sabato 4 dicembre 2010

Gli Stati membri dell'UE non possono vietare la commercializzazione delle lenti contatto via Internet

Sentenza nella causa C-108/09
Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
Gli Stati membri dell'UE non possono vietare la commercializzazione delle lenti contatto via Internet
La salute dei consumatori deve essere tutelata con misure meno restrittive
Secondo la normativa ungherese, la commercializzazione delle lenti a contatto richiede che essa venga effettuata in un negozio specializzato avente una superficie minima di 18 m2 o un locale separato dal laboratorio. Inoltre, nel contesto della vendita di tali prodotti, si deve ricorrere ai servizi di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato in materia di lenti a contatto.
La società ungherese Ker-Optika commercializza lenti a contatto tramite il suo sito Internet. Le autorità sanitarie ungheresi le hanno vietato di proseguire tale attività in quanto, in Ungheria, questi prodotti non potevano essere venduti via Internet.
La Ker-Optika ha impugnato il provvedimento di divieto e il Baranya Megyei Bíróság (tribunale provinciale per la Baranya, Ungheria), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti alla normativa ungherese che autorizza la commercializzazione di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati nella vendita di dispositivi medici e che ne vieta, di conseguenza, la commercializzazione via Internet.
Nella sentenza odierna la Corte constata che il divieto, introdotto dalla normativa ungherese, riguarda le lenti a contatto provenienti da altri Stati membri, vendute per corrispondenza e consegnate presso il domicilio dei consumatori residenti in Ungheria. La Corte osserva che tale divieto priva gli operatori degli altri Stati membri di una modalità particolarmente efficace di commercializzazione di questi prodotti e, pertanto, ostacola considerevolmente il loro accesso al mercato ungherese. Di conseguenza, tale normativa costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’Unione europea.
Quanto alla giustificazione di questa restrizione, la Corte osserva che uno Stato membro può imporre che le lenti a contatto siano consegnate da personale qualificato in grado di fornire al cliente informazioni sul loro uso corretto e sulla loro manutenzione nonché sui rischi connessi al loro uso. Pertanto, riservando la consegna di lenti a contatto ai negozi di ottica che offrono i servizi di un ottico qualificato, la normativa ungherese è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo di assicurare la tutela della salute dei consumatori.
La Corte ricorda tuttavia che tali servizi possono anche essere forniti da un medico oftalmologo in una sede diversa dai negozi di ottica. Inoltre, la Corte osserva che dette prestazioni s’impongono, in linea di principio, soltanto all’atto della prima consegna delle lenti a contatto. Infatti, nel corso delle successive forniture, è sufficiente che il cliente segnali al venditore il tipo di lenti consegnategli durante la prima fornitura e gli comunichi eventuali variazioni della vista accertate da un medico oftalmologo. Oltre a ciò, le informazioni e i consigli supplementari necessari per l’utilizzo prolungato delle lenti a contatto possono essere messi a disposizione del cliente tramite elementi interattivi presenti nel sito Internet del fornitore o da un ottico qualificato da quest’ultimo incaricato di dare tali informazioni a distanza.
Pertanto, la Corte dichiara che l’obiettivo di garantire la tutela della salute degli utilizzatori di lenti a contatto può essere raggiunto tramite misure meno restrittive di quelle risultanti dalla normativa ungherese. Di conseguenza, il divieto di vendere lenti a contatto via Internet non è proporzionato all’obiettivo di tutela della sanità pubblica e deve quindi essere considerato contrario alle norme in materia di libera circolazione delle merci.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.