venerdì 26 novembre 2010

La Corte annulla le disposizioni del regolamento del Consiglio sull’adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione europea dal luglio 2009

Sentenza nella causa C-40/10
Commissione / Consiglio
La Corte annulla le disposizioni del regolamento del Consiglio sull’adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione europea dal luglio 2009
Il Consiglio, stabilendo nel regolamento un adeguamento delle retribuzioni divergente da quello proposto dalla Commissione, senza ricorrere alla procedura specifica prevista dallo statuto dei funzionari in caso di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica, ha oltrepassato i poteri che gli sono conferiti dallo statuto dei funzionari
Lo statuto dei funzionari prevede che il Consiglio stabilisca, prima della fine di ogni anno, l’adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione, con effetto dal 1° luglio dell’anno in corso.
Nel novembre 2009, la Commissione ha proposto un aumento delle retribuzioni del 3,7%. Il 23 dicembre 2009, il Consiglio ha stabilito l’aumento con l’adozione del regolamento impugnato. Il Consiglio ha ritenuto che la proposta di adeguamento delle retribuzioni della Commissione dovesse essere modificata in considerazione della crisi finanziaria ed economica, ed ha fissato i nuovi importi delle retribuzioni in base ad un tasso di adeguamento pari all’1,85%.
La Commissione ha impugnato le disposizioni del regolamento che indicano tali importi chiedendone l’annullamento. In effetti, la Commissione riteneva che lo statuto dei funzionari fissasse un metodo di adeguamento automatico delle retribuzioni, che non lascia al Consiglio un margine discrezionale che permetta a tale Istituzione di respingere la proposta della Commissione.
In senso opposto, il Consiglio ha sostenuto che disponeva ancora di un margine discrezionale in relazione agli adeguamenti annuali delle retribuzioni, non contestando, tuttavia, che il calcolo dell’adeguamento presentato dalla Commissione fosse conforme alle disposizioni dello statuto dei funzionari.
La Corte rileva che l’articolo 65 dello statuto dei funzionari stabilisce la regola di base per quel che riguarda l’esame annuale e l’eventuale adeguamento delle retribuzioni dei funzionari dell’Unione, e che tale disposizione attribuisce un potere discrezionale al Consiglio. Tuttavia, lo statuto dei funzionari prevede, per un periodo di otto anni, un allegato XI che definisce le modalità di applicazione dell’articolo 65. L’articolo 3 di tale allegato stabilisce tassativamente i criteri che disciplinano l’adeguamento annuale del livello delle retribuzioni. Questi criteri sono basati in sostanza sull’idea di allineare, anche se con un certo ritardo, l’andamento salariale a livello dell’Unione su quello riscontrato, tra il mese di luglio dell’anno precedente e il mese di luglio dell’anno in corso, negli otto Stati membri di riferimento.
Dopo aver esaminato la funzione dell’allegato XI dello statuto dei funzionari, il suo valore giuridico e la sua genesi, la Corte conclude che per mezzo della sua adozione il Consiglio ha deciso in via autonoma, nell’esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari, di sottoporsi all’obbligo di rispettare, per la durata di validità del suddetto allegato, i criteri specificati tassativamente all’articolo 3 dell’ allegato. Questa decisione si giustifica segnatamente alla luce degli obiettivi di garantire una certa stabilità nel medio termine e di evitare discussioni e difficoltà ricorrenti, in particolare tra le organizzazioni di rappresentanza del personale e le istituzioni interessate, quanto alla giustificazione o alla necessità di un adeguamento delle retribuzioni. Per quanto riguarda la possibilità di tener conto di una grave crisi economica, la Corte ricorda che l’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto dei funzionari prevede, in via d’eccezione, una procedura specifica di adeguamento delle retribuzioni in caso di deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale. Questa disposizione è l’unica possibilità prevista dallo statuto dei funzionari che consente al Consiglio di tener in considerazione una crisi economica nel quadro dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e di discostarsi dai criteri stabiliti all’articolo 3 di tale allegato.
Benché l’applicazione di questa procedura specifica dipenda da una proposta della Commissione, la presentazione di proposte appropriate in caso di deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale non costituisce, tuttavia, una mera facoltà per questa Istituzione, che deve, inoltre, rispettare il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni.
Così, la Corte conclude che il Consiglio non dispone di un potere discrezionale che gli consenta, senza ricorrere alla procedura specifica di cui all’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto dei funzionari, di fissare, a causa di una crisi economica, un adeguamento delle retribuzioni divergente da quello proposto dalla Commissione sulla base dei soli criteri stabiliti all’articolo 3 del suddetto allegato.
Di conseguenza, gli articoli del regolamento che stabiliscono i nuovi importi delle retribuzioni sono annullati. Tuttavia, gli effetti di questi articoli sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento adottato dal Consiglio, al fine di evitare una discontinuità nel regime delle retribuzioni.
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