giovedì 7 ottobre 2010

(T-85/09) POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE - MISURE DI CONGELAMENTO DEI CAPITALI - DIRITTO ALLA DIFESA E AD UN RICORSO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO

(T-85/09) POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE - MISURE DI CONGELAMENTO DEI CAPITALI - DIRITTO ALLA DIFESA E AD UN RICORSO GIURISDIZIONALE EFFETTIVO - VIOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO


Con la pronuncia in esame il Tribunale ha annullato, relativamente alla posizione del ricorrente, il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, nei limiti in cui il ricorrente è incluso nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità i cui capitali e risorse finanziarie sono congelati ai sensi di tale normativa. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il regolamento controverso violava i suoi diritti di difesa, vale a dire sia il diritto ad un effettivo contraddittorio, sia quello ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza rimediare a tali violazioni, già peraltro constatate dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 3 settembre 2008; deduceva, inoltre, che lo stesso non prevedeva alcuna procedura di comunicazione al ricorrente delle prove su cui era fondata la decisione di congelare i suoi capitali, né gli consentiva di argomentare significativamente al riguardo; infine, rilevava che la Commissione non aveva fornito motivazioni convincenti per il mantenimento del congelamento dei capitali nei suoi confronti (in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 253 TCE) e che il regolamento controverso rappresentava un'ingiustificata e sproporzionata restrizione al suo diritto di proprietà, senza il supporto di prove convincenti. Sulla base dei fondamentali principi affermati nella pronuncia della Corte di Giustizia del 3 settembre 2008, il Tribunale ha osservato che i diritti della difesa del ricorrente sono stati rispettati solo in termini puramente formali ed apparenti, non avendo la Commissione tenuto conto delle osservazioni formulate, e che la procedura seguita da tale organo comunitario non ha offerto al ricorrente alcun accesso, ancorché minimo, agli elementi di prova raccolti a suo carico; anzi, l’accesso, in realtà, è stato negato nonostante la sua esplicita domanda, senza effettuare alcuna ponderazione tra i suoi interessi e la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni in questione. Oltre alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale ha ravvisato anche un’ingiustificata restrizione del diritto di proprietà (stante la portata generale delle misure di congelamento) ed una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, non avendo il ricorrente potuto difendere i propri diritti, con riferimento agli elementi di prova raccolti a suo carico, in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice dell'Unione europea.