internet implichi che questi «siano diretti» anche verso altri Stati membri. Infatti, in caso affermativo, i consumatori domiciliati in questi ultimi Stati che si siano avvalsi di tali servizi potrebbero parimenti beneficiare, in caso di controversia con il commerciante, delle norme di competenza giurisdizionale più favorevoli previste dal regolamento.
Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva che la semplice utilizzazione di un sito Internet da parte di un commerciante a fini commerciali non significa, di per sé, che la sua attività sia «diretta verso» altri Stati membri, il che determinerebbe l’applicazione delle norme di competenza giurisdizionale di tutela previste dal regolamento. Infatti, la Corte ritiene che, ai fini dell’applicabilità di tali regole nei confronti dei consumatori di altri Stati membri, il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di avviare relazioni commerciali con i consumatori medesimi.
La Corte individua quindi gli indizi che consentono di dimostrare che il commerciante intendesse avviare rapporti commerciali con consumatori domiciliati in altri Stati membri. Tra tali indizi figurano le espresse manifestazioni della volontà del commerciante di avviare rapporti commerciali con tali consumatori, ad esempio, offrendo i propri servizi o i propri beni in più Stati membri specificatamente indicati o impegnando risorse finanziarie in un servizio di posizionamento su Internet presso il gestore di un motore di ricerca al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in detti Stati membri differenti l’accesso al proprio sito.
Altri indizi meno evidenti, eventualmente combinati gli uni con gli altri sono parimenti idonei a dimostrare la sussistenza di un’attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore. Si tratta, in particolare, della natura internazionale dell’attività, propria di talune attività turistiche, la menzione di recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito (ad esempio: «.de») o, ancora, l’utilizzazione di nomi di dominio di primo livello neutri (quali «.com» o «.eu»), la descrizione di itinerari a partire da uno o più altri Stati membri verso il luogo della prestazione dei servizi nonché la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi. Parimenti, qualora il sito Internet consenta ai consumatori di utilizzare un’altra lingua o un’altra moneta rispetto a quelle abitualmente utilizzate nello Stato membro del commerciante, tali elementi possono parimenti costituire indizi volti a dimostrare l’attività transfrontaliera del commerciante stesso.
Non costituiscono invece indizi in tal senso né la menzione, su un sito Internet, dell’indirizzo di posta elettronica o geografico del commerciante, né l’indicazione dei propri recapiti telefonici privi di prefisso internazionale, in quanto tali informazioni non evidenziano che il commerciante dirige la propria attività verso uno o più Stati membri.
La Corte conclude che, a fronte di tali indizi, il giudice austriaco deve verificare se dal sito Internet e dall’attività complessiva dei commercianti emerga che questi intendessero commerciare con consumatori austriaci (causa C-585/08) o tedeschi (causa C-144/09) nel senso che fossero disposti a concludere un contratto con i medesimi.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.