giovedì 11 novembre 2010

La normativa dell’Unione sulla pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di fondi agricoli europei è parzialmente invalida

Sentenza nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 - Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert / Land Hessen

La normativa dell’Unione sulla pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di fondi agricoli europei è parzialmente invalida

L'obbligo di pubblicazione dei nominativi delle persone fisiche beneficiarie di tali aiuti, nonché degli importi precisi da esse percepiti, costituisce una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di trasparenza

Il diritto dell'Unione relativo al finanziamento delle spese della politica agricola comune prevede che gli Stati membri garantiscano la pubblicazione annuale a posteriori dei nominativi dei beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nonché degli importi ricevuti da ciascun beneficiario per ciascuno di tali fondi1.

Il sito Internet dell'Ufficio federale tedesco per l'agricoltura e l'alimentazione (“Bundesanstalt”) tiene a disposizione del pubblico i nominativi dei beneficiari degli aiuti del FEAGA e del FEASR, con indicazione della località in cui essi risiedono o sono stabiliti e del relativo codice postale, nonché degli importi annuali percepiti. Tale sito è dotato di un motore di ricerca.

L'impresa agricola Volker und Markus Schecke GbR (causa C-92/09) e il signor Hartmut Eifert, imprenditore agricolo a tempo pieno (causa C-93/09), hanno presentato presso la competente autorità locale, per l'esercizio 2008, talune domande di fondi provenienti dal FEAGA e dal FEASR, che sono state accolte con decisioni del dicembre 2008.

Con i loro ricorsi, la Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert chiedono al Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) di ordinare al Land Hessen di non pubblicare i dati ad essi relativi. Ritenendo che la normativa dell'Unione europea in materia di obbligo di pubblicazione di tali dati da parte della Bundesanstalt costituisca una lesione ingiustificata del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di esaminare la validità di tale normativa.

La Corte rileva, da un lato, che il rispetto del diritto alla vita privata nei confronti del trattamento dei dati personali, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si riferisce a qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e, dall'altro, che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell'ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte osserva poi che la pubblicazione su un sito Internet dei dati nominativi riguardanti i beneficiari del FEAGA e del FEASR e gli importi precisi da essi percepiti, considerato il fatto che tali dati diventano accessibili ai terzi, costituisce una lesione del diritto dei beneficiari interessati al rispetto della loro vita privata in generale e alla protezione dei loro dati personali in particolare. Per essere giustificata, una lesione del genere deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Inoltre, le deroghe alla protezione dei dati personali e le limitazioni di quest'ultima devono operare entro i limiti dello stretto necessario.


In tale contesto, la Corte ritiene che, sebbene in una società democratica i contribuenti abbiano il diritto di essere informati sull’impiego dei fondi pubblici, nondimeno un contemperamento equilibrato dei differenti interessi in causa avrebbe richiesto che le istituzioni interessate, prima dell’adozione delle disposizioni contestate, verificassero se la pubblicazione attraverso un sito Internet unico per ogni Stato membro e liberamente consultabile dei dati nominativi relativi a tutti i beneficiari interessati e agli importi precisi provenienti dal FEAGA e dal FEASR percepiti da ciascuno di essi – e senza distinguere in base alla durata, alla frequenza, o al tipo e all’entità dei finanziamenti percepiti – non andasse oltre quanto era necessario per la realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti. Orbene, per quanto riguarda le persone fisiche beneficiarie di finanziamenti del FEAGA e del FEASR, non risulta che il Consiglio e la Commissione abbiano tentato di effettuare un tale contemperamento equilibrato.

La Corte conclude quindi che, imponendo la pubblicazione di dati personali relativi a tutte le persone fisiche beneficiarie di aiuti del FEAGA e del FEASR, senza distinguere secondo criteri pertinenti, come i periodi durante i quali esse hanno percepito tali aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi, il Consiglio e la Commissione hanno superato i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità. Per questi motivi deve quindi essere dichiarata l’invalidità di talune disposizioni del regolamento n. 1290/2005 e del regolamento n. 259/2008 nel suo complesso.

Considerato il numero elevato di pubblicazioni effettuate negli Stati membri sulla base di una normativa considerata valida, la Corte riconosce che la constatata invalidità di tali disposizioni non consente di rimettere in discussione gli effetti della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di aiuti del FEAGA e del FEASR cui hanno proceduto le autorità nazionali durante il periodo precedente la data di pronuncia della sentenza in queste cause.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437 (GU L 322, pag. 1) e regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28).
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.